Il 24 novembre 2007 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 193 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore” e sono state abrogate gran parte delle normative nazionali emanate sulla base di direttive comunitarie sostituite dai Regolamenti del “Pacchetto Igiene”.
Tra gli elementi di maggior rilievo non saranno più in vigore l’articolo 2 della Legge n.283 del 1962 ed il decreto legislativo n. 155 del 1997.
fino al 24 novembre si procedeva a prescrivere la rimozione delle non conformità entro un tempo stabilito (non meno di 120 giorni). Pertanto la sanzione veniva comminata all'impresa solo quando questa non provvedeva alla soluzione dei problemi riscontrati in fase di sopralluogo entro i termini stabiliti.
In base alle nuove norme, invece, l'autorità di controllo provvederà immediatamente all'applicazione della sanzione ridotta prevista dal nuovo decreto.
La sanzione ridotta è pari ad un terzo della sanzione massima prevista (o al doppio del minimo; le due somme sono sempre coincidenti).
Semplifichiamo, per quanto possibile la sanzionatoria:
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Illecito |
Sanzione prevista |
| Stabilimento registrato ma mancanza dell’aggiornamento della registrazione |
Sanzione amministrativa da euro 500 a 3000 Sanzione ridotta:1000 |
| Mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo |
Sanzione amministrativa da euro 1000 a 6000 Sanzione ridotta:2000 |
| Mancato adempimento alla risoluzione delle non conformità riscontrate entro i termini prestabiliti |
Sanzione amministrativa da euro 1000 a 6000 Sanzione ridotta:2000 |
| Mancata o non corretta applicazione dei sistemi e delle procedure del sistema di autocontrollo |
Sanzione amministrativa da euro 1000 a 6000 Sanzione ridotta:2000 |
| Mancata notifica all’Autorità competente di tutti gli stabilimenti sotto suo controllo o notifica a registrazione sospesa o revocata |
Sanzione amministrativa da euro 1500 a 9000 Sanzione ridotta:3000 |
| Macellazione in luogo diverso dello stabilimento o locale con riconoscimento sospeso o revocato |
Arresto da 6 mesi ad 1 anno Sanzione amministrativa fino a euro 150.000 |
| Stabilimento riconosciuto ma mancata aggiornamento del riconoscimento |
Sanzione amministrativa da euro 5000 a 30000 Sanzione ridotta:10000 |
| Omissione del n. di riconoscimento dello stabilimento in etichetta |
Sanzione amministrativa da euro 500 a 3000 Sanzione ridotta:1000 |
| Produzione primaria: mancato rispetto dei requisiti generali di igiene previsti dall’852/04(all.I) e dei requisiti specifici previsti dall853/04 |
Sanzione amministrativa da euro 250 a 1500 Sanzione ridotta:500 |
| Livelli diversi dalla produzione primaria: mancato rispetto dei requisiti generali di igiene previsti dall’852/04 (all.II) e dei requisiti specifici previsti dall853/04 |
Sanzione amministrativa da euro 500 a 3000 Sanzione ridotta:1000 |
| Messa in commercio di carni fresche refrigerate o congelate senza bollatura sanitaria |
Sanzione amministrativa da euro 3000 a 18000 per ogni lotto di carne non bollato Sanzione ridotta: 6000 |
| Trasporto di molluschi bivalvi vivi senza documento di accompagnamento |
Sanzione amministrativa da euro 1000 a 6000 Sanzione ridotta:2000 |
| Immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi senza transito da un centro di spedizione |
Sanzione amministrativa da euro 1000 a 6000 Sanzione ridotta: 2000 |
| Immissione sul mercato di molluschi bivalvi provenienti da classi b o c senza opportuno periodo di depurazione |
Sanzione amministrativa da euro 1000 a 6000 Sanzione ridotta: 2000 |
| Immissione sul mercato di molluschi bivalvi provenienti da una zona non classificata dalle autorità competenti |
Sanzione amministrativa da euro 2000 a 12000 Sanzione ridotta: 4000 |
| Immissione sul mercato di molluschi bivalvi provenienti da una zone giudicate non idonee o precluse alle autorità competenti |
Sanzione amministrativa da euro 5000 a 30000 Sanzione ridotta: 10000 |
DECRETO LEGISLATIVO 193 E UFFICIO CONTENZIOSO PROCEDURE
DECRETO LEGISLATIVO 193/2007 Attuazione della direttiva 2004/41/CE la normativa di riferimento è il D.lvo 689/81 DPR 571/82 (Sequestri, sigilli, Competenza Regionale , Ufficio Contenzioso) e il D.lvo 507/99 (vedi art. 8)
L’Organo Accertatore “P.S., C.C., ASL, NAS ecc.” stila il Processo Verbale di accertata Violazione e lo consegna all’obbligato in solido
O con: Contestazione immediata (Verbale + bollettino di versamento)
O con: Notifica a mezzo posta (Verbale + bollettino di versamento)
Se la sanzione viene inviata a mezzo posta devono essere rispettati i prescritti termini:
- entro 90 gg (tre mesi) se l’obbligato in solido è residente sul territorio nazionale
- entro 180 gg (sei mesi) se l’obbligato in solido è residente all’estero.
Entro 60 gg dalla contestazione immediata o dalla data della notifica si è ammessi al pagamento in misura ridotta cioè “favor rei” doppio del minimo o 1/3 del massimo
Quale prova dell’avvenuto pagamento, il trasgressore e/o obbligato in solido dovrà esibire la ricevuta del bollettino.
Se superati i 60 gg previsti, non vi è prova dell’avvenuto pagamento, l’Organo Accertatore invia all’Ufficio del Contenzioso una comunicazione contenente il “rapporto + copia del verbale”
L’applicazione della sanzione accessoria non può aver luogo se ammessi al pagamento in misura ridotta “Favor rei” della sanzione principale o venga ad estinguersi l’obbligo del pagamento della sanzione principale.
Nei casi in cui vengono applicate sanzioni amministrative accessorie non è ammesso il Favor rei.
IL TRASGRESSORE E/O OBBLIGATO IN SOLIDO
Entro 30 gg dalla contestazione o notifica può presentare all’Ufficio Regionale del Contenzioso sede della Provincia:
LA LEGGE REGIONALE 8/1973 UFFICIO CONTENZIOSO REGIONALE PER PROVINCIA
Se entro 60 gg non avviene il pagamento l’Ufficio Regionale del Contenzioso sede della Provincia emette un provvedimento di “ESIGIBILITA’ DEL DEBITO” con Ordinanza Ingiunzione (in misura intera non Favor rei) lo stesso può chiedere controdeduzioni all’Organo Accertatore.
Se entro 30 gg dalla Ordinanza Ingiunzione di pagamento intero, il trasgressore o l’obbligato in solido non propone opposizione al Giudice di 1°, l’Ufficio del Contenzioso propone al Sindaco emissione di Ordinanza di sospensione dell’attività ovvero chiusura temporanea (pena accessoria) inviando i ruoli all’Intendenza di Finanza.
Se, altresì, il trasgressore entro 30 gg dalla notifica dell’ Ingiunzione di Pagamento intero propone opposizione al Giudice di 1° la decisione del Giudice di 1° è inoppugnabile.