DEFINIZIONE DI PRODOTTO TESSILE
Cosa si intende per prodotto tessile?
Si definisce prodotto tessile un prodotto che, indipendentemente dalla tecnica di produzione e dalla fase di lavorazione, è composto esclusivamente di fibre tessili (art.2, comma 1 d. lgs. 194/1999).
Sono altresì assimilati ai prodotti tessili i prodotti contenenti almeno l’80% in peso di fibre tessili, le parti tessili destinate a rivestimenti, che costituiscano almeno l’80% in peso e tutti i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione (art. 2, comma 3 d. lgs. 194/1999).
Quali sono le fibre tessili riconosciute per legge?
Attualmente sono 44 e sono indicate nell’allegato I (art. 2, comma 2 del d.lgv 22 maggio 1999, n. 194 con integrazioni apportate dal decreto del Ministro dell’Industria del 19 ottobre 1999 ).
ETICHETTE DI COMPOSIZIONE
Cosa deve essere etichettato?
I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all’atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l’etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali di accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti al consumatore finale (art. 8, comma 1 d. lgs. 194/1999).
Quali prodotti tessili non sono assoggettati ad etichettatura?
Per i prodotti tessili indicati nell’allegato III o in uno degli stati di lavorazione di cui all’articolo 2, comma 1, non vi è obbligo di apporre un’etichetta o un contrassegno concernenti la denominazione e l’indicazione della composizione (art. 10, comma 1 d.lgs. 194/1999).
Quali elementi di prodotti tessili non sono assoggettati ad etichettatura?
Nell’etichettatura di composizione di prodotti tessili le percentuali in fibre vengono determinate senza tener conto degli elementi indicati nella norma appresso specificata quali, ad esempio: bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, ornamenti, accessori, materie grasse, leganti, appretti, prodotti ausiliari di tintura e di stampa e cosi via (art.12 d. lgs. 194/1999).
Esempio: se avessimo un tessile costituito da 100% poliestere ed un altro formato
da 80% poliestere e 20% resina poliuretanica, l’identificazione in etichetta sarà la
stessa ovvero “ 100% poliestere”. La dicitura “con resina poliuretanica” può essere
aggiunta per fornire maggiori informazioni sul prodotto tessile.
Quando è possibile effettuare un’etichettatura globale?
I prodotti tessili dello stesso tipo e con la stessa composizione indicati nell’allegato IV possono essere presentati alla vendita raggruppati sotto un’etichetta globale che contenga le indicazioni di composizione (art. 10, comma 2 d. lgs. 194/1999).
Deve essere comunque assicurata al consumatore finale la possibilità di prendere conoscenza della composizione di detti prodotti (art. 10, comma 4 d. lgs. 194/1999).
Come etichettare prodotti tessili venduti a metraggio?
Per i prodotti tessili venduti a metraggio l’etichettatura può figurare soltanto sulla pezza o sul rotolo presentati alla vendita (art. 10, comma 3 d. lgs. 194/1999).
Deve essere comunque assicurata al consumatore finale la possibilità di prendere effettiva conoscenza della composizione di detti prodotti (art. 10, comma 4 d. lgs. 194/1999).
Quando un prodotto tessile può essere definito “puro”?
Soltanto un prodotto tessile composto da una stessa fibra può essere qualificato con il termine “100%” o “puro” o eventualmente “tutto” esclusa qualsiasi altra espressione equivalente (art. 4, comma 1 d. lgs. 194/1999).
E’ prevista la tolleranza fino al 2% sul peso del prodotto tessile, se giustificata da motivi tecnici, tolleranza elevabile al 5% per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato (art. 4, comma 2 d. lgs. 194/1999).
Si può citare in etichetta solo una fibra se questa rappresenta almeno l’85% del prodotto tessile ?
Il prodotto tessile composto da due o più fibre, di cui una rappresenti almeno l’85% del peso totale, viene designato mediante denominazione della fibra, seguita dalla relativa percentuale in peso, ovvero mediante denominazione della fibra, seguita dall’indicazione “minimo 85%”,ovvero mediante composizione percentuale completa del prodotto (art. 6, comma1 d. lgs. 194/1999).
