CONSEGUENZE
DERIVANTI DALLA NON CONFORMITA' DEL PRODOTTO ALLE NORME DI LEGGE
Oltre alle sanzioni specificatamente previste
dal Decreto
Legislativo 155/97, che riguardano la violazione degli obblighi di
autocontrollo, vanno sempre tenute presenti le possibili sanzioni relative alla
non conformità del prodotto alle norme di legge, che peraltro possono derivare
da una non esatta applicazione delle misure di prevenzione e controllo previste
dal sopracitato decreto legislativo. La normativa alimentare prevede sia
illeciti penali che amministrativi. In particolare:
ILLECITI PENALI
All'interno delle previsioni penalistiche bisogna distinguere tra:
Violazioni di norme poste a tutela
della salute pubblica
In questa categoria si ricomprendono tutte quelle violazioni che
possono costituire un pericolo per la salute del consumatore. In tale categoria
vanno segnalati:
art. 5 l.
283/62 che punisce con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da € 600.000
a € 60.000.000 (art. 6/4 l. 283/62) il divieto di mettere in commercio:
(lett. a) alimenti
privati anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolati con sostanze
di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione
naturale
(lett. b) in cattivo
stato di conservazione
(lett. c) con cariche
microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione o da
ordinanze ministeriali (cfr. OM 11 ottobre 1978)
(lett. d) insudiciate,
invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero
sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente
stato di alterazione
(lett. g) con aggiunta
di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del
Ministero per la Sanità, o, nel caso che siano stati autorizzati, senza
l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego.
art. 444 c.p., che punisce con la
reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa non inferiore a lire 100.000 chiunque
metta in commercio sostanze non contraffatte, né adulterate, ma comunque
pericolose per la salute pubblica.
Violazioni di norme a tutela della
buona fede del consumatore
In tale categoria rientrano tutte le violazioni che ledono la
buona fede del consumatore o comunque la lealtà delle trattazioni commerciali.
In particolare vanno ricompresi:
Va rilevato che nella giurisprudenza in materia di alimenti si
registra una mancanza di uniformità nella qualificazione delle condotte
criminose. Non è infatti raro che lo stesso fatto sia ascritto nell'ambito di
fattispecie penali anche notevolmente diverse tra loro con conseguente rischio
di una disparità di trattamento sanzionatorio.
ILLECITI AMMINISTRATIVI
All'interno delle sanzioni amministrative sono ricomprese in
particolare:
le violazioni delle norme previste da Decreto
Legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 in materia di etichettatura. In
particolare:
In presenza di sanzioni amministrative il contravventore ha
diverse possibilità:
1) "PAGAMENTO IN MISURA
RIDOTTA".
Tale procedimento, previsto dall'art. 16 l. 24
novembre 1981 n. 689, prevede la possibilità di estinguere la sanzione
(semprecchè non sussistano elementi validi per fare opposizione) tramite il
pagamento di una somma di denaro pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione
contestata. Tale soluzione risulta tuttavia gravosa nel caso in cui i limiti
della sanzione siano elevati.
2) OPPOSIZIONE
L'opposizione si articola in due fasi:
presentazione entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica
della stessa di scritti difensivi all'autorità
competente, la quale può archiviare o irrogare la sanzione attraverso una
ordinanza ingiunzione.
nel caso in cui venga emessa l'ordinanza ingiunzione, è possibile
fare opposizione davanti al Pretore instaurando un normale
giudizio civile.