ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ITTICI
L´etichettatura dei prodotti ittici,
introdotta dal Regolamento 2065/2001/CE, rappresenta lo strumento per tutelare
i consumatori ed agevolare la scelta consapevole da parte del "consumatore
informato".
Informazione ai consumatori e tracciabilità, parole chiave della nuova normativa che consentirà la difesa delle produzioni locali di qualità dalla concorrenza internazionale; infatti, l’etichettatura delle produzioni ittiche, dalla produzione e commercializzazione, fino al consumatore finale, permette di evidenziare le caratteristiche e gli standard qualitativi delle produzioni comunitarie.
Il regolamento, entrato in vigore il primo gennaio 2002, prevede l’apposizione sui prodotti ittici di un’etichetta riportante
1) la denominazione commerciale della specie,
2) il metodo di produzione (cattura in mare o nelle acque interne o allevamento), c) la zona di cattura. Attraverso questa “carta d’identità” il consumatore può identificare facilmente il paese di origine del pesce che si appresta ad acquistare, se allevato o catturato in mare, ecc. .
Non più pesci anonimi, e si spera meno frodi: la conoscenza della zona di provenienza permette, infatti, di evitare l’acquisto di pesci provenienti da mari inquinati, come alcune zone del Mar Baltico inquinate dalla diossina.
O finalmente di comprendere come mai due spigole simili possano avere prezzi diversi. Sono dispensati dall'etichetta i piccoli quantitativi di prodotto venduti al dettaglio (sotto i 20 EUR).
Il Regolamento 2065/2001/CE prevede inoltre l’istituzione di un sistema di controllo per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni relative alla tracciabilità del prodotto ittico.
In Italia tali disposizioni sono state recepite con il DECRETO 27 marzo 2002 “Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2002.
I controlli riguardano i requisiti dell’etichetta dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Maggiori dettagli sull’etichetta prevista dal Regolamento 2065/2001/CE sono riportati nell’articolo Da gennaio pesci venduti al dettaglio solo se con l´etichetta.
Inoltre, in allegato al decreto 27 marzo 2002 “Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo”, è riportato l'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale. L’esame del testo in italiano del Regolamento 2065/2001/CE, effettuato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, subito dopo la pubblicazione del testo, ha fatto emergere alcune imprecisioni, relativamente alla dicitura da indicare in etichetta per quanto concerne i “metodi di produzione” dei prodotti ittici. Secondo il ministero le diciture “Prodotto della pesca, Prodotto della pesca in acque dolci, Prodotto dell’acquacoltura possono ingenerare confusione in quanto anche i prodotti ittici conservati, esclusi dal campo di applicazione del Regolamento, sono in definitiva prodotti della pesca.
Pertanto, la Commissione europea è stata sollecitata ad apportare le rettifiche del caso e nelle more che tale procedura sia conclusa, le diciture da utilizzare in etichetta quali metodi di produzione sono: ”Pescato” al posto di “Prodotto della pesca”, “Pescato in acque dolci” al posto di “Prodotto della pesca in acque dolci”, “Allevato” al posto di “Prodotto dell’acquacoltura”. E sempre a proposito di trasparenza nel settore ittico, occorre ricordare l’Operazione Pesce Trasparente l’iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. L’iniziativa si pone l’obiettivo di fornire agli avventori di ristoranti e trattorie informazioni corrette e complete sulla provenienza dei prodotti ittici serviti a tavola, favorendo la consapevolezza dei consumatori sulla qualità e le caratteristiche del pesce acquistato o consumato. I ristoratori che intendono aderire all’iniziativa Operazione Pesce Trasparente s’impegnano a fornire tutte le informazioni inerenti la provenienza e la freschezza e quant'altro richiesto sui prodotti ittici serviti a tavola ed ad esporre il materiale informativo sull'Operazione. Informazioni possono essere richieste all'Ufficio Promozione e Comunicazione della Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura.del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
L'etichetta del pesce
è obbligatorio che tutte le specie ittiche esposte abbiano un cartellino
con il nome commerciale e il prezzo al chilogrammo. Inoltre, va segnalato se
si tratta di pesce scongelato o no e deve essere indicato se è pesce
d'allevamento o pescato in mare o in acque interne (Regolamento CE n.
104/2000). In particolare, le denominazioni previste dalla legge sono:
- "prodotto della pesca" (se pescato in mare);
- "prodotto della pesca in acqua dolce" (se pescato in acque
interne);
- "prodotto di acquacoltura"
(se allevato).
Sull'etichetta si deve riportare anche la zona di cattura e qui sorge un
problema: per il pesce d'allevamento e per quello pescato in acque dolci
basta il nome del Paese in cui è stato catturato o allevato, mentre per
quello pescato in mare l'indicazione può essere in codice e diventa difficile
scegliere, per esempio, pesci del Mediterraneo, che in genere sono più
pregiati contengono meno inquinanti chimici (in particolare, metalli pesanti
e diossina) delle corrispondenti specie oceaniche.
Ecco dunque i codici indicanti le zone marine di cattura, da tenere in tasca
se si vuol capire da dove viene il pesce esposto.
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Definizione
della zona |
Zone
di catture corrispondenti |
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Zona
FAO n. 21 |
Atlantico
nord-occidentale |
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Zona
FAO n. 27 |
Atlantico
nord-orientale |
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Zona
FAO n. 27. IIId |
Mar
Baltico |
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Zona
FAO n. 31 |
Atlantico
centro-occidentale |
|
Zona
FAO n. 34 |
Atlantico
centro-orientale |
|
Zona
FAO n. 41 |
Atlantico
sud-occidentale |
|
Zona
FAO n. 47 |
Atlantico
sud-orientale |
|
Zone
FAO n. 37.1, 37.2 e
37.3
|
Mar
Mediterraneo |
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Zona
FAO n. 37.4 |
Mar
Nero |
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Zone
FAO n. 51 e 57 |
Oceano
Indiano |
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Zone
FAO n. 61, 67 71, 77, 81 e 87 |
Oceano
Pacifico |
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Zone
FAO n. 48, 58 e 88 |
Antartico |
Anche nel pesce, come nelle uova, sono previste categorie
di freschezza. La categoria "extra" indica il pesce freschissimo;
lo ha disposto il Regolamento CE n. 2406/1996 che ha reso obbligatoria
l'etichettatura di freschezza, suddividendo il pesce nelle categorie
"extra", "A" e "B". Il
Regolamento, che in Italia è ancora quasi ignorato (anche perché non ci sono
sanzioni), ha stabilito che "la categoria di freschezza deve essere
indicata in caratteri leggibili e indelebili di un'altezza minima di 5
centimetri, su etichette apposte sulle partite". Fanno eccezione le
piccole partite di pesce vendute dal pescatore direttamente al consumatore.