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Esempio: |
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cotone 85% |
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cotone minimo 85% |
- cotone 85% poliestere 15%
Come etichettare un prodotto tessile composto da due o più fibre, nessuna della quali raggiunga l’85% del peso totale?
Il prodotto tessile composto da due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l’85% del peso totale, deve recare l’indicazione della denominazione della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre, in ordine decrescente di peso, con o senza l’indicazione delle loro percentuali in peso (art. 6, comma 2 d. lgs. 194/1999).
Esempio:
- fibra acrilica 40%, poliestere 30%, lana , elastam
- fibra acrilica 40%, poliestere 30%, lana 15%, elastam 15%
Quando utilizzare in etichetta l’espressione “altre fibre”?
L’insieme delle fibre ciascuna delle quali costituisca meno del 10% della composizione di un prodotto può essere indicato con l’espressione “altre fibre” seguita da una percentuale globale (art. 6, comma 2 d. lgs. 194/1999).
Esempio:
- cotone 90%, altre fibre 10%
Quando non si può usare l’espressione “altre fibre”?
Qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10% della composizione di un prodotto, si deve indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso (art.6, comma 2 d. lgs. 194/1999).
Esempio:
è corretta l’etichettatura : lana 80%, viscosa 8%, seta 7%, cotone 5%
non è corretta l’etichettatura : lana 80%, altre fibre 15%, seta 5%
Quando si può utilizzare l’espressione “fibre varie”?
Le espressioni “fibre varie” o “composizione tessile non determinata” possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando questo viene fabbricato.(art. 6 comma7 d. lgs. 194/1999).
Quando utilizzare in etichetta la denominazione “misto lino” ?
I prodotti che comportano un ordito di puro cotone ed una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non è inferiore al 40% del peso totale del tessuto sbozzimato, possono essere designati con la denominazione “misto lino”, completata obbligatoriamente dall’indicazione della composizione “ordito puro cotone e trama puro lino” (art. 6, comma 3 d. lgs. 194/1999).
Quando un prodotto di lana può essere qualificato “pura lana vergine”?
Un prodotto di lana può essere qualificato “lana vergine” o “lana di tosa” ( o altri termini similari così come indicato nella norma) solo quando è composto esclusivamente da una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di filatura o di feltratura che quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa (art. 5, comma 1 d. lgs. 194/1999).
ETICHETTATURA DI MANUTENZIONE
E’ obbligatoria l’etichetta di manutenzione sui prodotti tessili?
Le disposizioni contenute all’art. 1, comma 1, lett. E della legge 10 aprile 1991, n. 126 (norme per l’informazione del consumatore) stabiliscono che: “i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale devono riportare in lingua italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso ove utili ai fini di fruizioni e sicurezza del prodotto”.
Ciò è ulteriormente precisato dal D.M. 8 febbraio 1997, n. 101 (contenente le disposizioni attuative della sopra citata legge), che all’art. 12 così recita:
“1. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. e), della legge, devono essere fornite al consumatore chiare ed esaurienti istruzioni per l’uso del prodotto, qualora, tenuto conto della sua natura e delle altre indicazioni fornite in base al presente regolamento, esse siano necessarie per la sua corretta fruizione. Dette istruzioni, ove possibile, devono essere accompagnate da disegni ed esemplificazioni pratiche.
2. Devono essere indicate al consumatore le limitazioni o cautele particolari da seguire nell’uso cui il prodotto può essere ragionevolmente destinato, derivanti dai materiali o dai metodi di lavorazione impiegati, qualora esse non siano, tenuto conto delle normali conoscenze del consumatore, chiaramente desumibili dalla indicazione effettuata ai sensi dell’art. 10, comma 1.”
Il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, con circolare n. 1251027 del 7 febbraio 2001, ha ritenuto che le sopra citate disposizioni siano applicabili, dato il carattere generale della disciplina e lo specifico riferimento alle informazioni per il consumatore, anche per la manutenzione, compreso quindi il lavaggio, dei capi di abbigliamento. In tal senso, la suddetta circolare segnala che l’etichettatura di manutenzione dei capi di abbigliamento possa essere realizzata in conformità alle disposizioni della Norma Tecnica Europea EN 23758/93 di recepimento della norma internazionale ISO 3758/91 che, peraltro, trova già largo impiego tra gli operatori del settore tessile.
