DEFINIZIONE DI PRODOTTO TESSILE

 

 

Cosa  si  intende  per  prodotto  tessile?

 

 

Si  definisce  prodotto  tessile  un  prodotto  che,  indipendentemente  dalla  tecnica  di produzione e dalla fase di lavorazione, è composto esclusivamente di fibre tessili (art.2, comma 1 d. lgs. 194/1999).

 

Sono altresì assimilati ai prodotti tessili i prodotti contenenti almeno l’80% in peso di fibre tessili, le parti tessili destinate a rivestimenti, che costituiscano almeno l’80% in peso e tutti i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione (art. 2, comma 3 d. lgs. 194/1999).

 

 

 

Quali  sono  le  fibre  tessili  riconosciute  per  legge?

 

 

Attualmente sono 44 e sono indicate nell’allegato I (art. 2, comma 2 del d.lgv 22 maggio 1999, n. 194 con integrazioni apportate dal decreto del Ministro dell’Industria del 19 ottobre 1999 ).

 

ETICHETTE DI COMPOSIZIONE

 

 

Cosa  deve  essere  etichettato?

 

 

I   prodott tessil devono   essere   etichettati    contrassegnati   all’atto   di   ogni operazione   di   commercializzazione   attinent al   cicl industriale    commerciale; l’etichetta  e  il  contrassegno  possono  essere  sostituiti  o  completati  da  documenti commerciali   di   accompagnamento,   quando   questi   prodott non   sono   offert al consumatore finale (art. 8, comma 1 d. lgs. 194/1999).

 

 

 

Quali  prodotti  tessili  non  sono  assoggettati  ad  etichettatura?

 

 

Per i prodotti tessili indicati nell’allegato III o in uno degli stati di lavorazione di cui allarticolo  2,  comma  1,  non  vi  è  obbligo  di  apporre  un’etichetta  o  un  contrassegno concernenti  la  denominazione  e  lindicazione  della  composizione  (art.  10,  comma  1  d.lgs. 194/1999).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quali       elementi        di      prodotti       tessili       non      sono       assoggettati         ad etichettatura?

 

Nell’etichettatura di composizione di prodotti tessili  le percentuali in fibre vengono determinate senza tener   conto    degli elementi   indicati   nella   norma appresso specificata quali, ad esempio: bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, ornamenti, accessori, materie grasse, leganti, appretti, prodotti ausiliari di tintura e di stampa e cosi via (art.12 d. lgs. 194/1999).

 

 

Esempio: se avessimo un tessile costituito da 100% poliestere ed un altro formato

da 80% poliestere e 20% resina poliuretanica, l’identificazione in etichetta sarà la

stessa ovvero  100% poliestere”. La dicitura “con resina poliuretanica” può essere

aggiunta per fornire maggiori informazioni sul prodotto tessile.

 

 

 

Quando  è  possibile  effettuare  un’etichettatura  globale?

 

 

I prodotti tessili dello stesso tipo e con la stessa composizione indicati nell’allegato IV possono essere presentati alla vendita raggruppati sotto un’etichetta globale che contenga le indicazioni di composizione (art. 10, comma 2 d. lgs. 194/1999).

Deve  essere  comunque  assicurata  al  consumatore  finale  la  possibilità  di  prendere conoscenza della composizione di detti prodotti (art. 10, comma 4 d. lgs. 194/1999).

 

 

Come  etichettare  prodotti  tessili  venduti  a  metraggio?

 

 

Per  i  prodotti  tessili  venduti  a  metraggio  letichettatura  può  figurare  soltanto  sulla pezza o sul rotolo presentati alla vendita (art. 10, comma 3 d. lgs. 194/1999).

Deve  essere  comunque  assicurata  al  consumatore  finale  la  possibilità  di  prendere effettiva  conoscenza  della  composizione  di  detti  prodotti  (art.  10,  comma  4  d.  lgs. 194/1999).

 

 

 

Quando  un  prodotto  tessile  può  essere  definito  puro”?

 

 

Soltanto un prodotto tessile composto da una stessa fibra può essere qualificato con il termine “100%” o puro” o eventualmente “tutto” esclusa qualsiasi altra espressione equivalente (art. 4, comma 1 d. lgs. 194/1999).

