CODICE PENALE

ARTICOLO

 

n.

testo

 

LIBRO I - dei reati in generale

 

TITOLO I - della legge penale

1

Reati e pene: disposizione espressa di legge: Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge né con pene che non siano da essa stabilite (25 Cost.).

3

Obbligatorietà della legge penale: La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale. La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all`estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima (7-10; 17, 18 c.p.m.p; 1080 cod. nav.) o dal diritto internazionale.

5

Ignoranza della legge penale: Nessuno può invocare a propria scusa l`ignoranza della legge penale (Dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale "nella parte in cui non esclude dall`inescusabilità dell`ignoranza della legge penale l`ignoranza inevitabile" - Sentenza 364/1988).

 

TITOLO III - del reato

 

CAPO I - del reato consumato e tentato

39

Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni: I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo Codice.

40

Rapporto di causalità: Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l`evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l`obbligo giuridico di impedire, equivale e cagionarlo.

42

Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva: Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l`ha commessa con coscienza e volontà.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l`ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.
La legge determina i casi nei quali l`evento è posto altrimenti a carico dell`agente, come conseguenza della sua azione od omissione.
Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

43

Elemento psicologico del reato: Il delitto: è doloso, o secondo l`intenzione, quando l`evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell`azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l`esistenza del delitto, è dall`agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
è preterintenzionale, o oltre l`intenzione, quando dall`azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall`agente;
è colposo, o contro l`intenzione, quando l`evento, anche se preveduto, non è voluto dall`agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

 

LIBRO II - dei delitti in particolare

 

TITOLO II - dei delitti contro la pubblica amministrazione

 

CAPO I - dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

325

Utilizzazione d`invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio: Il pubblico ufficiale o l`incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell`ufficio o servizio, e che debbono rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire 1 milione.

326

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio: Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio , che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete (c.p.256, 261, 622; 1183, 201, 329 c.p.p.), o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l`agevolazione è soltanto colposa (c.p.43), si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

334

Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa: Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale (c.p.253-265, 316-323 c.p.p.) o dall`autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favore il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100.000 a 1 milione (c.p.388 n.3).
Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lue seicentomila se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia (c.p.388 n.4).
La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire 600.000 se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

335

Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall`autorità amministrativa: Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale (c.p.253-265, 3 16-323 c.p.p.) o dall`autorità amministrativa, per colpa (c.p.43) ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 600.000 (388-bis).

 

CAPO II - dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione

336

Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale: Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell`ufficio o del servizio, è punito con la reclusione dai sei mesi a cinque anni.
La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa (c.p.339).

337

Resistenza a un pubblico ufficiale: Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale (c.p.357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (c.p.358), mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (c.p.339).

341

Oltraggio a un pubblico ufficiale: Chiunque offende l`onore o il prestigio di un pubblico ufficiale (c.p.357), in presenza di lui e a causa o nell`esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione (da sei mesi) a due anni.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, duetti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.
La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l`offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l`offesa è recata in presenza di una o più persone (c.p.344).

344

Oltraggio a un pubblico impiegato: Le disposizioni dell`art. 341 si applicano anche nel caso in cui l`offesa è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio (c.p.358); ma le pene sono ridotte di un terzo.

349

Violazione di sigilli: Chiunque viola i Sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell`Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 200.000 a 2 milioni (c.p.350).
Se il colpevole è colui che ha un custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire 600.000 a 6 milioni.

350

Agevolazione colposa: Se la violazione dei Sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la multa da lire 100.000 a 2 milioni.

351

Violazione della pubblica custodia di cose: Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato (253 n..2 c.p.p.), atti, documenti, ovvero un`altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, è punito qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.

 

CAPO III - disposizioni comuni ai capi precedenti

357

Nozione del pubblico ufficiale: Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

358

Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio: Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un`attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

359

Persone esercenti un servizio di pubblica necessità: Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell`opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.

 

TITOLO III - dei delitti contro l'amministrazione della giustizia

 

CAPO I - dei delitti contro l'attività giudiziaria

361

Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale: Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all`Autorità giudiziaria, o ad un`altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell`esercizio o a causa delle sue funzioni (331 c.p.p.; 221 disp. coord. c.p.p.), è punito con la multa da lire 60.000 a 1 milione (c.p.363, 384).
La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria (57 c.p.p.), che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto (347 c.p.p.).
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa (120-126).

362

Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio: L`incaricato di un pubblico servizio , che omette o ritarda di denunciare all`Autorità indicata nell`articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell`esercizio o a causa del servizio (331 c.p.p., 221 disp.di att. c.p.p.), è punito con la multa fino a lire 200.000 (c.p. 363, 384).
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126) né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l`esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

 

CAPO II - dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie

388 bis

Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo: Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la reclusione fino a sei mesi con la multa fino a lire 600.000.

