ETICHETTATURA CARNI

Si comunica che l’11 agosto scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il Regolamento (CE) n.1760/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/07/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e l’etichettatura delle carni bovine.

Il regolamento, nella prima fase, si applica alle carni bovine provenienti da animali macellati a partire dal 1° settembre 2000.

Da tale data le carni bovine immesse al consumo dovranno obbligatoriamente riportare in etichetta le seguenti informazioni:

Anche per quanto attiene alle carni bovine macinate, si segnala che, dal 1° settembre 2000, vanno riportate in etichetta le seguenti indicazioni:

L'etichetta europea della carne


Per riconquistare la fiducia dei consumatori, è arrivata l'"etichetta europea" per tutti i prodotti a base di carne bovina. Da questo mese, ogni taglio di carne commercializzato deve essere accompagnato da un vero e proprio "dossier" che ne ricostruisce la storia, dalla stalla alla tavola. Una sorta di "pedigree" dell'animale che deve essere compilato secondo regole precise:
va riportata sempre l'indicazione del paese UE o extra-UE in cui è nato il vitello e lo stato o gli stati in cui è stato ingrassato e macellato; 
- la razza del bovino può essere indicata solo se l'animale è iscritto al relativo libro genealogico (o registro anagrafico);
- il tipo di alimentazione dell'animale (assenza di OGM, ingredienti specifici, ecc.) può essere indicata sole se l'allevatore ha aderito a specifici disciplinari approvati dagli organismi ufficiali di controllo;
- per i bovini macellati a meno di 24 mesi non bisogna fare riferimento al superamento di test BSE (farebbe pensare al consumatore che le altre carni siano affette dalla malattia);
- la categoria va indicata per intero e cioè: A = vitellone, B = toro o maschio non castrato, C = manzo o maschio castrato, D = vacca o femmina che ha figliato, E = vitella o giovenca, o manza, o femmina che non ha figliato;
- può essere indicato il periodo di frollatura;
- le informazioni del tipo "carne tenera", "succulenta", eccetera, possono essere riportate soltanto se dimostrabili con metodi oggettivi o risultanti dal libro genealogico;
- non sono ammessi termini generici dei tipo "tradizionale", "classico", "naturale", "equilibrato". Sono considerati generici e ingannevoli anche i termini come "carne nazionale garantita", "qualità garantita da..."; non si può, inoltre, fare ricorso a immagini di fattorie, cascine e simili che generano confusione tra i consumatori nell'identificare l'organizzazione responsabile dell'etichettatura delle carni.
Per la carne venduta al taglio, l'etichetta può essere sostituita dal un cartello esposto nel negozio in modo ben visibile che riporti le stesse informazioni. Questo obbligo vale anche per le carni macinate.