FAQ alla Direttiva Ascensori 95/16/CE
Di seguito sono evidenziati i punti che più spesso vengono sollevati a riguardo della Direttiva Ascensori 95/16 CE.
5) E' possibile richiedere la restituzione
delle quote versate con i bollettini per le prestazioni, esame progetto e/o
collaudo, che l'ISPESL non eseguirà?
6) Se un impianto da collaudare non ha ancora il numero di
matricola può essere ugualmente collaudato?
7) Cosa si deve fornire al Comune e all'ISPESL una volta
avvenuto il collaudo positivo?
8) Alcuni Comuni richiedono il nominativo del
soggetto incaricato delle verifiche periodiche entro 10 giorni dal rilascio del
verbale di collaudo, minacciando in alcuni casi anche delle multe, cosa bisogna
fare?
9) L'avvenuto collaudo positivo esime il proprietario
dell'ascensore o il suo legale rappresentante dall'effettuare l'analisi dei
rischi e dall'applicare la Legge 626/94 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro?
10) Chi sono i soggetti autorizzati ad
effettuare le verifiche periodiche?
11) Se l'ASL (o l'ARPA) di zona non ha un
organico sufficiente per far fronte a tutte le richieste di verifiche periodiche
cosa bisogna fare?
12) Dopo che e' stato definito l'accordo con il soggetto
incaricato dell'esecuzione delle verifiche periodiche cosa bisogna fare?
13) Se l'ultima verifica periodica, e' avvenuta da oltre due
anni cosa deve fare il proprietario?
14) Come e' possibile sapere quando e'
avvenuta l'ultima verifica periodica dell'ascensore?
15) Se un impianto e' stato collaudato ma e' fermo cosa bisogna
fare?
16) Si può mettere in esercizio un impianto collaudato da più
di due anni?
17) Chi e' responsabile e a carico di chi sono le spese
dell'effettuazione delle verifiche periodiche?
18) La ditta di manutenzione deve essere sempre presente durante le verifiche periodiche?
20) Se l'ascensore deve essere ammodernato, le modifiche
possono essere progettate a vecchia normativa?
21) Dopo una modifica importante a chi deve essere richiesta la verifica straordinaria?
22) Quando si definisce 'importante' una modifica?
23) In quali altri casi deve essere richiesta la verifica straordinaria?
24) La Direttiva Ascensori quali sanzioni prevede?
RISPOSTE
1-Deve
rivolgersi alla ditta installatrice che provvederà a verificare se l'ISPESL /
Ispettorato del Lavoro e' in grado di garantire l'effettuazione del collaudo
entro il 29 settembre 2002 compreso. In caso della mancanza di tale garanzia la
ditta installatrice provvedera', a titolo oneroso, al collaudo in una delle
seguenti forme:
- affiancando il collaudatore di un Ente Notificato;
- autocollaudando l'impianto, se la ditta installatrice possiede un sistema di
qualita' certificato ai sensi della Direttiva (ISO 9000 + estensione 95/16);
- affiancando un ingegnere fra quelli presenti negli elenchi della Camera di
Commercio per la legge 46/90 lettera F, producendo autocertificazione come ditta
installatrice e perizia giurata dell'ingegnere.
2-Deve
adeguare l'impianto alla Direttiva Ascensori.
3-Teoricamente
si, nella maggior parte dei casi l'adeguamento e' possibile, anche se e' oneroso
(lo e' meno per gli impianti oleodinamici); esistono pero' situazioni
particolari in cui la mancanza di spazio sufficiente sopra il tetto della cabina
oppure la mancanza di spazio sufficiente tra cabina e contrappeso, rendono
l'intervento di adeguamento impraticabile.
4-Si,
purché informi preventivamente l'ISPESL di quale soluzione, fra le altre tre
possibili, si intende avvalere.
5-Si,
anche se si dovrà' attendere che il Ministero autorizzi la restituzione di tali
quote.
6-Si.
Se l'ISPESL non ha assegnato il numero di matricola all'ascensore, sarà compito
del Comune provvedere a fornire tale numero, eventualmente anche dopo l'avvenuto
collaudo positivo.
7-Il
Cliente deve inviare al Comune il verbale di collaudo (nel caso di utilizzo di
ingegnere fra quelli presenti negli elenchi della Camera di Commercio deve
essere corredato da perizia giurata e da una autocertificazione
dell'installatore). Copia del verbale di collaudo deve essere fornito
all'organismo competente per il collaudo di primo impianto (ISPESL o Ispettorato
del Lavoro).
8-La
'regola dei 10 giorni nasce per gli impianti nuovi costruiti secondo la
Direttiva Ascensori 95/16/CE e prevede 10 giorni di tempo dalla data riportata
sulla Dichiarazione di Conformità CE (che per gli impianti da collaudare in
sanatoria non esiste) per inviare al comune la comunicazione di messa in
esercizio. Gli impianti collaudati in sanatoria sono da assimilare agli impianti
già regolarmente collaudati secondo le precedenti normative. Il proprietario
dell'impianto e' quindi tenuto ad indicare al comune il soggetto incaricato
delle verifiche periodiche che abbia accettato l'incarico, ma senza stretti
vincoli temporali (e comunque entro due anni dalla data di collaudo positivo).