 

TITOLO VI - dei delitti contro l'incolumità pubblica

 

CAPO II - dei delitti di comune pericolo mediante frode

438

Epidemia: Chiunque cagiona un`epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l`ergastolo.

439

Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari: Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all`alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l`ergastolo; (c.p.442, 446, 448, 452).

440

Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari: Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all`alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio (c.p.446, 448, 452).
La pena è aumentata (c.p.64) se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

441

Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute: Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell`articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire 600.000 (c.p.446, 448, 452).

442

Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate: Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli (446, 448, 452, 516).

444

Commercio di sostanze alimentari nocive: Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all`alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 100.000 (c.p.448, 452, 516).
La pena è diminuita (c.p.65) se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

445

Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica: Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 200.000 a 2 milioni (c.p.448, 452, 515).

 

TITOLO VIII - dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio

 

CAPO I - dei delitti contro l'economia pubblica

500

Diffusione di una malattia delle piante o degli animali: Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all`economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (c.p.635 n. 5).
Se la diffusione avviene per colpa (c.p.43) la pena è della multa da lire 200.000 a 4 milioni.

 

CAPO II - dei delitti contro l'industria e il commercio

515

Frode nell`esercizio del commercio: Chiunque, nell`esercizio di una attività commerciale, ovvero un uno spaccio aperto al pubblico, consegna all`acquirente una cosa mobile per un`altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto (c.p.440-445), con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 4 milioni.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire 200.000.

516

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine: Chiunque pone in vendita o mette altrimenti un commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 2 milioni (c.p.442, 444, 518).

 

TITOLO XII - dei delitti contro la persona

 

CAPO III - dei delitti contro la libertà individuale

 

SEZIONE V - dei delitti contro la inviolabilità dei segreti

622

Rivelazione di segreto professionale: Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da L 60.000 a 1 milione (c.p.326).
La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società. (Comma aggiunto dal DL.vo 61/02).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126).

 

TITOLO XIII - dei delitti contro il patrimonio

 

CAPO I - dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

636

Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo: Chiunque introduce o abbandona animali un gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da lire 20.000 a 200.000 .
Se l`introduzione o l`abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da lire 40.000 a 400.000.
Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall`abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire 100.000 a 1 milione.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.p.639 bis, 649).

637

Ingresso abusivo nel fondo altrui: Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la multa fino a lire 200.000 (c.p.649).

638

Uccisione o danneggiamento di animali altrui: Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa (120-126), con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 600.000.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d`ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno (c.p.649).

 

LIBRO III - delle contravvenzioni in particolare

 

TITOLO I - delle contravvenzioni di polizia

 

CAPO I - delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza

 

SEZIONE I - delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica

650

Inosservanza dei provvedimenti delI`Autorità: Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall`Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d`ordine pubblico o d`igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l`arresto fino a tre mesi o con l`ammenda fino a lire 400.000.

651

Rifiuto d`indicazioni sulla propria identità personale: Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale (c.p.357) nell`esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale (349 c.p.p.), sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l`arresto fino a un mese o con l`ammenda fino a lire 400.000 (c.p.366 n.2).

658

Procurato allarme presso l`Autorità: Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l`Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio (c.p.358) è punito con l`arresto fino a sei mesi o con l`ammenda da lire 20.000 e 1 milione (c.p.340, 656, 657).

666

Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza: Chiunque, senza la licenza dell`Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con l`ammenda da lire 20.000 a 1 milione (c.p.162).
Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, la pena è dell`arresto fino a un mese.
[reato depenalizzato dal DL.vo 507/99, competenza Sindaco]

 

SEZIONE II - delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica

672

Omessa custodia e mal governo di animali: Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 50.000 a lire 500.000 .
Alla stessa sanzione soggiace:
1) chi, nei luoghi aperti, abbandona a sé stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l`incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l`incolumità delle persone.

 

CAPO II - delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale

 

SEZIONE I - delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi

727

Maltrattamento di animali: Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l`ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
La pena è aumentata (c.p.64) se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell`allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell`animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza (c.p.36) e la confisca (c.p.240) degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso di recidiva (c.p.99) la condanna comporta l`interdizione dall`esercizio dell`attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo (c.p.30).
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l`ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. La condanna comporta la sospensione (c.p.35) per almeno tre mesi della licenza inerente l`attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l`interdizione (c.p.30) dall`esercizio dell`attività svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all`esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione (35) della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.