IL MEDICO COMPETENTE E LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN EDILIZIA
SORVEGLIANZA SANITARIA IN
EDILIZI
Infatti fra le misure generali per la protezione della
salute e per la sicurezza dei lavoratori previste nel D.Lgs
626/94 all'art. 3 comma 1 si prevede che i lavoratori debbano essere sottoposti
a controllo sanitario in funzione dei rischi specifici ai quali gli stessi sono
esposti.
L'art. 16 punto 1 dello stesso decreto prevede che la sorveglianza sanitaria
vada effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
Di
seguito verrà fatta una elencazione delle principali
norme vigenti nelle quali si prevede l'obbligo di sorveglianza sanitaria per i
lavoratori:
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a)
visite mediche preventive e periodiche per lavorazioni che espongono a
determinati rischi e lavorazioni (art. 33 D.P.R. 19/03/56 n° 303 e tabella
allegata) eseguite da un medico competente; |
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b)
visite mediche preventive periodiche per i lavoratori addetti a lavorazioni a
rischio di silicosi ed asbestosi (art. 157 D.P.R. 30/06/65 n° 1124, D.M.
21/01/87) eseguite da parte del medico di fabbrica o da Enti a ciò
autorizzati; |
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c)
visite mediche preventive e periodiche per i lavoratori esposti a cloruro di
vinile monomero da eseguirsi da parte di un medico competente, i cui
requisiti in tal caso vengono definiti dalla norma
stessa (art. 10 D.P.R. 10/09/82 n° 962); |
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d)
controllo sanitario preventivo e periodico per i lavoratori esposti ad agenti
chimici, fisici e biologici con particolare riferimento a piombo, amianto e
rumore da eseguirsi da parte di un medico competente i cui titoli vengono definiti anche in tale caso (D.Lgs
15/08/91 n° 277); |
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e)
sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischio di radiazioni
ionizzanti da parte di un medico autorizzato o da parte del medico competente
a seconda della esposizione dei lavoratori (D.P.R.
13/02/64 n° 185 modificato dal D.Lgs 17/03/95 n°
230); |
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f)
visite mediche preventive e periodiche per apprendisti, fanciulli
ed adolescenti (L. 19/01/55 n° 25, D.P.R. 30/12/56
n° 1668 e L, 17/10/67 n° 977 D.Lvo 345/99 e D.L.vo
262/2000). |
Il D.Lgs 19/09/94 n° 626 (attuazione delle direttive CEE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro) introduce l'obbligo della
sorveglianza sanitaria:
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per gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi (art.
48); |
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per gli addetti all'uso di videoterminali (art. 55); |
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per gli esposti a rischio da agenti cancerogeni (art. 69); |
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per gli esposti ad agenti biologici. |
Lo stesso D.Lgs prevede
all'art. 2 comma 1 lett. d che la sorveglianza sanitaria venga
effettuata da un Medico Competente, individuato come un medico in possesso di
uno dei seguenti titoli:
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a) specializzazione in medicina
del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre
specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della
Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca
scientifica e tecnologica; |
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b) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; |
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c) autorizzazione di cui
all'art. 55 del dlg 15/08/91 n° 277. |
Viene detto
altresì che il medico competente può essere:
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1) dipendente da una struttura
pubblica o privata convenzionata con il datore di lavoro; |
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2) libero professionista; |
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3) dipendente del datore di lavoro. |
In ogni caso il dipendente di una struttura
pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora effettui attività di vigilanza.
Bisogna evidenziare che il medico competente può
avvalersi, per motivate ragioni, della
collaborazione dei medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne
sopporta oneri.
SORVEGLIANZA SANITARIA IN
EDILIZIA. ![]()
I lavoratori che operano nel settore delle costruzioni possono essere esposti, a seconda dell'attività
lavorativa, a diversi fattori di rischio e precisamente:
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FATTORI DI RISCHIO FISICO (rumore, vibrazioni,
condizioni climatiche sfavorevoli); |
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FATTORI DI RISCHIO CHIMICO
(polveri, fumi, gas e vapori, sostanze nocive anche per contatto ecc.); |
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FATTORI DI RISCHIO BILOGICO (Batteri, virus, parassiti,
ecc.) |
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FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO (fatica fisica, posizioni disagevoli, ritmi
di lavoro). |
Ai fattori di rischio fisico ci si dovrà riferire
allorché si sia in presenza di RUMORE (per impiego di
utensili e/o macchine operatrici; esposizione a fonti di rumore) con
esposizione professionale quotidiana > 80 dB; VIBRAZIONI (per impiego di
utensili, guida o permanenza su macchine operatrici); CONDIZIONI CLIMATICHE
AVVERSE.
