ETICHETTATURA CARNI
Si comunica che l’11 agosto scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il Regolamento (CE) n.1760/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/07/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e l’etichettatura delle carni bovine.
Il regolamento, nella prima fase, si applica alle carni bovine provenienti da animali macellati a partire dal 1° settembre 2000.
Da tale data le carni bovine immesse al consumo dovranno obbligatoriamente riportare in etichetta le seguenti informazioni:
Anche per quanto attiene alle carni bovine macinate, si segnala che, dal 1° settembre 2000, vanno riportate in etichetta le seguenti indicazioni:
Si riassumono di seguito gli obblighi per le macellerie:
Per i prodotti preincartati, assimilabili al prodotto sfuso, il Ministero sembra abbia
previsto una deroga fino al 30 novembre p.v. per poter riportare le informazioni prima citate attraverso un cartello.
Per la carne venduta a taglio nel punto vendita, l’etichetta può essere sostituita con una informazione fornita per iscritto ed in modo visibile al consumatore (cartello) contenente le stesse informazioni previste in etichetta.
Si precisa che:
L'etichetta europea della carne
Per riconquistare la fiducia dei consumatori, è
arrivata l'"etichetta europea" per tutti i prodotti a base di carne
bovina. Da questo mese, ogni taglio di carne commercializzato deve essere
accompagnato da un vero e proprio "dossier" che ne ricostruisce la
storia, dalla stalla alla tavola. Una sorta di "pedigree"
dell'animale che deve essere compilato secondo regole precise:
- va riportata sempre l'indicazione del paese UE o extra-UE
in cui è nato il vitello e lo stato o gli stati in cui è stato ingrassato e
macellato;
- la razza del bovino può essere indicata solo se l'animale è iscritto al
relativo libro genealogico (o registro anagrafico);
- il tipo di alimentazione dell'animale (assenza
di OGM, ingredienti specifici, ecc.) può essere indicata sole se l'allevatore
ha aderito a specifici disciplinari approvati dagli organismi ufficiali di
controllo;
- per i bovini macellati a meno di 24 mesi non bisogna fare riferimento
al superamento di test BSE (farebbe pensare al consumatore che le altre carni
siano affette dalla malattia);
- la categoria va indicata per intero e cioè: A = vitellone, B = toro o
maschio non castrato, C = manzo o maschio castrato, D = vacca o femmina che
ha figliato, E = vitella o giovenca, o manza, o femmina che non ha figliato;
- può essere indicato il periodo di frollatura;
- le informazioni del tipo "carne tenera",
"succulenta", eccetera, possono essere riportate soltanto se
dimostrabili con metodi oggettivi o risultanti dal libro genealogico;
- non sono ammessi termini generici dei tipo "tradizionale",
"classico", "naturale", "equilibrato". Sono
considerati generici e ingannevoli anche i termini come "carne nazionale
garantita", "qualità garantita da..."; non si può, inoltre,
fare ricorso a immagini di fattorie, cascine e
simili che generano confusione tra i consumatori nell'identificare
l'organizzazione responsabile dell'etichettatura delle carni.
Per la carne venduta al taglio, l'etichetta può essere sostituita dal un cartello esposto nel negozio in modo ben visibile
che riporti le stesse informazioni. Questo obbligo vale anche per le carni
macinate.