Campo di applicazione e
definizioni.
Il d.lg.
Successive circolari del Ministero della Sanità hanno dato disposizioni per l'elaborazione dei manuali volontari di corretta prassi igienica in materia di derrate alimentari.
Definizioni.
Ai sensi di quanto disposto dalle predette norme, si intende per: -- igiene dei prodotti alimentari:
l'insieme delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrià dei prodotti alimentari durante tutto il ciclo produttivo, il deposito, il trasporto e la vendita al consumatore finale.
Tali misure interessano tutte le fasi successive alla produzione primaria, che include tra l'altro la raccolta, la macellazione e la mungitura, e precisamente: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, al consumatore;
-- industria alimentare:
ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una o più delle seguenti attività: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari;
-- alimenti salubri:
gli alimenti idonei al consumo umano dal punto di vista igienico;
-- autorità competenti preposte al controllo:
il Ministero della Sanità, le Regioni, i Comuni e le Aziende Sanitarie locali;
-- responsabile dell'industria alimentare:
il titolare dell'industria alimentare o il responsabile specificamente delegato.
Autocontrollo.
Il responsabile dell'industria alimentare deve:
-- garantire che tutte le fasi del ciclo produttivo, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione e la vendita dei prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico.
-- individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - Analisi dei rischi e punti critici di controllo):
-- tenere a disposizione dell'Autorità preposta al Controllo le informazioni relative alle procedure di sicurezza messe in atto secondo il sistema HACCP.
HACCP.
L'HACCP è un sistema di identificazione e sorveglianza dei punti-chiave nel processo produttivo idonei a garantire un elevato standard igienico-sanitario.
Si tratta di un sistema flessibile, dinamico, efficace, applicabile ad ogni situazione in cui vengono trasformati e/o manipolati alimenti in presenza dei rischi più disparati (esempio: microbiologici, chimici, fisici).
L'attuazione del sistema HACCP comporta:
a) Identificare i pericoli, valutarne la gravità ed il corrispondente rischio.
Per pericolo si intende:
-- la contaminazione, crescita o sopravvivenza negli alimenti di microrganismi che possono comprometterne la salubrità o essere responsabili del loro deterioramento;
-- la presenza fisica di corpi estranei nell'alimento.
Per rischio si intende:
-- la stima delle probabilità che il pericolo possa concretizzarsi.
b) Identificare i punti critici di controllo (CCP). Un punto critico di controllo è una operazione (procedura, posizione o trattamento) a livello della quale può essere esercitato un controllo su uno o più fattori al fine di eliminare, prevenire o minimizzare un pericolo.
c) Specificare i criteri per il controllo.
I criteri sono limiti di caratteristiche di natura fisica (tempo, temperatura), chimica (ad esempio concentrazione di sali, di acidi), biologica oppure organolettica.
E' molto importante scegliere mezzi adeguati per verificare se a livello di un CCP un pericolo è tenuto sotto controllo. I fattori da sottoporre a monitoraggio possono includere (a titolo esemplificativo):
-- tempo e temperatura per alimenti trattati con il calore;
-- pH di alimenti fermentati;
-- livelli di umidità in ambienti adibiti allo stoccaggio di alimenti disidratati;
-- temperatura durante la distribuzione di alimenti refrigerati;
-- istruzioni presenti sulla etichetta del prodotto finito per la preparazione e l'uso dello stesso da parte del consumatore.
d) Monitoraggio dei punti critici di controllo.
Il monitoraggio implica sistematiche osservazioni, misurazioni e/o registrazioni dei fattori significativi per il controllo del pericolo.
Il monitoraggio deve individuare ogni deviazione dai criteri stabiliti in tempo utile per poter effettuare correzioni prima che il prodotto sia venduto o distribuito.
Si possono identificare cinque principali metodi di monitoraggio:
-- osservazione;
-- valutazione organolettica;
-- misura di caratteristiche fisiche;
-- esecuzione di esami chimici.
e) Adozione di misure correttive se il monitoraggio indica che i criteri non vengono rispettati.
f) Verifica se il sistema funziona come programmato.
Se il monitoraggio indica che un trattamento non è sotto controllo o che i criteri stabiliti non vengono rispettati, sono necessari immediati provvedimenti. Le operazioni di verifica del piano HACCP sono importanti per accertare:
-- se sono stati evidenziati ed identificati tutti i rischi e tutti i punti critici di controllo;
-- se i criteri sono appropriati;
-- se le procedure di monitoraggio sono realmente efficaci.
g) Posizione del responsabile dell'industria alimentare nei confronti dell'autorità di controllo.