E’  prevista  la  tolleranza  fino  al  2%  sul  peso  del  prodotto  tessile,  se  giustificata  da motivi  tecnici, tolleranza  elevabile  al 5%  per  i prodotti ottenuti  con il  ciclo  cardato (art. 4, comma 2 d. lgs. 194/1999).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si  può  citare  in  etichetta  solo  una  fibra  se  questa  rappresenta  almeno l’85%  del  prodotto  tessile  ?

 

Il prodotto tessile composto da due o più fibre, di cui una rappresenti almeno l’85% del  peso  totale,  viene  designato  mediante  denominazione  della  fibra,  seguita  dalla relativa  percentuale  in  peso,  ovvero  mediante  denominazione  della  fibra,  seguita dall’indicazione minimo 85%,ovvero mediante composizione percentuale completa del prodotto (art. 6, comma1 d. lgs. 194/1999).

 

 

 

 

 

 

Esempio:

 

 

-

 

 

cotone 85%

 

-

cotone minimo 85%

-    cotone 85%     poliestere 15%

 

 

 

 

 

Come  etichettare  un  prodotto  tessile  composto  da  due  o  più  fibre, nessuna  della  quali  raggiunga  l’85%  del  peso  totale?

 

Il prodotto tessile composto da due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l’85% del peso totale, deve recare lindicazione della denominazione della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle  altre  fibre,  in  ordine  decrescente  di  peso,  con  o  senza  l’indicazione  delle  loro percentuali in peso (art. 6, comma 2 d. lgs. 194/1999).

 


 

Esempio:

 

 

-    fibra acrilica 40%, poliestere 30%,  lana , elastam

-    fibra acrilica 40%, poliestere 30%, lana 15%, elastam 15%

 

 

 

 Quando  utilizzare  in  etichetta  l’espressione  altre  fibre”?

 

 

Linsieme delle fibre ciascuna delle quali costituisca meno del 10% della composizione di  un  prodotto  può  essere  indicato  con  lespressione  altre  fibre”  seguita  da  una percentuale globale (art. 6, comma 2 d. lgs. 194/1999).

 

 

 

Esempio:

 

-    cotone 90%,  altre fibre 10%


 

 

Quando  non  si  può  usare  l’espressione  “altre  fibre”?

 

 

Qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10% della  composizione  di  un  prodotto,  si  deve  indicare  la  composizione  percentuale completa del prodotto stesso (art.6, comma 2 d. lgs. 194/1999).


 

 

Esempio:

 

 

è corretta l’etichettatura :                      lana 80%, viscosa 8%, seta 7%, cotone 5%

non è corretta letichettatura :               lana 80%, altre fibre 15%, seta 5%

 

 

 

Quando  si  può  utilizzare  l’espressione  “fibre  varie”?

 

 

Le espressioni “fibre varie o composizione tessile non determinata” possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando questo viene fabbricato.(art. 6 comma7 d. lgs. 194/1999).

 

 

Quando  utilizzare  in  etichetta  la  denominazione  “misto  lino”  ?

 

 

I prodotti che comportano un  ordito di puro cotone ed una trama di puro lino e nei quali  la  percentuale  di  lino  non  è  inferiore  al  40%  del  peso  totale  del  tessuto sbozzimato,  possono  essere  designati  con  la  denominazione  “misto  lino,  completata obbligatoriamente dallindicazione della composizione “ordito puro cotone e trama puro lino (art. 6, comma 3 d. lgs. 194/1999).

 

 

 

Quando  un  prodotto  di  lana  può  essere  qualificato  “pura  lana vergine”?

 

Un  prodotto  di  lana  può  essere  qualificato  lana  vergine”  o  “lana  di  tosa”  (  o  altri termini similari così come indicato nella norma) solo quando è composto esclusivamente da  una  fibra  mai  precedentemente  incorporata  in  un  prodotto  finito  e  che  non  ha subito   altre   operazioni   di   filatura    di   feltratura   che   quelle   richieste   per   la fabbricazione del prodotto, trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa (art. 5, comma 1 d. lgs. 194/1999).

 

 

 

ETICHETTATURA DI MANUTENZIONE

 

 

E’  obbligatoria  l’etichetta  di  manutenzione  sui  prodotti  tessili?

