in base al D.Lgs. 46/’97 attuativo della Dir. 93/42/CEE si può affermare che:
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L'art. 3 stabilisce che il fabbricante può immettere in commercio solo dispositivi che "non compromettano la sicurezza e la salute dei pazienti, degli utilizzatori e dei terzi". Il fabbricante che progetta, realizza ed immette in commercio un dispositivo medico è tenuto a garantire la sicurezza non solo del paziente finale ma anche di utilizzatori o terzi. Nei termini "utilizzatori" o "terzi" devo farsi rientrare tutti coloro che vengono in contatto con il dispositivo medico, siano essi medici, odontotecnici o altri soggetti che lavorano sul dispositivo per utilizzarlo. |
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Informazioni fornite dal fabbricante l'Allegato I punto 13, titolato ", precisa che:
i) le condizioni
specifiche di conservazione e/o manipolazione L’obbligo di informazione in capo al fabbricante sarà correttamente soddisfatto ove l’utilizzatore e/o il paziente siano posti in grado di usare il dispositivo in maniera sicura in relazione alla specifica competenza e preparazione in materia. |
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Disciplina in materia di sostanze e preparati pericolosi
L'articolo 1 della Direttiva 91/155/CEE del 5 marzo 1991 (attuata attraverso il D.M. Sanità 28 gennaio 1992) e identicamente 92/32/CEE (attuata D.Lgs. 52/’97) stabiliscono che: "Il responsabile dell'immissione sul mercato di una sostanza pericolosa o di un preparato pericoloso, stabilito all'interno della Comuntà, sia esso fabbricante, l'importatore o il distributore, deve fornire al destinatario, nella persona dell'utente a titolo professionale, una scheda di dati di sicurezza (...)" Quindi, tutte le sostanze o i preparati pericolosi che vengano immessi sul mercato dovranno essere muniti della scheda di sicurezza.
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Disciplina
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
La sicurezza sui luoghi di lavoro è disciplina dal D.Lgs. 626/’94 e normative richiamate.
"...deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, ..... i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori......."
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè le attrezzature di lavoro siano:
Le norme stabiliscono, in sostanza, che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei propri dipendenti attrezzature "sicure" . Tale valutazione di sicurezza deve essere effettuata tenendo conto dell'uso al quale le attrezzature stesse sono adibite e dell'ambiente di lavoro.
La norma stabilisce, in sostanza, che il datore di lavoro:
Tale valutazione di sicurezza deve essere effettuata tenendo conto dell'uso al quale le attrezzature stesse sono adibite e dell'ambiente di lavoro. |
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il fabbricante dovrà corredare tali dispositivi non solo di etichettatura e istruzioni per l'uso (in conformità al D.Lgs. 46/'97) ma anche della scheda di sicurezza (Dir. 91/155/CEE e Dir. 92/32/CEE).
il fabbricante dovrà dotare tale dispositive di etichettatura e di istruzioni per l'uso completi e chiari in modo tale da contenere tutte le informazioni necessarie per garantire un uso sicuro per l’utilizzatore e per i dipendenti dello stesso che in qualche modo vengono a contatto con il dispositivo.
Qualora le informazioni non risultassero complete, o non fossero chiare o permanessero dei dubbi (quali essi siano) in capo all’utilizzatore, quest’ultimo potrà chiedere al fabbricante tutti i chiarimenti ritenuti necessari (anche semplicemente tramite fax). Il fabbricante avrà il dovere giuridico di rispondere alle richieste dell’utilizzatore, integrando ed ampliando in questo modo le informazioni e le istruzioni per l’uso relative al dispositivo. |