9-No,
il collaudo dell'impianto accerta che l'impianto e' conforme alle norme tecniche
per impianti ascensori, norme che sono tutte precedenti al decreto legislativo
626/94 ed alle successive modifiche ed interpretazioni. Solo gli impianti
costruiti secondo la Direttiva Ascensori possono essere considerati rispondenti
anche alla 626, tenuto conto dello stato della tecnica alla data.
10-I
soggetti autorizzati sono:
- l'ASL (o l'ARPA) locale;
- la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, (per gli impianti installati in stabilimenti industriali o
in aziende agricole);
- gli Enti Notificati.
11-Rivolgersi
alla ditta cui e' stata affidata la manutenzione dell'impianto per conoscere i
nominativi degli Enti Notificati disponibili ad effettuare le verifiche
periodiche nella zona in cui e' installato l'ascensore.
12-I
passi successivi sono:
- informare il Comune dell'avvenuta accettazione dell'incarico da parte del
soggetto;
- informare la ditta manutentrice;
- applicare in cabina il cartellino che indichi il soggetto incaricato di
effettuare le verifiche.
13-Il
proprietario (o il suo legale rappresentante) deve richiedere la verifica
periodica ad uno dei soggetti autorizzati ad eseguirle (vedi domanda 10).
14-All'atto
della verifica periodica l'ingegnere ha registrato sul libretto di impianto (se
presente in locale macchine) la data e l'esito della visita oppure ha inviato il
verbale al Proprietario dell'ascensore (verbale che serviva per ottenere il
rinnovo annuale della licenza di esercizio, oggi abolita) con copia alla ditta
manutentrice. L'ASL, che ha eseguito la verifica periodica, mantiene la
registrazione, nei propri archivi, della data in cui e' avvenuta.
15-Secondo
la nuova normativa nessun impianto potrà' rimanere senza contratto di
manutenzione e senza che sia definito il soggetto incaricato di eseguire la
verifiche periodiche. Il proprietario dell'impianto o il suo legale
rappresentante deve pertanto preoccuparsi di definire un contratto di
manutenzione, (eventualmente anche con fatturazione sospesa), con ditta
abilitata secondo la legge 46/90 lettera F e deve incaricare un soggetto, fra
quelli autorizzati, (vedi domanda 10) per eseguire le verifiche periodiche
biennali.
16-Si,
purché la messa in esercizio avvenga contestualmente ad una verifica periodica.
17-Il
proprietario dell'ascensore (o il suo legale rappresentante) e' tenuto a
sottoporre l'impianto a verifica periodica biennale e a sostenerne l'onere.
18-Si.
Il soggetto incaricato delle verifiche fa eseguire al manutentore le operazioni
dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza dell'impianto
sono in condizioni di efficienza e se i dispositivi di sicurezza funzionano
regolarmente. Tale attivita' normalmente non e' compresa nel canone di
manutenzione e viene fatturata a parte.
19-No,
deve seguire la Direttiva Ascensori (e questo vale anche per gli impianti in
servizio pubblico, in quanto si parla di impianto nuovo a tutti gli effetti). Al
termine dei lavori il nuovo ascensore avrà il marchio CE e verrà rilasciata la
Dichiarazione di Conformità CE.
20-Si.
Solo i componenti di sicurezza, che dovessero essere sostituiti, devono
rispondere alla Direttiva Ascensori. Al termine dei lavori verrà rilasciata la
Dichiarazione di Conformità alla legge 46/90.
21-Allo
stesso soggetto incaricato delle verifiche periodiche.
22-La
modifica costruttiva si definisce 'importante' quando non rientra nella
manutenzione ordinaria o straordinaria, quali ad esempio:
- il cambiamento della velocità;
- il cambiamento della portata;
- il cambiamento della corsa;
- il cambiamento del tipo di azionamento (elettrico oleodinamico);
- la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del
quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle
difese del vano e di altri componenti principali.
23-Oltre
che nel caso di modifiche importanti dell'impianto la verifica straordinaria
deve essere richiesta in caso di:
- verbale di verifica periodica negativa;
- incidenti di notevole importanza, anche se non seguiti da infortunio;
- in tal caso la prima cosa che il proprietario dell'impianto deve fare e' darne
notizia al comune.
24-La
nuova legge, in caso di inosservanza degli obblighi previsti, non riporta piu'
in modo esplicito multe o penali ma prevede che il Comune ordini l'immediata
sospensione del servizio dell'ascensore (sigilli) e che provveda ad accertare le
responsabilità sia civili che penali.