 

 

Le disposizioni contenute all’art. 1, comma 1, lett. E della legge 10 aprile 1991, n. 126 (norme   per   linformazione   del   consumatore)   stabiliscono   che:   i  prodotti    le confezioni  dei  prodotti  destinati  al  consumatore  commercializzati  sul  territorio nazionale devono riportare in lingua italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso ove utili ai fini di fruizioni e sicurezza del prodotto”.

 

 

C  è  ulteriormente  precisato  dal  D.M.  8  febbraio  1997,  n.  101  (contenente  le disposizioni attuative della sopra citata legge), che allart. 12 co recita:

“1.  Ai  sensi  dell’art.  1,  comma  1,  lett.  e),  della  legge,  devono  essere  fornite  al consumatore  chiare  ed  esaurienti  istruzioni  per  luso  del  prodotto,  qualora,  tenuto conto   della   sua   natura    delle   altre   indicazioni   fornite   i base   al   presente regolamento, esse siano necessarie per la sua corretta fruizione. Dette istruzioni, ove possibile, devono essere accompagnate da disegni ed esemplificazioni pratiche.

2. Devono essere indicate al consumatore le limitazioni o cautele particolari da seguire nell’uso cui il prodotto può essere ragionevolmente destinato, derivanti dai materiali o dai metodi di lavorazione impiegati, qualora esse non siano, tenuto conto delle normali conoscenze  del  consumatore,  chiaramente  desumibili  dalla  indicazione  effettuata ai sensi dell’art. 10, comma 1.”

 

 

Il Ministero dellIndustria, del Commercio e dell’Artigianato, con circolare n. 1251027 del 7 febbraio 2001, ha ritenuto che le sopra citate disposizioni siano applicabili, dato il carattere generale della disciplina e lo specifico riferimento alle informazioni per il consumatore,  anche  per  la  manutenzione,  compreso  quindi  il  lavaggio,  dei  capi  di abbigliamento.  In  tal  senso,  la  suddetta  circolare  segnala  che  l’etichettatura  di manutenzione  dei  capi  di  abbigliamento  possa  essere  realizzata  in  conformità  alle disposizioni  della  Norma  Tecnica Europea  EN  23758/93  di  recepimento della  norma internazionale ISO 3758/91 che, peraltro, trova già largo impiego tra gli operatori del settore tessile.


 

Quali      sono      i     simboli      adottati       dalla      norma      tecnica     europea      EN 23758/93?

 

 

 

 

I simboli adottati sono 5:

 

 

lavaggio ad umido

-

vaschetta

 

candeggio con cloro

 -

 

 

triangolo

 

stiratura

 -

 

 sagoma di un ferro da stiro

 

lavaggio a secco

-

cerchio

 

Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo 

-

 

cerchio inscritto in un quadrato

                                                     

 

A titolo esemplificativo, si riportano, qui di seguito, due prospetti contenenti:

 

-    prospetto 1: la simbologia unificata secondo la normativa EN 23758/93

 

-    prospetto 2: esempi pratici di modalità di etichettatura di manutenzione consigliata per capi di abbigliamento aventi

determinate composizioni.


 

PROSPETTO 1

 

 

PROSPETTO 2

 

 

 

 

Tratto daOcchio alle etichette” a cura della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Varese

 

 

OBBLIGO DI ETICHETTATURA

 

 

Cosa  deve  essere  etichettato?

 

 

I   prodott tessil devono   essere   etichettati    contrassegnati   all’atto   di   ogni operazione   di   commercializzazione   attinent al   cicl industriale    commerciale: l’etichetta  e  il  contrassegno  possono  essere  sostituiti  o  completati  da  documenti commerciali   di   accompagnamento,   quando   questi   prodott non   sono   offert al consumatore finale (art. 8, comma 1 d. lgs. 194/1999).

All’atto  dell’offerta  in  vendita  e  della  vendita  ai  consumatori,  e  particolarmente  nei

cataloghi,   ne prospetti sugl imballaggi sulle   etichett  su contrassegni le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dalle  disposizioni  del  decreto  legislativo  194/1999  devono  essere  indicati  con  gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili. Le indicazioni e le   informazioni   non   previste   da suddetto   decreto   devono   essere   nettamente separate(art.8, comma 3 d. lgs. 194/1999).

 

 

 

I  marchi  di  fabbrica  o  ragioni  sociali  devono  essere  riportati  in etichetta?