Ai fattori di ischio
chimico ci si dovrà riferire in presenza di POLVERI (silice,amianto, fibre
minerali, polveri di legno, ecc.); GAS, FUMI, VAPORI E NEBBIE (olii minerali, vapori e fumi di catrame, solventi,
saldatura, presenza di gas in ambienti chiusi quali pozzi, cunicoli,
recipienti, pesticidi, gas di scarico di autoveicoli); SOSTANZE NOCIVE ANCHE
PER CONTATTO (olii, asfalto, fibre minerali, ecc.).
Ai fattori di rischio biologico ci si dovrà
riferire in presenza di agenti etiologici
di malattie quali tetano, epatite, salmonellosi, infezioni da parassiti quali
protozoi ed elminti.
Ai fattori di rischio connessi alla
organizzazione del lavoro ci si dovrà riferire per fatica fisica,
posizioni disagevoli, soprattutto in attività che comportino movimentazione
manuale dei carichi.
Relativamente alla
specifica sorveglianza sanitaria ed al protocollo sanitario di rischio da adottare
nei confronti delle diverse categorie di lavoratori, andrà effettuata, da parte
del medico competente, di concerto con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, una valutazione del rischio effettivamente presente
al fine di individuare gli accertamenti sanitari ai quali sottoporre il singolo
lavoratore e la relativa periodicità i base a quanto prevede la normativa.
A tal proposito è opportuno ricordare che nel caso
in cui ci si trovi nelle condizioni previste dall'art. 35 del D.P.R. 303/56, il
datore di lavoro può essere autorizzato dalla USL
competente per territorio a far eseguire le visite mediche periodiche ad
intervalli più lunghi di quelli prescritti e addirittura ad essere esentato
dall'obbligo delle visite mediche.
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE ![]()
I compiti del medico competente possono essere
suddivisi in compiti individuali, compiti collaborativi, compiti informativi e
compiti tradizionali.
Sono quelli che il medico competente assolve
operando autonomamente e prevedono:
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esecuzione degli accertamenti sanitari
preventivi e periodici con rilascio del giudizio di idoneità specifica alla
mansione (gli accertamenti comprendono esami clinici e biologici ed indagini
diagnostiche ritenute necessarie dal medico competente); |
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istituzione ed aggiornamento per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria di una cartella sanitaria e di
rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto
professionale; |
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tenuta per conto del datore di lavoro,
che lo istituisce, del registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni
e biologici (artt. 70 ed 87); |
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esecuzione di visite mediche richieste dal
lavoratore, oltre a quelle periodiche, allorchè
ritenga che la richiesta sia correlata ai rischi professionali; |
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esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie
per legge e di quelle eventualmente disponibili nei confronti di agenti
biologici presenti nelle lavorazioni. |
Sono quelli che il medico competente esegue in
collaborazione con altre figure presenti nella realtà lavorativa e cioè:
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collabora con il datore di lavoro alla
predisposizione del servizio di pronto soccorso e dell'assistenza medica di
emergenza; |
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collabora con il datore di lavoro e con
il servizio di prevenzione e protezione, sulla base della specifica
conoscenza dell'organizzazione del lavoro ovvero dell'unità produttiva e
delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle
misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei
lavoratori; |
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collabora all'attività di formazione ed
informazione dei lavoratori; |
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visita gli ambienti di lavoro almeno
due volte l'anno congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e
protezione. |
Il medico competente:
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fornisce informazioni ai lavoratori sul
significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di
esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di
sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività;
fornisce altresì analoghe informazioni ai rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza; |
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informa ogni lavoratore interessato dei
risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta dello stesso, gli
rilascia copia della documentazione sanitaria; |
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comunica. In sede di riunione, ai rappresentati per la sicurezza i risultati anonimi collettivi degli
accertamenti clinici e strumentali e fornisce indicazioni sul significato di
tali risultati; |
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informa il datore di lavoro allorchè gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato
l'esistenza di una anomalia imputabile alla esposizione agli agenti
cancerogeni; |
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informa per iscritto il datore di
lavoro ed il lavoratore qualora, a seguito degli accertamenti sanitari,
esprima un giudizio di inidoneità parziale o temporanea o totale del
lavoratore. |
Sono quei compiti insiti nella professione del
medico e che per esso sono obbligatori, alcuni dei
quali sono:
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rilascio di certificazioni per denuncia
infortunio; |
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denuncia malattie professionali; |
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denuncia malattie infettive. |