Quali sono i simboli adottati dalla norma tecnica europea EN 23758/93?
I simboli adottati sono 5:
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lavaggio ad umido |
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vaschetta |
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candeggio con cloro |
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triangolo |
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stiratura |
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sagoma di un ferro da stiro |
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lavaggio a secco |
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cerchio |
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Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo |
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cerchio inscritto in un quadrato |
A titolo esemplificativo, si riportano, qui di seguito, due prospetti contenenti:
- prospetto 1: la simbologia unificata secondo la normativa EN 23758/93
- prospetto 2: esempi pratici di modalità di etichettatura di manutenzione consigliata per capi di abbigliamento aventi
determinate composizioni.
PROSPETTO 1

PROSPETTO 2

Tratto da “Occhio alle etichette” a cura della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Varese
OBBLIGO DI ETICHETTATURA
Cosa deve essere etichettato?
I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all’atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale: l’etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali di accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti al consumatore finale (art. 8, comma 1 d. lgs. 194/1999).
All’atto dell’offerta in vendita e della vendita ai consumatori, e particolarmente nei
cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dalle disposizioni del decreto legislativo 194/1999 devono essere indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili. Le indicazioni e le informazioni non previste dal suddetto decreto devono essere nettamente separate(art.8, comma 3 d. lgs. 194/1999).
I marchi di fabbrica o ragioni sociali devono essere riportati in etichetta?
L’obbligo di indicare il nome o ragione sociale o marchio e la sede del produttore o di un importatore stabilito nella Comunità economica europea deriva innanzitutto dall’art. 1, punto b) della legge 10 aprile 1991, n° 126 (norme per l’informazione del consumatore).
Per quanto riguarda il settore tessile, i marchi di fabbrica o ragioni sociali possono accompagnare immediatamente le indicazioni previste dal decreto 194/1999 (art. 8,comma 3 d. lgs. 194/1999).
Se tuttavia, all’atto dell’offerta in vendita o della vendita ai consumatori è indicato un marchio di fabbrica o una ragione sociale che comporti, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l’impiego di una denominazione prevista dall’allegato I del decreto legislativo 194/1999 o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio o la ragione sociale deve essere immediatamente accompagnato, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e dai dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dalle norme del decreto medesimo (art. 8, comma 4 d. lgs. 194/1999).
L’etichetta deve essere redatta in italiano?
L’obbligo generale di riportare in lingua italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili per i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore e commercializzati sul territorio nazionale si rileva dall’art. 1 della legge 10/04/1991, n°126.
Detto obbligo è ribadito anche dal decreto legislativo 194/1999 che prescrive che all’atto dell’offerta e della vendita al consumatore finale, le etichette o i contrassegni devono essere redatti anche in italiano (art. 8, comma 5 d. lgs.194/1999).
Come deve essere applicata l’etichetta?
L’etichetta (in cartone, tessuto o altro materiale) deve essere applicata al prodotto tessile mediante cucitura, graffatura, adesivi, allacciatura con cordoncino fissato da apposito sigillo o cappio ovvero mediante inserimento dell’etichetta stessa nell’involucro che lo contiene o in altri modi idonei (art.5, comma 1 D.P.R. 30/4/1976,
n.515).
Il contrassegno è applicato direttamente al prodotto tessile o sull’involucro contenente il prodotto tessile, mediante stampa, stampigliatura, ovvero tessitura in cimosa o altrove (art. 5, comma 2 D.P.R. 30/4/1976, n. 515).
I prodotti tessili venduti per corrispondenza sono soggetti all’obbligo dell’ etichettatura di composizione?
Sono considerate offerte in vendita e, pertanto soggette all’obbligo di etichettatura anche le merci offerte in vendita per corrispondenza, quelle offerte in vendita su campione o con altri analoghi sistemi di distribuzione, compresa l’offerta al pubblico di
cui all’art. 1136 del codice civile (art. 8, comma 1 D.P.R. 30/4/1976, n. 515)
I prodotti tessili presentati dal sarto confezionista sono soggetti all’obbligo dell’ etichettatura di composizione?