 

 

Lobbligo di indicare il nome o ragione sociale o marchio e la sede del produttore o di un importatore stabilito nella Comunità economica europea deriva innanzitutto dallart. 1, punto b) della legge 10 aprile 1991,  126 (norme per l’informazione del consumatore).

Per  quanto  riguarda  il  settore  tessile,  i  marchi  di  fabbrica  o  ragioni  sociali  possono accompagnare  immediatamente  le  indicazioni  previste  dal  decreto  194/1999  (art.  8,comma 3 d. lgs. 194/1999).

Se tuttavia, all’atto dell’offerta in vendita o della vendita ai consumatori è indicato un marchio di fabbrica o una ragione sociale che comporti, a titolo principale o a titolo di aggettivo  o  di  radice,  l’impiego  di  una  denominazione  prevista  dall’allegato  I  del decreto legislativo 194/1999 o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio o la ragione  sociale  deve  essere  immediatamente  accompagnato,  in  caratteri  facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e dai dati relativi alla  composizione  in  fibre tessili  previsti  dalle  norme  del  decreto  medesimo  (art.  8, comma 4 d. lgs. 194/1999).


 

 

L’etichetta  deve  essere  redatta  in  italiano?

 

 

Lobbligo  generale  di  riportare  in  lingua  italiana  indicazioni  chiaramente  visibili  e leggibili  per  i  prodotti  o  le  confezioni  dei  prodotti  destinati  al  consumatore  e commercializzati  sul  territorio  nazionale  si  rileva  dall’art.  1  della  legge  10/04/1991, n°126.

Detto  obbligo  è  ribadito  anche  dal  decreto  legislativo  194/1999  che  prescrive  che all’atto dell’offert  della   vendita   al   consumatore   finale le   etichette    i contrassegni  devono   essere  redatti  anche   in   italiano   (art.  8,  comma  5  d.  lgs.194/1999).

 

Come  deve  essere  applicata  l’etichetta?

 

 

Letichetta (in cartone, tessuto o altro materiale) deve essere applicata al prodotto tessile mediante cucitura, graffatura, adesivi, allacciatura con cordoncino fissato da apposito sigillo o          cappio                  ovvero  mediante    inserimento              dell’etichetta  stessa nell’involucro che lo contiene o in altri modi idonei (art.5,  comma  1  D.P.R.  30/4/1976,

n.515).

Il   contrassegno   è   applicato   direttamente   al   prodotto   tessile   o   sull’involucro contenente  il  prodotto  tessile,  mediante  stampa,  stampigliatura,  ovvero  tessitura  in cimosa o altrove (art. 5, comma 2 D.P.R. 30/4/1976, n. 515).

 

 

 

I    prodotti  tessili  venduti  per  corrispondenza  sono  soggetti  all’obbligo dell’  etichettatura  di  composizione?

 

 

Sono considerate offerte in vendita e, pertanto soggette all’obbligo di etichettatura anche  le  merci  offerte  in  vendita  per  corrispondenza,  quelle  offerte  in  vendita  su campione o con altri analoghi sistemi di distribuzione, compresa l’offerta al pubblico di

cui all’art. 1136 del codice civile (art. 8, comma 1 D.P.R. 30/4/1976, n. 515)

 

I   prodotti      tessili     presentati     dal     sarto     confezionista       sono     soggetti all’obbligo  dell’  etichettatura  di  composizione?

 

 

Lofferta   in   vendit comprende   anche   la   presentazione   al   cliente da   parte dell’artigiano confezionista, del tessuto in pezza o del campione del tessuto stesso ed è, pertanto, soggetta all’obbligo di etichettatura (art. 8, comma 2 D.P.R. 30/4/1976, n. 515)

 

  

 

I  messaggi  pubblicitari  sono  soggetti  all’obbligo  di  etichettatura?

 

 

Non  sono  considerati  “offerte  in  vendita”  e,  quindi,  sono  esenti  dalle  prescrizioni relative alle indicazioni di composizione, i messaggi pubblicitari effettuati nel luogo di vendita  ovvero  attraverso  i  consueti  canali  di  informazione  (affissione,  stampa, volantini, cinematografo, radio  televisione, ecc.) purché non includano alcun buono di ordinazione o invito ad acquistare per corrispondenza.

