Decreto del Presidente della Repubblica
25 luglio 1991 (in Gazz. Uff., 27 luglio, n. 175). -- Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco
significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989.
Il
Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri della sanità e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato:
Visti gli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1989, recante atto di indirizzo e coordinamento
alle regioni, ed in particolare il punto 25) che prevede l'emanazione di un
decreto ministeriale per le attività che provocano ridotto inquinamento
atmosferico; Ritenuto necessario dover apportare delle modifiche al citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989; Visto
il decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990,
concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli
impianti industriali; Ritenuto inoltre di dover individuare e regolamentare le
attività che provocano inquinamento atmosferico poco significativo, nonchè quelle a ridotto inquinamento atmosferico; Ritenuto
di dover regolamentare le emissioni diffuse di depositi di olii
minerali, ivi compresi i gas liquefatti; Visto l'art. 1, comma 1, lettera h ),
della legge 12 gennaio 1991, n. 13, il quale dispone che il Presidente della
Repubblica emana tutti gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività
amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie,
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, previsti dall'art. 2, comma 3, lettera d ), della legge 23 agosto
1988, n. 400; In conformità della deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 luglio 1991;
Decreta:
É approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento alle regioni.
Allegato 1 Comunicazione al Sindaco
Allegato 2 Comunicazione alla Regione
Art. 1.
1. All'atto di indirizzo e coordinamento
emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio
1989 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a ) al punto 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e gli
impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazioni di
prototipi. La presente disposizione non si applica per quanto riguarda le
sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o
mutagene e le sostanze di tossicità e cumulabilità
particolarmente elevate, come individuate dai provvedimenti emanati ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203.";
b ) il punto 4) è sostituito dal seguente:
"4) Per centrali termoelettriche, previste all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si intendono
tutti gli impianti e i componenti funzionali e connessi al ciclo di produzione
dell'energia, ivi compresi gli impianti di alimentazione. Per raffinerie di olii minerali si intendono gli
impianti di lavorazione e trasformazione e/o deposito di olii
minerali, ivi compresi i gas liquefatti, sottoposti a concessioni o autorizzazioni
ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla
legge 8 febbraio 1934, n. 367 e successive disposizioni attuative,
integrative e modificative, ivi compresa la legge 9 gennaio 1991, n. 9.
Le autorizzazioni previste dall'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per gli impianti energetici e per le
raffinerie di olii minerali esistenti o nuovi sono
rilasciate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla
base delle procedure previste nel medesimo articolo.
Pertanto i paragrafi II e III non si applicano agli impianti
sopraindicati.";
c ) dopo il punto 13) è inserito il seguente:
"13- bis ) I progetti relativi all'abbattimento
delle emissioni di ossido di etilene, nei processi di sterilizzazione dei
prodotti biomedicali, potranno tener conto nelle
domande dei maggiori tempi e modalità di adeguamento indicati, in relazione
alle tecnologie disponibili, dall'Istituto superiore di sanità nel parere del
10 luglio 1991.";
d ) dopo il punto 13- bis ) è inserito il seguente:
"13- ter ) Nel caso vi siano difficoltà
derivanti dalla natura dei processi tecnologici o dalla complessità nella
realizzazione, i progetti di adeguamento previsti dall'art. 5, comma 1, del
decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990 potranno usufruire di
proroghe del termine ivi indicato, secondo tempi e modalità stabilite dalle
regioni o dalle autorità competenti, su conforme parere dell'Istituto superiore
di sanità.";
e ) al punto 17) le parole: "La regione può prevedere" sono
sostituite dalle seguenti: "La regione, o le autorità previste dall'art.
17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per
quanto di rispettiva competenza, possono prevedere";
f ) al punto 25) dopo le parole: "le attività" è soppressa la parola:
"che" e sono inserite le seguenti: "i cui impianti";
g ) il punto 26) è sostituito dal seguente:
"26) Le imprese indicate nel precedente punto poichè
producono emissioni inquinanti non solo al di sotto dei valori minimi previsti
nelle linee guida emanate ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ma anche scarsamente
rilevanti ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto, non sono soggette
ad autorizzazione.".
Art. 2.
1. Le attività di cui all'allegato 1 sono, ai sensi e per gi effetti
dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo
ed il loro esercizio non richiede autorizzazione.
2. Le regioni possono prevedere che i titolari delle attività di cui
all'allegato 1 comunichino alle autorità competenti la sussistenza delle
condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto.
Art. 3.
1. Le emissioni diffuse provenienti dai depositi di olii
minerali, ivi compresi i gas liquefatti, di cui all'art. 3,
comma 8, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990,
sono autorizzate per effetto del presente decreto.
Art. 4.
1. Fermo restando quanto previsto dal capo II relativamente
alle attività ad inquinamento poco significativo, le attività i cui
impianti producono flussi di massa degli inquinanti, calcolati a monte di
eventuali impianti di abbattimento finali, che risultino inferiori a quelli
indicati dai provvedimenti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a ), del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sono considerate
attività a ridotto inquinamento atmosferico.
2. Sono altresì, considerate attività a ridotto inquinamento atmosferico anche
quelle che utilizzano, nel ciclo di produzione, materie prime ed ausiliarie che
non superano le quantità o i requisiti indicati nell'allegato 2 al presente
decreto.
3. Il presente articolo non si applica per quanto riguarda le sostanze ritenute
cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e le sostanze
di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate,
come individuate dai provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
Art. 5.
