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Il dibattito
sulla pericolosità per la salute umana derivante dall'esposizione al fumo di
sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco interessa l'opinione
pubblica già da numerosi anni. Le iniziative di sensibilizzazione sugli
effetti provocati dal fumo sono continue, ma quasi sempre mirate verso i
fumatori.
Esiste, però, un notevole numero di persone che subisce gli effetti del fumo
prodotto da altri, il cosiddetto fumo passivo. Intorno alla metà del 2002 il
fumo passivo è stato catalogato come cancerogeno di 1° categoria,
inquadramento che attribuisce proprietà cancerogene al fumo stesso. Tale
classificazione codificata dallo IARC (International Agency on research for
cancer) sta a significare che la sostanza in esame è sicuramente cancerogena
per l'uomo. A questo punto è naturale riprendere l'art. 4 del D. Lgs. 626/94
che impone al datore di lavoro la valutazione di "tutti i rischi".
Valutare tutti
i rischi significa prevedere l'obbligatorietà di analizzare anche dei rischi
meno frequenti, e, sicuramente, quelli che hanno una diretta ricaduta sulla
salute umana. Il Decreto Legislativo 25/2002, di cui abbiamo già discusso in
altra occasione, prevede specifiche procedure per la valutazione del rischio
chimico, imponendo più livelli di misure preventive e protettive da adottare
per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Anche se le norme in questione non esplicitano il fumo passivo fra i rischi
da valutare, si ritiene indispensabile inserire tale fattore nella
valutazione dei rischi aziendali, essendo un potenziale agente di
cancerogenicità. Anche il mondo della magistratura si sta interessando al
problema e dalle prime indicazioni giurisprudenziali sembra che vengano
addossate specifiche responsabilità penali ai datori di lavoro ed ai
dirigenti che non attivano sistemi di protezione dal fumo passivo per i
lavoratori.
Ciò non significa che non siano possibili anche conseguenze legali per i
diretti produttori dell'evento nocivo: i fumatori!
Tale tesi è avvalorata dalla lettura della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, che
impone il divieto di fumare in una numerosa serie di locali della pubblica
amministrazione, di aziende, di luoghi di ritrovo e ristorazione, confrontata
con l'art. 9 del D.P.R. 303/56, che prevede l'obbligo di eliminare ogni
pericolo di inquinamento dell'aria nei luoghi di lavoro.
L'esplicito divieto di fumo viene introdotto da una normativa che è stata
recentemente approvata e pubblicata (G.uff. suppl. ord. n.5/L del 20 gennaio
2003) la legge 16 gennaio 2003 n.3 relativa alle "Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" la quale La nuova
legge, che tratta anche della "tutela della salute dei non
fumatori", prevede, infatti, all'art. 51, I° comma, che è vietato fumare
nel locali chiusi ad eccezione di: - quelli privati non aperti ad utenti o al
pubblico; - quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. I locali
della seconda tipologia dovranno essere dotati di impianti per la
ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti, secondo regole
tecniche dettate da un Regolamento attuativo in via di predisposizione dal
Consiglio dei Ministri.
Dalle prime indicazioni si prevede che i locali riservati ai fumatori negli
esercizi aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro (con particolare riguardo
agli alberghi e ai ristoranti, nonché a tutti quelli adibiti ad attività
ricreative e a circoli privati di ogni tipo), dovranno essere esplicitamente
contrassegnati e separati con pareti da quelli in cui non è possibile fumare.
Se non è possibile separare gli ambienti, sia di un ristorante che di un
ufficio, il divieto di fumo sarà assoluto. I locali riservati ai fumatori
dovranno rispettare alcuni requisiti essenziali di ventilazione (quantità di
aria supplementare minima di 22 litri/secondo per ogni persona potenzialmente
ospitabile nel locale, in base ad un indice di affollamento di 0,7 persone
ogni metro quadrato).
Devono inoltre essere apposti speciali cartelli luminosi per contrassegnare
le aree per fumatori nonché per indicare il divieto di fumo in caso di guasto
dell'impianto di ventilazione. Nei locali per non fumatori dovranno essere
esposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo e le sanzioni per i
trasgressori. In conclusione si ribadisce che è certamente opportuno inserire
il fumo passivo tra i rischi da valutare in base all'articolo 4 del D.Lgs.
626/94 ed è necessario garantire che nessuno dei lavoratori sia esposto a
fumo passivo mediante l'attivazione di zone dedicate specificamente ai
fumatori. Anche le precedenti note dimostrano che la gestione della sicurezza
sui luoghi di lavoro è un elemento che l'imprenditore e l'amministratore
pubblico non possono sottovalutare.
Nuove norme di legge ed orientamenti giurisprudenziali impongono un continuo
aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, che può essere più
facilmente eseguito con la collaborazione di seri e preparati tecnici della
sicurezza.
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