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IL FUMO PASSIVO

Il dibattito sulla pericolosità per la salute umana derivante dall'esposizione al fumo di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco interessa l'opinione pubblica già da numerosi anni. Le iniziative di sensibilizzazione sugli effetti provocati dal fumo sono continue, ma quasi sempre mirate verso i fumatori.
Esiste, però, un notevole numero di persone che subisce gli effetti del fumo prodotto da altri, il cosiddetto fumo passivo. Intorno alla metà del 2002 il fumo passivo è stato catalogato come cancerogeno di 1° categoria, inquadramento che attribuisce proprietà cancerogene al fumo stesso. Tale classificazione codificata dallo IARC (International Agency on research for cancer) sta a significare che la sostanza in esame è sicuramente cancerogena per l'uomo. A questo punto è naturale riprendere l'art. 4 del D. Lgs. 626/94 che impone al datore di lavoro la valutazione di "tutti i rischi".

Valutare tutti i rischi significa prevedere l'obbligatorietà di analizzare anche dei rischi meno frequenti, e, sicuramente, quelli che hanno una diretta ricaduta sulla salute umana. Il Decreto Legislativo 25/2002, di cui abbiamo già discusso in altra occasione, prevede specifiche procedure per la valutazione del rischio chimico, imponendo più livelli di misure preventive e protettive da adottare per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.


Anche se le norme in questione non esplicitano il fumo passivo fra i rischi da valutare, si ritiene indispensabile inserire tale fattore nella valutazione dei rischi aziendali, essendo un potenziale agente di cancerogenicità. Anche il mondo della magistratura si sta interessando al problema e dalle prime indicazioni giurisprudenziali sembra che vengano addossate specifiche responsabilità penali ai datori di lavoro ed ai dirigenti che non attivano sistemi di protezione dal fumo passivo per i lavoratori.

 
Ciò non significa che non siano possibili anche conseguenze legali per i diretti produttori dell'evento nocivo: i fumatori!


Tale tesi è avvalorata dalla lettura della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, che impone il divieto di fumare in una numerosa serie di locali della pubblica amministrazione, di aziende, di luoghi di ritrovo e ristorazione, confrontata con l'art. 9 del D.P.R. 303/56, che prevede l'obbligo di eliminare ogni pericolo di inquinamento dell'aria nei luoghi di lavoro.

 
L'esplicito divieto di fumo viene introdotto da una normativa che è stata recentemente approvata e pubblicata (G.uff. suppl. ord. n.5/L del 20 gennaio 2003) la legge 16 gennaio 2003 n.3 relativa alle "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" la quale La nuova legge, che tratta anche della "tutela della salute dei non fumatori", prevede, infatti, all'art. 51, I° comma, che è vietato fumare nel locali chiusi ad eccezione di: - quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; - quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. I locali della seconda tipologia dovranno essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti, secondo regole tecniche dettate da un Regolamento attuativo in via di predisposizione dal Consiglio dei Ministri.

 
Dalle prime indicazioni si prevede che i locali riservati ai fumatori negli esercizi aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro (con particolare riguardo agli alberghi e ai ristoranti, nonché a tutti quelli adibiti ad attività ricreative e a circoli privati di ogni tipo), dovranno essere esplicitamente contrassegnati e separati con pareti da quelli in cui non è possibile fumare. Se non è possibile separare gli ambienti, sia di un ristorante che di un ufficio, il divieto di fumo sarà assoluto. I locali riservati ai fumatori dovranno rispettare alcuni requisiti essenziali di ventilazione (quantità di aria supplementare minima di 22 litri/secondo per ogni persona potenzialmente ospitabile nel locale, in base ad un indice di affollamento di 0,7 persone ogni metro quadrato).

 
Devono inoltre essere apposti speciali cartelli luminosi per contrassegnare le aree per fumatori nonché per indicare il divieto di fumo in caso di guasto dell'impianto di ventilazione. Nei locali per non fumatori dovranno essere esposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo e le sanzioni per i trasgressori. In conclusione si ribadisce che è certamente opportuno inserire il fumo passivo tra i rischi da valutare in base all'articolo 4 del D.Lgs. 626/94 ed è necessario garantire che nessuno dei lavoratori sia esposto a fumo passivo mediante l'attivazione di zone dedicate specificamente ai fumatori. Anche le precedenti note dimostrano che la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro è un elemento che l'imprenditore e l'amministratore pubblico non possono sottovalutare.


Nuove norme di legge ed orientamenti giurisprudenziali impongono un continuo aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, che può essere più facilmente eseguito con la collaborazione di seri e preparati tecnici della sicurezza.