 

In ogni caso, i messaggi pubblicitari nei quali si faccia riferimento alla composizione

fibrosa  del  prodotto  tessile  pubblicizzato,  dovranno  essere  formulati  in  conformità alle  disposizioni  della  legge  e  del  presente  regolamento,  per  quanto  riguarda  le indicazioni relative alla composizione del prodotto tessile (art.  9  D.P.R.  30/4/1976  n.

515)

 

 

Dove  apporre  indicazioni  o  informazioni  diverse  da  quelle  prescritte?

 

 

Le  indicazioni  diverse  da  quelle  prescritte  possono  essere  apposte  sulla  etichetta  o contrassegno  solo  se  vi  sia  una  chiara  linea  di  demarcazione  e  solo  se  scritte  in  un carattere inferiore a quello delle indicazioni obbligatorie.

Tuttavia  le  informazioni  relative  al   lavaggio,   alla   pulitura,   alla  stiratura    alla manutenzione  in  genere  del  prodotto  tessile  espresse  mediante  simboli,  possono essere  apposte  sulla  etichetta  o  contrassegno  senza  le  limitazioni  di  cui  al  comma precedente (art. 10 D.P.R. 30/4/1976 n. 515).

 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

 

 

 

  Direttiva  72/276/CEE  del  Consiglio  del  17/7/1972  relativa  al  ravvicinamento delle  legislazioni  degli  Stati  membri  concernenti  taluni  metodi  di  analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (G.U. 173 del 31/7/1972);

 

 

 Direttiva  73/44/CEE  del  Consiglio  del  26/2/1973  relativa  al  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili (G.U. L83 del 30031973);

 

 

   Legge   n.   883   del   26/11/1973   :   “   disciplina   delle   denominazioni    della etichettatura dei prodotti tessili”  ( G.U. 8/1/1974 n. 7 );

 

 

 Decreto  Ministro  Industria  del  31/1/1974  :  “metodi  di  analisi  quantitativa  di mischie binarie di fibre tessili” (G.U. 22/2/1974 n. 51);

 

 

 Decreto  Ministro  Industria  del  12/08/1974  :”metodi  di  analisi  quantitativa  di mischie ternarie di fibre tessili” (G.U. 13/09/1974 n. 239);

 

 

 Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30/4/1976  n.  515  :  “Regolamento  di esecuzione  della  legge  26/11/1973  n.  883  sulla  etichettatura  dei  prodotti tessili ( G.U. 29/7/1976 n. 199 S.O.);

 

 

 

     Legge  8  agosto  1977,  n.  632,  recante  modifiche  ed  integrazioni  alla  legge 26/11/1973, n. 883 sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili (G.U. 31/8/1977 n. 236);

 

 Legge  24  novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al  sistema  penale  e,  in particolare, art. 17 (G.U. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.)

 

 

 

   Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, recante norme per  l’attuazione  degli  articoli  15  e  17  della  legge  24/11/1981,  n.  689  (G.U. 19/8/1982, n. 228)

 

 

   Legge n. 669 del 4/10/1986 : modifiche ed integrazioni alla legge n. 883 del 26/11/1973  (G.U. 18/10/1996 n. 243);

 

 

 

 Raccomandazione della Commissione concernente taluni metodi per l’eliminazione delle materie non fibrose prima dell’analisi quantitativa della composizione delle mischie di fibre tessili 87/142/CEE  (G.U. L57 del 27/2/1987);

 

 

 Raccomandazione  della  Commissione  del  6/2/1987  concernente   i  metodi  di analisi quantitativi per l’identificazione delle fibre acriliche, modacriliche, delle clorofibre e delle triviniliche (87/185/CEE);

 

 

 

Decreto Ministro Industria del 12/10/1987, n. 482 :” modificazioni all’allegato B della legge        26/11/1973,   n.            883        sulla                    disciplina    delle     denominazioni           e  dell’etichettatura dei prodotti tessili” ( G.U. 27/11/1987, n. 27);

 

 

 

    Decreto Ministro Industria del 4/3/1991 :” recepimento della direttiva della Commissione   delle    Comunità      Economiche        Europee          del       6/2/1987 (n.

