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Legge
10/08/2000
n. 251 Gazzetta Ufficiale
06/09/2000 n. 208
Disciplina delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.
Articolo 4
Professioni tecniche della prevenzione
1.
Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con
autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo
in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi
di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e
sanità pubblica e veterinaria. Tali attività devono comunque
svolgersi nell'ambito della responsabilità derivante dai profili professionali.
2.
I Ministeri della sanità e dell'ambiente, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, emanano linee guida per
l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie e nelle agenzie regionali per
l'ambiente della diretta responsabilità e gestione delle attività di competenza
delle professioni tecniche della prevenzione.
Articolo 5
Formazione universitaria
1.
Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro della sanità, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 17, comma
95, della legge
15 maggio 1997,
n. 127, individua con uno o
più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di
specifici corsi universitari ai quali possono accedere
gli esercenti le professioni di cui agli articoli
1, 2,
3 e
4 della presente legge, in possesso di diploma
universitario o di titolo equipollente per legge.
2.
Le università nelle quali è attivata la scuola diretta
a fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono
autorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta scuola
contestualmente alla attivazione dei corsi universitari di cui al comma
1.
Articolo 6
Definizione delle professioni e dei relativi
livelli di inquadramento
1.
Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore
di sanità e del comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale,
include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli
articoli 1,
2,
3 e
4.
2.
Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell'articolo
18, comma 1,
del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.
502, come sostituito dall'articolo
19 del decreto legislativo
7 dicembre 1993,
n. 517, definisce la
disciplina concorsuale, riservata al personale in
possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari
di cui all'articolo 5, comma
1, della presente legge, per l'accesso ad una
nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede
con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del
Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo
26 del decreto legislativo
3 febbraio 1993,
n. 29.
Le regioni possono istituire la nuova qualifica
di dirigente del ruolo sanitario nell'ambito del proprio bilancio, operando con
modificazioni compensative delle piante organiche su
proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
Articolo 7
Disposizioni transitorie
1.
Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle risorse le
aziende sanitarie possono istituire il servizio dell'assistenza infermieristica
ed ostetrica e possono attribuire l'incarico di dirigente del medesimo
servizio.
Fino alla data del compimento dei corsi
universitari di cui all'articolo 5
della presente legge l'incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da
contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato
dall'articolo 15-septies,
comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre
1992, n. 502,
introdotto dall'articolo 13
del decreto legislativo 19
giugno 1999, n.
229, dal direttore generale con un
appartenente alle professioni di cui all'articolo
1 della presente legge, attraverso idonea procedura
selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza
e qualificazione professionale predeterminati.
Gli incarichi di cui al
presente articolo comportano l'obbligo per l'azienda di sopprimere un numero
pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi
della normativa vigente.
Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche
si applicano le disposizioni del comma 4
del citato articolo 15-septies.
Con specifico atto d'indirizzo del Comitato di
settore per il comparto sanità sono emanate le direttive all'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) per la definizione, nell'ambito del contratto collettivo
nazionale dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico
e professionale del Servizio sanitario nazionale, del trattamento economico dei
dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonché delle modalità di
conferimento, revoca e verifica dell'incarico.
2.
Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al comma
1, per le professioni sanitarie di cui alla
legge 26 febbraio
1999, n. 42,
nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione della funzione
di direzione relativa alle attività della specifica area professionale.
3.
La legge regionale che disciplina l'attività e la composizione del Collegio di
direzione di cui all'articolo
17 del decreto legislativo
30 dicembre
1992,
n. 502, e successive
modificazioni, prevede la partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti
aziendali di cui ai commi 1 e
2 del presente articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.