L’offerta in vendita comprende anche la presentazione al cliente, da parte dell’artigiano confezionista, del tessuto in pezza o del campione del tessuto stesso ed è, pertanto, soggetta all’obbligo di etichettatura (art. 8, comma 2 D.P.R. 30/4/1976, n. 515)
I messaggi pubblicitari sono soggetti all’obbligo di etichettatura?
Non sono considerati “offerte in vendita” e, quindi, sono esenti dalle prescrizioni relative alle indicazioni di composizione, i messaggi pubblicitari effettuati nel luogo di vendita ovvero attraverso i consueti canali di informazione (affissione, stampa, volantini, cinematografo, radio televisione, ecc.) purché non includano alcun buono di ordinazione o invito ad acquistare per corrispondenza.
In ogni caso, i messaggi pubblicitari nei quali si faccia riferimento alla composizione
fibrosa del prodotto tessile pubblicizzato, dovranno essere formulati in conformità alle disposizioni della legge e del presente regolamento, per quanto riguarda le indicazioni relative alla composizione del prodotto tessile (art. 9 D.P.R. 30/4/1976 n.
515)
Dove apporre indicazioni o informazioni diverse da quelle prescritte?
Le indicazioni diverse da quelle prescritte possono essere apposte sulla etichetta o contrassegno solo se vi sia una chiara linea di demarcazione e solo se scritte in un carattere inferiore a quello delle indicazioni obbligatorie.
Tuttavia le informazioni relative al lavaggio, alla pulitura, alla stiratura e alla manutenzione in genere del prodotto tessile espresse mediante simboli, possono essere apposte sulla etichetta o contrassegno senza le limitazioni di cui al comma precedente (art. 10 D.P.R. 30/4/1976 n. 515).
RIFERIMENTI NORMATIVI
Direttiva 72/276/CEE del Consiglio del 17/7/1972 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (G.U. 173 del 31/7/1972);
Direttiva 73/44/CEE del Consiglio del 26/2/1973 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili (G.U. L83 del 30031973);
Legge n. 883 del 26/11/1973 : “ disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili” ( G.U. 8/1/1974 n. 7 );
Decreto Ministro Industria del 31/1/1974 : “metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili” (G.U. 22/2/1974 n. 51);
Decreto Ministro Industria del 12/08/1974 :”metodi di analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili” (G.U. 13/09/1974 n. 239);
Decreto del Presidente della Repubblica 30/4/1976 n. 515 : “Regolamento di esecuzione della legge 26/11/1973 n. 883 sulla etichettatura dei prodotti tessili ( G.U. 29/7/1976 n. 199 – S.O.);
Legge 8 agosto 1977, n. 632, recante modifiche ed integrazioni alla legge 26/11/1973, n. 883 sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili (G.U. 31/8/1977 n. 236);
Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale e, in particolare, art. 17 (G.U. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.)
Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, recante norme per l’attuazione degli articoli 15 e 17 della legge 24/11/1981, n. 689 (G.U. 19/8/1982, n. 228)
Legge n. 669 del 4/10/1986 : “ modifiche ed integrazioni alla legge n. 883 del 26/11/1973 “ (G.U. 18/10/1996 n. 243);
Raccomandazione della Commissione concernente taluni metodi per l’eliminazione delle materie non fibrose prima dell’analisi quantitativa della composizione delle mischie di fibre tessili 87/142/CEE (G.U. L57 del 27/2/1987);
Raccomandazione della Commissione del 6/2/1987 concernente “ i metodi di analisi quantitativi per l’identificazione delle fibre acriliche, modacriliche, delle clorofibre e delle triviniliche (87/185/CEE);
Decreto Ministro Industria del 12/10/1987, n. 482 :” modificazioni all’allegato B della legge 26/11/1973, n. 883 sulla disciplina delle denominazioni e dell’etichettatura dei prodotti tessili” ( G.U. 27/11/1987, n. 27);
Decreto Ministro Industria del 4/3/1991 :” recepimento della direttiva della Commissione delle Comunità Economiche Europee del 6/2/1987 (n.