87/184/CEE),  concernente  metodi  di  analisi  quantitative  di  alcune  mischie binarie di fibre tessili” (G.U. 27/3/1991, n. 73);

 

   Legge n. 126 del 10/4/1991 : norme per l’informazione del consumatore (G.U. 16/4/1991 n. 89) come modificata dall’art. 22 della legge 22/2/1994 n. 146 – legge comunitaria 1993;

 

 

 

 

 

 Legge n. 52 del 6/2/1996 legge comunitaria 1994 - e, in particolare, l’art. 42 recante  modifiche  alla  legge  n.  883  del  26/11/1973  (G.U.  10/2/1996,  n.  34 S.O.);

 

 

 Direttiva  96/73/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  16/12/1996 relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (G.U. L32 del 3/2/1997),

 

 

 Direttiva  96/74/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  16/12/1996 relativa alle denominazioni del settore tessile (G.U. L32 del 3/2/1997);

 

 

   Decreto   Ministro  Industria  dell’8/2/1997  n.  101 : “Regolamento di attuazione della legge 10/4/1991 n. 126 recante norme per l’informazione del consumatore(G.U. 19/4/1997 n. 91);

 

 

 

   Direttiva  97/37/Ce  del  19/6/1997  della  Commissione  recante  adattamenti  al progresso tecnico degli allegati I e II della Direttiva 96/74/CE  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/12/1996 sulle denominazione del settore tessile (G.U. L169 del 27/6/1997);

 

   Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 art. 20 concernente il trasferimento delle funzioni degli uffici provinciali per l’industria, il commercio e l’artigianato alle camere di commercio (G.U. 21 aprile 1998, n. 92 S.O.)


 

 

      Legge n. 128 del 24/4/1998 legge comunitaria 1995-1997 - e, in particolare, l’art. 45 recante modifiche alla legge n. 883 del 26/11/1973 (G.U. del 7/5/1998 n. 104 S.O.);

 

 

 Decreto legislativo n. 194 del 22/5/1999 : “Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazione del settore tessile (G.U.  24/6/1999 n. 146);

 

 

   Decreto  Ministro  Industria  del  19/10/1999  di  attuazione  della  Direttiva 97/37/CE della Commissione del 19/6/1997, che modifica gli allegati I e II del decreto legislativo 22/5/1999 n. 194 (G.U. 3/11/1999 n. 258);

 

 

 

 Circolare del Ministero dell’Industria n. 1251027 del 7 febbraio 2001 in materia di etichettatura di manutenzione sui capi di abbigliamento.

 

 

VIGILANZA E SANZIONI

 

Quali      sono    le     funzioni       esercitate         dagli      ex     U.P.I.C.A.  (Uffici  provinciali industria, commercio ed artigianato)?

 

 

Gli ex U.P.I.C.A. (precedentemente uffici periferici dell'ex Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato), ora trasferiti presso le Camere di Commercio, continuano

ad esercitare attività ispettiva in materia di etichettatura tessile e possono irrogare

sanzioni  amministrative  per      le  violazioni     commesse    in  materia  commerciale  ed industriale (d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 art. 20, comma 1).

 

 

Presso  le  Camere di  Commercio  è stato individuato  un  responsabile per la tutela del consumatore?

 

 

Presso le Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura è individuato un responsabile  delle  attività  finalizzate  alla  tutela  del  consumatore  e  della  fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli ex uffici metrici provinciali e dagli ex U.P.I.CA (d. lgs. 31 marzo 1998. n. 112, art. 20, comma 2).

 

Quali sanzioni possono essere applicate per la violazione dell'obbligo di dotare il prodotto tessile di una etichetta o di un contrassegno indicante la sua denominazione e composizione?

 

 

Le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili vanno da euro 103,29 a euro 3098,74 (art. 15, comma 1 d. lgs. 194/1999)

 

Quali sanzioni possono essere applicate per l'omissione dei documenti commerciali di accompagnamento di prodotti non offerti in vendita?

 

 

Le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  applicabili  vanno  da  euro  1032,  91       a  euro 5164,57 (art. 15, comma 1 d. lgs. 194/1999)

 

 

Quali sanzioni possono essere applicate per la violazione dell'obbligo di conservazione dei documenti tecnici ed amministrativi per due anni dalla data della loro emissione?

 

 

Le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili vanno da euro 258,23 a euro 4131, 65 (art. 15, comma 2 d. lgs. 194/1999)

 

 

 

Note: Ove non specificato diversamente, la normativa indicata è quella del d.lgv 22 maggio 1999, n. 194 con integrazioni apportate dal decreto del Ministro dell’Industria

del 19 ottobre 1999.