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IL MEDICO COMPETENTE E LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN EDILIZIA

 

SORVEGLIANZA SANITARIA IN EDILIZI

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 

COMPITI INDIVIDUALI

COMPITI COLLABORATIVI

COMPITI DI INFORMAZIONE

COMPITI TRADIZIONALI    


  La figura del medico competente così come individuata dalla normativa vigente e la sorveglianza sanitaria prevista sono due fattori che sicuramente devono essere presi in considerazione nella realtà dell'edilizia dal momento che le lavorazioni che vi si svolgono espongono i lavoratori a vari rischi presenti nell'ambiente lavorativo per i quali la normativa vigente prevede che venga effettuata la sorveglianza sanitaria.
Infatti fra le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori previste nel D.Lgs 626/94 all'art. 3 comma 1 si prevede che i lavoratori debbano essere sottoposti a controllo sanitario in funzione dei rischi specifici ai quali gli stessi sono esposti.
L'art. 16 punto 1 dello stesso decreto prevede che la sorveglianza sanitaria vada effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.

Di seguito verrà fatta una elencazione delle principali norme vigenti nelle quali si prevede l'obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori:

 

a) visite mediche preventive e periodiche per lavorazioni che espongono a determinati rischi e lavorazioni (art. 33 D.P.R. 19/03/56 n° 303 e tabella allegata) eseguite da un medico competente;

 

b) visite mediche preventive periodiche per i lavoratori addetti a lavorazioni a rischio di silicosi ed asbestosi (art. 157 D.P.R. 30/06/65 n° 1124, D.M. 21/01/87) eseguite da parte del medico di fabbrica o da Enti a ciò autorizzati;

 

c) visite mediche preventive e periodiche per i lavoratori esposti a cloruro di vinile monomero da eseguirsi da parte di un medico competente, i cui requisiti in tal caso vengono definiti dalla norma stessa (art. 10 D.P.R. 10/09/82 n° 962);

 

d) controllo sanitario preventivo e periodico per i lavoratori esposti ad agenti chimici, fisici e biologici con particolare riferimento a piombo, amianto e rumore da eseguirsi da parte di un medico competente i cui titoli vengono definiti anche in tale caso (D.Lgs 15/08/91 n° 277);

 

e) sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischio di radiazioni ionizzanti da parte di un medico autorizzato o da parte del medico competente a seconda della esposizione dei lavoratori (D.P.R. 13/02/64 n° 185 modificato dal D.Lgs 17/03/95 n° 230);

 

f) visite mediche preventive e periodiche per apprendisti, fanciulli ed adolescenti (L. 19/01/55 n° 25, D.P.R. 30/12/56 n° 1668 e L, 17/10/67 n° 977 D.Lvo 345/99 e D.L.vo 262/2000).

Il D.Lgs 19/09/94 n° 626 (attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) introduce l'obbligo della sorveglianza sanitaria:

 

per gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi (art. 48);

 

per gli addetti all'uso di videoterminali (art. 55);

 

per gli esposti a rischio da agenti cancerogeni (art. 69);

 

per gli esposti ad agenti biologici.

Lo stesso D.Lgs prevede all'art. 2 comma 1 lett. d che la sorveglianza sanitaria venga effettuata da un Medico Competente, individuato come un medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

 

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

 

b) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

 

c) autorizzazione di cui all'art. 55 del dlg 15/08/91 n° 277.

Viene detto altresì che il medico competente può essere:

 

1) dipendente da una struttura pubblica o privata convenzionata con il datore di lavoro;

 

2) libero professionista;

 

3) dipendente del datore di lavoro.

In ogni caso il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora effettui attività di vigilanza.

Bisogna evidenziare che il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della
collaborazione dei medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta oneri.

SORVEGLIANZA SANITARIA IN EDILIZIA.          

I lavoratori che operano nel settore delle costruzioni possono essere esposti, a seconda dell'attività lavorativa, a diversi fattori di rischio e precisamente:

 

FATTORI DI RISCHIO FISICO (rumore, vibrazioni, condizioni climatiche sfavorevoli);

 

FATTORI DI RISCHIO CHIMICO (polveri, fumi, gas e vapori, sostanze nocive anche per contatto ecc.);

 

FATTORI DI RISCHIO BILOGICO (Batteri, virus, parassiti, ecc.)

