LATTE E DERIVATI
La
normativa che regolamenta la produzione ed il
commercio del latte e dei latticini è molto intricata in quanto deve prendere
in considerazione gli aspetti sanitari a partire dagli allevamenti, intesi come
luoghi di produzione della materia prima, passando per i sistemi di raccolta e
trasporto, fino agli stabilimenti, cioè alle sedi di trattamento e
trasformazione in alimento finito pronto per il consumo.
Un
generico regolamento per la vigilanza igienica sulla produzione e vendita del
latte era già stato emanato con Regio Decreto n.
- al trattamento ed alla commercializzazione del latte
alimentare vaccino; - alle condizioni di produzione zootecnica;
- ai requisiti igienico-sanitari del
latte crudo;
-
alle norme da osservare durante la mungitura;
- alle caratteristiche strutturali degli stabilimenti
di trattamento (allora denominati "Centrali del latte").
Le
norme successive, oltre a sviluppare, ampliare e variegare i suddetti temi,
apportano novità determinate dallo sviluppo tecnologico, dalle nuove esigenze
dei consumatori e dal tentativo di proporre nuovi prodotti con superiore
livello igienico-sanitario e di mercato.
In
tali norme si riconoscono alcuni poteri discrezionali alle autorità garanti dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari
delle strutture e della corretta condotta degli operatori del settore. Si cita,
per esempio, il potere del Prefetto di aumentare le sanzioni accessorie in tema
di "ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana"
in caso di recidiva; oppure quello proprio del Servizio Veterinario allorché,
constatato il ripetuto riscontro di carenze o la loro
non eliminazione anche dopo lo scadere del termine concordato, lo stesso
provveda alla sospensione od alla revoca del riconoscimento comunitario per gli
stabilimenti di trasformazione od i centri di trattamento del latte.
Per
quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio
si rileva che in alcuni casi le pene sono previste direttamente nelle
specifiche leggi settoriali (Legge