87/184/CEE), concernente metodi di analisi quantitative di alcune mischie binarie di fibre tessili” (G.U. 27/3/1991, n. 73);
Legge n. 126 del 10/4/1991 : norme per l’informazione del consumatore “ (G.U. 16/4/1991 n. 89) come modificata dall’art. 22 della legge 22/2/1994 n. 146 – legge comunitaria 1993;
Legge n. 52 del 6/2/1996 – legge comunitaria 1994 - e, in particolare, l’art. 42 recante modifiche alla legge n. 883 del 26/11/1973 (G.U. 10/2/1996, n. 34 S.O.);
Direttiva 96/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/12/1996 relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (G.U. L32 del 3/2/1997),
Direttiva 96/74/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/12/1996 relativa alle denominazioni del settore tessile (G.U. L32 del 3/2/1997);
Decreto Ministro Industria dell’8/2/1997 n. 101 : “Regolamento di attuazione della legge 10/4/1991 n. 126 recante norme per l’informazione del consumatore” (G.U. 19/4/1997 n. 91);
Direttiva 97/37/Ce del 19/6/1997 della Commissione recante adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della Direttiva 96/74/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/12/1996 sulle denominazione del settore tessile (G.U. L169 del 27/6/1997);
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 art. 20 concernente il trasferimento delle funzioni degli uffici provinciali per l’industria, il commercio e l’artigianato alle camere di commercio (G.U. 21 aprile 1998, n. 92 S.O.)
Legge n. 128 del 24/4/1998 – legge comunitaria 1995-1997 - e, in particolare, l’art. 45 recante modifiche alla legge n. 883 del 26/11/1973 (G.U. del 7/5/1998 n. 104 S.O.);
Decreto legislativo n. 194 del 22/5/1999 : “Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazione del settore tessile “ (G.U. 24/6/1999 n. 146);
Decreto Ministro Industria del 19/10/1999 di attuazione della Direttiva 97/37/CE della Commissione del 19/6/1997, che modifica gli allegati I e II del decreto legislativo 22/5/1999 n. 194 (G.U. 3/11/1999 n. 258);
Circolare del Ministero dell’Industria n. 1251027 del 7 febbraio 2001 in materia di etichettatura di manutenzione sui capi di abbigliamento.
VIGILANZA E SANZIONI
Quali sono le funzioni esercitate dagli ex U.P.I.C.A. (Uffici provinciali industria, commercio ed artigianato)?
Gli ex U.P.I.C.A. (precedentemente uffici periferici dell'ex Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato), ora trasferiti presso le Camere di Commercio, continuano
ad esercitare attività ispettiva in materia di etichettatura tessile e possono irrogare
sanzioni amministrative per le violazioni commesse in materia commerciale ed industriale (d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 art. 20, comma 1).
Presso le Camere di Commercio è stato individuato un responsabile per la tutela del consumatore?
Presso le Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli ex uffici metrici provinciali e dagli ex U.P.I.CA (d. lgs. 31 marzo 1998. n. 112, art. 20, comma 2).
Quali sanzioni possono essere applicate per la violazione dell'obbligo di dotare il prodotto tessile di una etichetta o di un contrassegno indicante la sua denominazione e composizione?
Le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili vanno da euro 103,29 a euro 3098,74 (art. 15, comma 1 d. lgs. 194/1999)
Quali sanzioni possono essere applicate per l'omissione dei documenti commerciali di accompagnamento di prodotti non offerti in vendita?
Le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili vanno da euro 1032, 91 a euro 5164,57 (art. 15, comma 1 d. lgs. 194/1999)
Quali sanzioni possono essere applicate per la violazione dell'obbligo di conservazione dei documenti tecnici ed amministrativi per due anni dalla data della loro emissione?
Le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili vanno da euro 258,23 a euro 4131, 65 (art. 15, comma 2 d. lgs. 194/1999)
Note: Ove non specificato diversamente, la normativa indicata è quella del d.lgv 22 maggio 1999, n. 194 con integrazioni apportate dal decreto del Ministro dell’Industria
del 19 ottobre 1999.