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LATTE E DERIVATI

 

La normativa che regolamenta la produzione ed il commercio del latte e dei latticini è molto intri­cata in quanto deve prendere in considerazione gli aspetti sanitari a partire dagli allevamenti, inte­si come luoghi di produzione della materia prima, passando per i sistemi di raccolta e trasporto, fino agli stabilimenti, cioè alle sedi di trattamento e trasformazione in alimento finito pronto per il consumo.

 

Un generico regolamento per la vigilanza igienica sulla produzione e vendita del latte era già stato emanato con Regio Decreto n. 994, nel lontano 9 maggio 1929. Esso conteneva già, seppur in embrione, tutti i principali settori che sono stati poi argomento delle successive e più specifi­che norme del settore; si fa riferimento, ad esempio:

- al trattamento ed alla commercializzazione del latte alimentare vaccino; - alle condizioni di produzione zootecnica;

- ai requisiti igienico-sanitari del latte crudo;

- alle norme da osservare durante la mungitura;

- alle caratteristiche strutturali degli stabilimenti di trattamento (allora denominati "Centrali del latte").

 

Le norme successive, oltre a sviluppare, ampliare e variegare i suddetti temi, apportano novità determinate dallo sviluppo tecnologico, dalle nuove esigenze dei consumatori e dal tentativo di proporre nuovi prodotti con superiore livello igienico-sanitario e di mercato.

 

In tali norme si riconoscono alcuni poteri discrezionali alle autorità garanti dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari delle strutture e della corretta condotta degli operatori del settore. Si cita, per esempio, il potere del Prefetto di aumentare le sanzioni accessorie in tema di "ricostitu­zione del latte in polvere per l'alimentazione umana" in caso di recidiva; oppure quello proprio del Servizio Veterinario allorché, constatato il ripetuto riscontro di carenze o la loro non elimi­nazione anche dopo lo scadere del termine concordato, lo stesso provveda alla sospensione od alla revoca del riconoscimento comunitario per gli stabilimenti di trasformazione od i centri di trattamento del latte.

 

Per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio si rileva che in alcuni casi le pene sono previste diret­tamente nelle specifiche leggi settoriali (Legge 11 aprile 1974, n. 138, Legge 3 maggio 1989, n. 169), mentre i regolamenti devono essere considerati, ai sensi dell'art. 17 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, "regolamenti speciali" in tema di alimenti e, come tali, sanzionati.