Il responsabile dell'industria alimentare deve tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza e i risultati relativi alla procedura di autocontrollo.
Qualora a seguito dell'autocontrollo, il responsabile dell'industria alimentare constati che i prodotti possono presentare un rischio immediato per la salute provvede al ritiro dal commercio dei prodotti in questione e di quelli ottenuti in condizioni tecnologiche simili informando le autorità competenti sulla natura del rischio e fornendo le informazioni relative al ritiro degli stessi; il prodotto ritirato dal commercio deve rimanere sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'autorità sanitaria locale fino al momento in cui, previa autorizzazione della stessa, non venga distrutto o utilizzato per fini diversi dal consumo umano o trattato in modo da garantire la sicurezza; le spese sono a carico del titolare dell'industria alimentare.
Requisiti
igienici per i locali.
a) consentire un'adeguata pulizia o disinfezione;
b) essere tali da impedire l'accumulo di sporcizia e il contatto con materiali tossici, la penetrazione di particelle nei prodotti alimentari e, per quanto fattibile, la formazione di condensa o muffa sulle superfici;
c) consentire una corretta prassi igienica impedendo anche la contaminazione crociata, durante le operazioni, fra prodotti alimentari, apparecchiatura, materiali, acqua, ricambio d'aria o interventi del personale ed escludendo agenti esterni di contaminazione quali insetti o altri animali nocivi;
d) fornire, ove necessario, adeguate condizioni di temperatura per la lavorazione e l'immagazzinamento igienici dei prodotti.
a) i pavimenti devono essere mantenuti in buone condizioni, essere facili da pulire e ove necessario da disinfettare. Ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possano essere impiegati appropriatamente. Ove opportuno la superficie dei pavimenti deve assicurare un sufficiente scorrimento; costruite in modo da impedire l'accumulo di sporcizia e quelle che possono essere aperte verso l'esterno devono essere se necessario munite di reti antinsetti facilmente amovibili per la pulizia. Qualora l'apertura di finestre provochi contaminazioni di alimenti, queste devono restare chiuse e bloccate durante la produzione;
e) le porte devono avere superfici facilmente pulibili e se necessario disinfettabili e a tale fine si richiedono superfici lisce e non assorbenti, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo;
f) i piani di lavoro (comprese le superfici degli impianti) a contatto con gli alimenti devono essere mantenuti in buone condizioni ed essere facili da pulire e se necessario da disinfettare. A tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili e in materiale non tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo.
a) devono essere disponibili appropriate attrezzature per mantenere un'adeguata igiene personale (compresi impianti igienici per lavarsi e asciugarsi le mani, attrezzature igienico-sanitarie e locali adibiti a spogliatoi);
b) le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni e facilmente lavabili e se necessario disinfettabili. A tale fine si richiedono materiali lisci, lavabili e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri materiali utilizzati sono adatti allo scopo;
c) si devono prevedere opportune disposizioni per la pulizia e se necessario la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti;
d) si devono prevedere adeguate disposizioni per la pulitura degli impianti;
e) deve essere disponibile un'adeguata erogazione di acqua potabile calda o fredda;
f) devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l'eliminazione in condizioni igieniche di sostanze pericolose e non commestibili, nonché dei residui (liquidi o solidi);
g) devono essere disponibili appropriati impianti e attrezzature per mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatura dei cibi;
h) i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione.
Trasporto.
Gli alimenti sfusi liquidi, granulati o in polvere devono essere trasportati in vani di carico o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o più lingue comunitaria relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione "esclusivamente per prodotti alimentari".
Trasporto
marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi.
a) qualora gli
oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di acciaio inossidabile o in
serbatoi rivestiti di resina epossidica, o di un suo equivalente tecnico, il
carico immediatamente precedente deve essere un prodotto alimentare o un carico
incluso nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'appendice
b) qualora gli
oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di materiali diversi da quelli
indicati alla lettera a), i tre carichi trasportati in precedenza in detti
serbatoi devono essere prodotti alimentari o carichi inclusi nell'elenco dei
carichi precedenti accettabili di cui all'appendice
a) i serbatoi devono essere di acciaio inossidabile o essere rivestiti di resina epossidica, o di un suo equivalente tecnico;
b) i tre carichi trasportati in precedenza devono essere prodotti alimentari.
Requisiti
per le apparecchiature.
Tutto il materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti devono essere mantenuti puliti e:
a) essere progettati e costruiti in materiale tale da rendere minimi, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione degli alimenti;
b) ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, devono essere progettati e costruiti in materiale tale che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione restino sempre assolutamente puliti e, se necessario, sufficientemente disinfettati in funzione degli scopi previsti;
c) essere installati in modo da consentire un'adeguata pulizia dell'area circostante.