1. Le regioni e le autorità di cui all'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, autorizzano in
via generale le attività di cui all'art. 4.
2. In conformità con il punto 19) del citato atto di indirizzo
e coordinamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 21 luglio 1989, per le attività a ridotto inquinamento atmosferico le
regioni e le altre autorità di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, possono altresì predisporre procedure
specifiche anche con modelli semplificati di domande di autorizzazione in base
ai quali le quantità e le qualità delle emissioni siano deducibili dall'indicazione
delle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel ciclo.
ELENCO DELLE ATTIVITA
AD INQUINAMENTO ATMOSFERICO POCO SIGNIFICATIVO
Comunicazione
al Sindaco
1. Pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse
pellicce, pulitintolavanderie: per tali impianti la
condizione necessaria per essere inclusi nel presente elenco è il ciclo chiuso.
2. Lavorazioni meccaniche in genere con esclusione di attività di verniciatura,
trattamento superficiale dei metalli e smerigliature.
3. Rosticceria e friggitoria.
4. Attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona.
5. Laboratorio odontotecnici.
6. Laboratorio orafi senza fusione di metalli.
7. Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.
8. Officine meccaniche di riparazioni veicoli (carburatoristi,
elettrauto e simili).
9. Le seguenti lavorazioni tessili:
preparazione, filatura, tessitura trama, catena o maglia di fibre naturali,
artificiali e sintetiche con eccezione dell'operazione di testurizzazione
delle fibre sintetiche e del bruciapelo;
nobilitazione di fibre, filati, tessuti di ogni tipo e natura distinta nelle
fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con
sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura, finissaggio a
condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
a ) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte a temperatura inferiore
alla temperatura di ebollizione del bagno medesimo;
b ) le operazioni di bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di
ebollizione ma senza utilizzazione di acidi, alcali o altri prodotti organici
ed inorganici volatili;
c ) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di
ebollizione in macchinari chiusi;
d ) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore
espanso o a bassa pressione vengano condotti a temperatura inferiore a 150° e
che nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non siano stati utilizzati
acidi, alcali o altri prodotti organici od inorganici volatili.
10. Cucine, ristorazione collettiva e mense.
11. Panetteria, pasticceria ed affini con non più di
12. Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di
analisi.
13. Serre.
14. Stirerie.
15. Laboratori fotografici.
16. Autorimesse.
17. Autolavaggi.
18. Silos per materiali da costruzione ad esclusione di
quelli asserviti agli impianti di produzione industriale.
19. Officine ed altri laboratori annessi a scuole.
20. Eliografia.
21. Impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per
più del 50% in un ciclo produttivo. La potenza termica di ciascuna
unità deve essere inferiore a 3 Mw se
funzionanti a metano o GPL, e 1 Mw per il gasolio e a
0,3 Mw se funzionanti ad olio combustibile, con
contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso.
22. Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi
naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o
protetti da gas inerte.
23. Sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza
degli ambienti di lavoro.
24. Impianti trattamento acque.
25. Impianti termici connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti
petroliferi con una potenzialità termica minore di 5 Mw
se funzionanti a metano o GPL e 2,5 Mw se funzionanti
a gasolio, per meno di 2.200 ore annue.
26. Gruppi elettrogeni e di cogenerazione con potenza
termica inferiore a 3 Mw se alimentati a metano o GPL
e potenza termica inferiore a 1 Mw se alimentati a
benzina o gasolio.
27. Concerie e pelliccerie con impianti dotati di macchinari a ciclo chiuso.
28. Seconde lavorazioni del vetro ad esclusione di quelle comportanti
operazioni di acidatura e satinatura.
29. Produzione di vetro con forni elettrici a volta fredda.
Comunicazione alla Regione
Descrizione attività .
1. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti
a ciclo aperto e utilizzo di solventi non superiore a 20 kg/g.
2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine
agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti
vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/g.
3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa
(inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg/g.
4. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo
di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg/g.
5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con
utilizzo di materie prime non superiore a 500 kg/g.
6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti
in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiore a
2.000 kg/g.
7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non
superiore a 50 kg/g.
8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo di prodotti
vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a
1.500 kg/g.
10. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati
con produzione non superiore a 450 kg/g.
11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con
produzione non superiore a 500 kg/h.
12. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo
di solventi non superiore a 10 kg/g.
13. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
14. Anodizzazione, galvanotecnica,
fosfatazione di superfici metalliche con consumo di
prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.
15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non
superiore a 100 kg/g.
16. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la
profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg/g.
17. Tempra di metalli con consumo di olio non
superiore a 10 kg/g.
18. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in
muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e
affini non superiore a 50 kg/g.
19. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1.000 kg/g.
20. Trasformazione e conservazione carne esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1.000 kg/g.
21. Molitura cereali con produzione non
superiore a 1.500 kg/g.
22. Lavorazione e conservazione pesce ed altri prodotti
alimentari marini esclusa surgelazione con produzione
non superiore a 1.000 kg/g.
23. Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione
non superiore a 1.500 kg/g.
24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe, 100
kg/g.
25. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non
superiori a 1.000 kg/g.
26. Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso
non superiore a 50 kg/g.
27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti
metallici non superiore a 100 kg/g.
28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa decoratura
con utilizzo di materia prima non superiore a 3.000 kg/g.
29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di
materie prime non superiore a 4.000 kg/g.
30. Saldature di oggetti e superfici
metalliche.
31. Trasformazioni lattierocasearie con produzione
non superiore a 1.000 kg/g.