 

FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (fatica fisica, posizioni disagevoli, ritmi di lavoro).

Ai fattori di rischio fisico ci si dovrà riferire allorché si sia in presenza di RUMORE (per impiego di utensili e/o macchine operatrici; esposizione a fonti di rumore) con esposizione professionale quotidiana > 80 dB; VIBRAZIONI (per impiego di utensili, guida o permanenza su macchine operatrici); CONDIZIONI CLIMATICHE AVVERSE.

Ai fattori di ischio chimico ci si dovrà riferire in presenza di POLVERI (silice,amianto, fibre minerali, polveri di legno, ecc.); GAS, FUMI, VAPORI E NEBBIE (olii minerali, vapori e fumi di catrame, solventi, saldatura, presenza di gas in ambienti chiusi quali pozzi, cunicoli, recipienti, pesticidi, gas di scarico di autoveicoli); SOSTANZE NOCIVE ANCHE PER CONTATTO (olii, asfalto, fibre minerali, ecc.).

Ai fattori di rischio biologico ci si dovrà riferire in presenza di agenti etiologici di malattie quali tetano, epatite, salmonellosi, infezioni da parassiti quali protozoi ed elminti.

Ai fattori di rischio connessi alla organizzazione del lavoro ci si dovrà riferire per fatica fisica, posizioni disagevoli, soprattutto in attività che comportino movimentazione manuale dei carichi.

Relativamente alla specifica sorveglianza sanitaria ed al protocollo sanitario di rischio da adottare nei confronti delle diverse categorie di lavoratori, andrà effettuata, da parte del medico competente, di concerto con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, una valutazione del rischio effettivamente presente al fine di individuare gli accertamenti sanitari ai quali sottoporre il singolo lavoratore e la relativa periodicità i base a quanto prevede la normativa.

A tal proposito è opportuno ricordare che nel caso in cui ci si trovi nelle condizioni previste dall'art. 35 del D.P.R. 303/56, il datore di lavoro può essere autorizzato dalla USL competente per territorio a far eseguire le visite mediche periodiche ad intervalli più lunghi di quelli prescritti e addirittura ad essere esentato dall'obbligo delle visite mediche.

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE                  

I compiti del medico competente possono essere suddivisi in compiti individuali, compiti collaborativi, compiti informativi e compiti tradizionali.

COMPITI INDIVIDUALI                                          

Sono quelli che il medico competente assolve operando autonomamente e prevedono:

 

esecuzione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici con rilascio del giudizio di idoneità specifica alla mansione (gli accertamenti comprendono esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche ritenute necessarie dal medico competente);

 

istituzione ed aggiornamento per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria di una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;

 

tenuta per conto del datore di lavoro, che lo istituisce, del registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici (artt. 70 ed 87);

 

esecuzione di visite mediche richieste dal lavoratore, oltre a quelle periodiche, allorchè ritenga che la richiesta sia correlata ai rischi professionali;

 

esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie per legge e di quelle eventualmente disponibili nei confronti di agenti biologici presenti nelle lavorazioni.

COMPITI COLLABORATIVI                        

Sono quelli che il medico competente esegue in collaborazione con altre figure presenti nella realtà lavorativa e cioè:

 

collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso e dell'assistenza medica di emergenza;

 

collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione del lavoro ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

 

collabora all'attività di formazione ed informazione dei lavoratori;

 

visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

COMPITI DI INFORMAZIONE                                

Il medico competente:

 

fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività; fornisce altresì analoghe informazioni ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

 

informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

 

comunica. In sede di riunione, ai rappresentati per la sicurezza i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali e fornisce indicazioni sul significato di tali risultati;

 

informa il datore di lavoro allorchè gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato l'esistenza di una anomalia imputabile alla esposizione agli agenti cancerogeni;

 

informa per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore qualora, a seguito degli accertamenti sanitari, esprima un giudizio di inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore.

COMPITI TRADIZIONALI                                       

Sono quei compiti insiti nella professione del medico e che per esso sono obbligatori, alcuni dei quali sono:

 

rilascio di certificazioni per denuncia infortunio;

 

denuncia malattie professionali;

 

denuncia malattie infettive.