REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2008, n. 5
“Organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale
alimentarista ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 22 del 24.07.07 e
s.m.i.”.
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
- Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”;
- Visto l’art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
- Vista la L.R. 24 luglio 2007, n. 22 e s.m.i. che, all’art. 4, prevede
l’adozione di un regolamento attuativo della legge;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 741 del 13 maggio 2008 di adozione
del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
ART. 1
DEFINIZIONE DELLE MANSIONI A RISCHIO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE
TENUTO ALLA FREQUENZA DEI CORSI DI FORMAZIONE
Sulla base dei dati epidemiologici e della concreta associazione tra ruolo
ricoperto nell’attività alimentare e rischi di trasmissione di malattie
attraverso gli alimenti, vengono individuate quali “mansioni a rischio” di cui
alla L.R. N. 22/07 e s.m.i.: la produzione post-primaria, la trasformazione, la
preparazione, la somministrazione , il commercio di prodotti alimentari
sottoposti a regime di temperatura controllata.
Pertanto gli addetti alle succitate mansioni sono tenuti alla frequenza dei
corsi di formazione a norma del presente Regolamento e devono acquisire una
documentazione attestante la stessa prima di poter essere adibiti a qualsiasi
mansione compresa fra quelle individuate “a rischio”, fatto salvo quanto
previsto dal successivo punto 8) .
Durante sagre e feste popolari organizzate da associazioni di volontariato, in
funzione dell’occasionalità e temporaneità dell’evento, sono esclusi
dall’obbligo della formazione, gli operatori o i volontari addetti, ad eccezione
di un responsabile appositamente identificato per ogni Associazione o Ente che
esercita tali attività nell’ambito della manifestazione.
ART. 2
CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E PERIODICITA’ DEI CORSI FORMATIVI E DI
AGGIORNAMENTO
Al fine dell’ottenimento della documentazione attestante l’avvenuta formazione
gli operatori sono tenuti alla frequenza di un corso di formazione della durata
complessiva di n 4 ore e con periodicità quadriennale ai fini di
dell’aggiornamento.
Tali corsi devono prevedere la trattazione almeno dei seguenti argomenti:
a) igiene della persona, degli ambienti e delle attrezzature;
b) igiene della lavorazione: modalità di contaminazione e conservazione degli
alimenti;
- rischi per la salute legati al consumo di alimenti;
c) valutazione del rischio alimentare e sistemi di controllo (HACCP);
Detti contenuti devono essere articolati in rapporto agli specifici obiettivi
dei corsi di formazione (acquisire conoscenze e competenze coerenti con il tipo
di attività svolta) e di aggiornamento (rinforzare ed approfondire le conoscenze
possedute con particolare attenzione al controllo dei rischi connessi
all’attività espletata)
Per quanto riguarda la metodologia didattica ,al fine di migliorare la qualità
della formazione, si suggerisce di privilegiare quelle di tipo interattivo.
Viene ritenuta idonea, ove documentata, l’analoga formazione degli addetti
provenienti da altre regioni, temporaneamente impiegati in imprese alimentari
site in Puglia.
ART . 3
ORGANIZZAZIONE ED EFFETTUAZIONE DEI CORSI
Possono organizzare ed attuare i corsi formativi:
- gli Enti di formazione, pubblici e privati accreditati;
- le associazioni di categoria datoriali e dei lavoratori;
- il titolare dell’impresa alimentare del proprio personale.
Per lo svolgimento dei corsi è necessario avvalersi dell'apporto di figure
professionali con esperienza professionale e didattica specifica nel settore
dell’igiene e sicurezza alimentare.
ART . 4
FORMAZIONE SUL POSTO DI LAVORO
Qualora il titolare dell’impresa alimentare, escluso dall’obbligo
dell’accreditamento, intenda effettuare la formazione del proprio personale sul
posto di lavoro, si avvarrà delle figure professionali di cui all’art. 3 del
presente regolamento.
I contenuti , le modalità operative , la validità del corso e gli obblighi
dell’organizzatore, dovranno essere quelli previsti dal presente regolamento.
Art. 5
OBBLIGHI DEGLI ORGANIZZATORI DEI CORSI
Per ogni corso deve essere predisposto un progetto formativo da cui risulti
chiaramente:
a)Responsabile del corso e sua qualifica professionale;
b)Numero di partecipanti previsti;
c)Tipologia del corso (formazione/aggiornamento );
d)Calendario delle lezioni indicante, le date, gli orari, le sedi di svolgimento
e i docenti;
e)Curricula dei docenti;
f)Dichiarazione di conformità ai contenuti del presente regolamento.
I corsi devono essere indirizzati preferibilmente a target omogenei di
operatori.
Il numero dei partecipanti a ciascun corso non dovrà essere superiore a 30.
La frequenza dei corsi è obbligatoria. I partecipanti devono garantire la
presenza per tutta la durata del corso.
In occasione dei corsi deve essere fornito idoneo materiale didattico-formativo
di base, di cui si allega documento di riferimento, anche al fine di garantire
omogeneità degli strumenti didattici. (modello 1 )
ART. 6
DOCUMENTAZIONE DI AVVENUTA FORMAZIONE
Al termine di ogni corso, da parte del soggetto organizzatore, deve essere
rilasciato al lavoratore apposita documentazione attestante l’avvenuta
formazione, secondo il modello 2 allegato al presente regolamento.
Nel contesto di tale documentazione, dovranno essere riportati almeno:
- normativa di riferimento;
- tipo di corso (formazione /aggiornamento) e periodo di validità;
- data svolgimento corso;
- soggetto formatore;
- dati anagrafici del corsista;
- firma del soggetto abilitato al rilascio della documentazione in oggetto;
- attestazione di conformità alle disposizioni del presente Regolamento
Copia della documentazione di cui sopra dovrà essere disponibile presso il posto
di lavoro.
ART.7
CONTROLLI
I soggetti incaricati del controllo ai sensi della vigente normativa verificano
che il responsabile dell’industria alimentare abbia adibito alle mansioni a
rischio di cui all’art. 1 del presente Regolamento, personale in possesso della
formazione di cui alla L.R. 22/07 e s.m.i.
Nel caso di mancata o non corretta formazione, gli incaricati del controllo
applicano quanto previsto dal comma 1° dell’art. 8 della L.R. n. 22/07 e s.m.i.
e dall’art. 6 comma 7° del D. Lgs, n, 193/07.
ART. 8
APPLICAZIONE
Le attività formative di cui al presente regolamento devono essere completate
entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento.
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004,n.7
“Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 15 maggio 2008
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