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DISCIPLINA IGIENICA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI

 

Tra gli incarichi principali di chi compie operazioni di vigilanza ed ispezione degli alimenti vi è quello di garantire il controllo sulla produzione dei cibi, al fine di assicurarne la protezione con­tro rischi di natura microbiologica o chimica e la lotta alle frodi o alle adulterazioni alimentari. Il primo provvedimento "quadro" che, in tal senso, il legislatore italiano ha adottato, con l'ob­biettivo principale di tutelare, oltre all'interesse, la salute dei consumatori, è la Legge 30 aprile 1962, n. 283.

 

Tale norma, oltre a disporre che vengano garantite le migliori condizioni igieniche nella produ­zione di alimenti, prevede la lotta contro la propaganda ingannevole e quella contro operazioni fraudolente intese ad alterare la genuinità dei cibi.

La Legge 283/62 rimase l'unica disposizione in materia di igiene generale degli alimenti per quasi diciotto anni, quando fu emanato il suo Regolamento di esecuzione con il Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, che integrava la materia con disposizioni in tema di vigilanza, autorizzazioni sanitarie, igiene e sanità del personale addetto alla manipola­zione e vendita, trasporti, additivi ed etichettatura.

 

Oltre a queste due fondamentali norme, che sono materia del presente titolo, molte altre disposi­zioni settoriali sono state successivamente prodotte nel nostro Stato e negli ultimi venti anni l'o­riginale castello legislativo, pur avendo mantenuto la sua struttura essenziale ha visto modifica­re, ampliare, verticalizzare alcuni suoi importanti capitoli; solo a titolo di esempio si pensi alla normativa in tema di etichettatura, a quella relativa alle ispezioni, al recepimento delle numerose Direttive comunitarie per la produzione di alimenti di origine animale ed infine all'istituzione dell'autocontrollo nella filiera alimentare.

 

Tornando all'argomento generale sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari, va detto che tali norme, ove non revocate, mantengono la loro originale prio­rità, specialmente dove le disposizioni "verticali" non prevedono sanzioni specifiche in tema di igiene dei locali, delle attrezzature e del personale.

 

Per questo, negli altri capitoli, si trovano alcuni "combinato disposto" che permettono di indivi­duare sanzioni per comportamenti o atti illeciti che altrimenti non verrebbero perseguiti. In altri casi, certi decreti, sono veri e propri "regolamenti speciali", come previsti dall'articolo 17 della Legge 283/62 e con lo stesso articolo sanzionati.

 

Un accenno particolare va infine fatto per il Codice penale, che con gli articoli 440, 441, 444, 515, 516, 517, 518, 640 prevede reati sovrapponibili agli illeciti previsti dalla norma generale relativa agli alimenti, quali: l'adulterazione, la contraffazione, il commercio di sostanze nocive, le frodi in commercio, i reati contro la genuinità, la truffa. Tali disposizioni possono frequente­mente essere associate ai reati previsti dall'articolo 5 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, ma la scelta di una loro menzione congiunta nel verbale di notizie di reato da inviare all'Autorità Giudiziaria viene doverosamente lasciata alla professionalità degli organi accertatori.