Residui alimentari.
Rifornimento idrico.
I manuali di corretta prassi igienica sono dei documenti di applicazione volontaria che propongono dei mezzi di controllo appropriati per garantire la tutela igienico-sanitaria degli alimenti.
I manuali sono da considerare quindi una guida per le Aziende alimentari.
L'elaborazione dei manuali è effettuata dai settori dell'industria alimentare e dai rappresentanti di altre parti interessate quali le autorità competenti e le associazioni dei consumatori, in consultazione con i soggetti sostanzialmente interessati tenendo conto, se necessario, del Codice internazionale di prassi raccomandato e dei principi generali di igiene del Codex Alimentarius.
I manuali possono comprendere i seguenti elementi organizzativi:
-- presentazione generale;
-- messa a punto di una buona prassi raccomandata;
-- schede tecniche.
a) Presentazione generale.
La presentazione generale contiene tutte le informazioni appropriate su:
i prodotti, le loro utilizzazioni e le procedure;
l'analisi dei rischi;
i principali punti critici di controllo.
b) Messa a punto di una buona prassi raccomandata.
La messa a
punto di una buona prassi raccomandata che sia applicabile al settore
considerato, tiene conto dei principi generali di igiene alimentare del Codex
Alimentarius, delle disposizioni generali della direttiva
c) Schede tecniche.
Le schede tecniche dovranno:
-- contenere gli elementi necessari all'attuazione dei mezzi di controllo nell'Azienda;
-- i sistemi di sorveglianza studiati in Azienda destinati a provare che tale controllo sia efficace.
Dovranno venire definite le caratteristiche generali dei prodotti e delle procedure in vigore nell'Azienda in relazione a:
-- materie prime utilizzate;
-- procedure di fabbricazione e caratteristiche del materiale utilizzato;
-- caratteristiche dei prodotti finiti.
La realizzazione delle schede tecniche presuppone che:
-- siano stati individuati e valutati i pericoli di contaminazione biologica, chimica o fisica;
-- siano stati valutati i rischi sanitari in funzione dei dati relativi a tutto il processo produttivo, tenendo conto della gravità e frequenza;
-- siano stati individuati i principali punti critici di controllo.
Le Autorità competenti sono tenute ad effettuare controllo per verificare la conformità delle Aziende alla normativa.
Il controllo ufficiale per
accertare che le industrie alimentari osservino le prescrizioni previste
dall'art.
Gli incaricati del controllo effettuano una valutazione generale dei rischi potenziali concernenti la sicurezza degli alimenti, in relazione alle attività svolte dall'industria alimentare, prestando una particolare attenzione ai punti critici di controllo dalla stessa evidenziati, al fine di accertare che le operazioni di sorveglianza e di verifica siano state effettuate correttamente dal responsabile.
Al fine di determinare il rischio per la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari si tiene conto del tipo di prodotto, del modo in cui è stato trattato e confezionato e di qualsiasi altra operazione cui esso e sottoposto prima della vendita o della fornitura compresa la somministrazione al consumatore, nonché delle condizioni in cui è esposto o in cui è immagazzinato.
Salvo che il fatto costituisca reato il responsabile dell'industria alimentare è punito con le seguenti sanzioni amministrative:
a) mancata tenuta a disposizione delle Autorità di controllo di tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati della procedura di cui al sistema HACCP:
da lire
b) mancata o non corretta attuazione del sistema HACCP o inosservanza delle disposizioni relative ai requisiti per i locali, l'apparecchiatura, le attrezzature che vengono a contatto con gli alimenti, l'igiene del personale:
da
Tali sanzioni si applicano qualora il responsabile dell'industria alimentare non provveda ad eliminare il mancato o non corretto adempimento delle norme entro un congruo termine prefissato;
c) mancato ritiro dal commercio dei prodotti che possono rappresentare un rischio per la salute dei consumatori:
da
E' prevista la sanzione
dell'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire
d) si renda responsabile del mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai punti a) e b) dopo il termine prefissato dall'Autorità per l'adempimento
oppure
e) non provveda in base alle prescrizioni al ritiro dal commercio dei prodotti, qualora ne derivi pericolo per la salubrità e la sicurezza dei prodotti stessi.
Legislazione:
r.d.
r.d.
l.
d.p.r.
d.lg.
circ. Ministero della Sanità
circ. Ministero della Sanità
circ. Ministero delle politiche
agricole e forestali