CODICE PENALE
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n. |
testo |
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LIBRO I - dei reati in generale |
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TITOLO I - della legge penale |
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1 |
Reati e pene: disposizione espressa di legge: Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge né con pene che non siano da essa stabilite (25 Cost.). |
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3 |
Obbligatorietà della legge penale: La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale. La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all`estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima (7-10; 17, 18 c.p.m.p; 1080 cod. nav.) o dal diritto internazionale. |
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5 |
Ignoranza della legge penale: Nessuno può invocare a propria scusa l`ignoranza della legge penale (Dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale "nella parte in cui non esclude dall`inescusabilità dell`ignoranza della legge penale l`ignoranza inevitabile" - Sentenza 364/1988). |
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TITOLO III - del reato |
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CAPO I - del reato consumato e tentato |
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39 |
Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni: I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo Codice. |
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40 |
Rapporto di causalità: Nessuno può essere punito
per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l`evento dannoso o
pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della
sua azione od omissione. |
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42 |
Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto
preterintenzionale. Responsabilità obiettiva: Nessuno può essere punito
per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l`ha
commessa con coscienza e volontà. |
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43 |
Elemento psicologico del reato: Il delitto: è
doloso, o secondo l`intenzione, quando l`evento dannoso o pericoloso, che è
il risultato dell`azione od omissione e da cui la legge fa dipendere
l`esistenza del delitto, è dall`agente preveduto e voluto come conseguenza
della propria azione od omissione; |
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LIBRO II - dei delitti in particolare |
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TITOLO II - dei delitti contro la pubblica amministrazione |
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CAPO I - dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione |
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325 |
Utilizzazione d`invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio: Il pubblico ufficiale o l`incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell`ufficio o servizio, e che debbono rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire 1 milione. |
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326 |
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio:
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio , che,
violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando
della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere
segrete (c.p.256, 261, 622; 1183, 201, 329 c.p.p.), o ne agevola in
qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni. |
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334 |
Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a
sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità
amministrativa: Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o
deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale (c.p.253-265, 316-323 c.p.p.) o dall`autorità
amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favore il
proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da lire 100.000 a 1 milione (c.p.388 n.3). |
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335 |
Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall`autorità amministrativa: Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale (c.p.253-265, 3 16-323 c.p.p.) o dall`autorità amministrativa, per colpa (c.p.43) ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 600.000 (388-bis). |
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CAPO II - dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione |
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336 |
Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale:
Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato
di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri
doveri o ad omettere un atto dell`ufficio o del servizio, è punito con la
reclusione dai sei mesi a cinque anni. |
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337 |
Resistenza a un pubblico ufficiale: Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale (c.p.357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (c.p.358), mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (c.p.339). |
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341 |
Oltraggio a un pubblico ufficiale: Chiunque
offende l`onore o il prestigio di un pubblico ufficiale (c.p.357), in
presenza di lui e a causa o nell`esercizio delle sue funzioni, è punito con
la reclusione (da sei mesi) a due anni. |
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344 |
Oltraggio a un pubblico impiegato: Le disposizioni dell`art. 341 si applicano anche nel caso in cui l`offesa è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio (c.p.358); ma le pene sono ridotte di un terzo. |
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349 |
Violazione di sigilli: Chiunque viola i Sigilli,
per disposizione della legge o per ordine dell`Autorità apposti al fine di
assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 200.000 a 2 milioni
(c.p.350). |
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350 |
Agevolazione colposa: Se la violazione dei Sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la multa da lire 100.000 a 2 milioni. |
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351 |
Violazione della pubblica custodia di cose: Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato (253 n..2 c.p.p.), atti, documenti, ovvero un`altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, è punito qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni. |
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CAPO III - disposizioni comuni ai capi precedenti |
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357 |
Nozione del pubblico ufficiale: Agli effetti della
legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica
funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. |
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358 |
Nozione della persona incaricata di un pubblico
servizio: Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un
pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico
servizio. |
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359 |
Persone esercenti un servizio di pubblica necessità:
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di
pubblica necessità: |
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TITOLO III - dei delitti contro l'amministrazione della giustizia |
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CAPO I - dei delitti contro l'attività giudiziaria |
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361 |
Omessa denuncia di reato da parte del pubblico
ufficiale: Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di
denunciare all`Autorità giudiziaria, o ad un`altra Autorità che a quella
abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell`esercizio
o a causa delle sue funzioni (331 c.p.p.; 221 disp. coord. c.p.p.), è punito
con la multa da lire 60.000 a 1 milione (c.p.363, 384). |
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362 |
Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico
servizio: L`incaricato di un pubblico servizio , che omette o ritarda di
denunciare all`Autorità indicata nell`articolo precedente un reato del quale
abbia avuto notizia nell`esercizio o a causa del servizio (331 c.p.p., 221
disp.di att. c.p.p.), è punito con la multa fino a lire 200.000 (c.p. 363,
384). |
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CAPO II - dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie |
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388 bis |
Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo: Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la reclusione fino a sei mesi con la multa fino a lire 600.000. |
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TITOLO VI - dei delitti contro l'incolumità pubblica |
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CAPO II - dei delitti di comune pericolo mediante frode |
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438 |
Epidemia: Chiunque cagiona un`epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l`ergastolo. |
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439 |
Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari:
Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all`alimentazione, prima che
siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non
inferiore a quindici anni. |
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440 |
Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari:
Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all`alimentazione,
prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose
alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. |
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441 |
Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute: Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell`articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire 600.000 (c.p.446, 448, 452). |
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442 |
Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate: Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli (446, 448, 452, 516). |
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444 |
Commercio di sostanze alimentari nocive: Chiunque
detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il
consumo sostanze destinate all`alimentazione, non contraffatte né
adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 100.000 (c.p.448,
452, 516). |
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445 |
Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica: Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 200.000 a 2 milioni (c.p.448, 452, 515). |
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TITOLO VIII - dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio |
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CAPO I - dei delitti contro l'economia pubblica |
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500 |
Diffusione di una malattia delle piante o degli
animali: Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o
agli animali, pericolosa all`economia rurale o forestale, ovvero al
patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni (c.p.635 n. 5). |
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CAPO II - dei delitti contro l'industria e il commercio |
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515 |
Frode nell`esercizio del commercio: Chiunque,
nell`esercizio di una attività commerciale, ovvero un uno spaccio aperto al
pubblico, consegna all`acquirente una cosa mobile per un`altra, ovvero una
cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella
dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più
grave delitto (c.p.440-445), con la reclusione fino a due anni o con la
multa fino a lire 4 milioni. |
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516 |
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine: Chiunque pone in vendita o mette altrimenti un commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 2 milioni (c.p.442, 444, 518). |
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TITOLO XII - dei delitti contro la persona |
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CAPO III - dei delitti contro la libertà individuale |
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SEZIONE V - dei delitti contro la inviolabilità dei segreti |
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622 |
Rivelazione di segreto professionale: Chiunque,
avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria
professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo
impiega a proprio o altrui profitto, è punito se dal fatto può derivare
nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da L 60.000 a 1
milione (c.p.326). |
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TITOLO XIII - dei delitti contro il patrimonio |
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CAPO I - dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone |
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636 |
Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e
pascolo abusivo: Chiunque introduce o abbandona animali un gregge o in
mandria nel fondo altrui è punito con la multa da lire 20.000 a 200.000 . |
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637 |
Ingresso abusivo nel fondo altrui: Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la multa fino a lire 200.000 (c.p.649). |
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638 |
Uccisione o danneggiamento di animali altrui:
Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora
animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa
(120-126), con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire
600.000. |
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LIBRO III - delle contravvenzioni in particolare |
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TITOLO I - delle contravvenzioni di polizia |
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CAPO I - delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza |
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SEZIONE I - delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica |
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650 |
Inosservanza dei provvedimenti delI`Autorità: Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall`Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d`ordine pubblico o d`igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l`arresto fino a tre mesi o con l`ammenda fino a lire 400.000. |
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651 |
Rifiuto d`indicazioni sulla propria identità personale: Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale (c.p.357) nell`esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale (349 c.p.p.), sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l`arresto fino a un mese o con l`ammenda fino a lire 400.000 (c.p.366 n.2). |
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658 |
Procurato allarme presso l`Autorità: Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l`Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio (c.p.358) è punito con l`arresto fino a sei mesi o con l`ammenda da lire 20.000 e 1 milione (c.p.340, 656, 657). |
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666 |
Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza:
Chiunque, senza la licenza dell`Autorità, in un luogo pubblico o aperto o
esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o
apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con l`ammenda da lire
20.000 a 1 milione (c.p.162). |
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SEZIONE II - delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica |
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672 |
Omessa custodia e mal governo di animali: Chiunque
lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da
lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 50.000
a lire 500.000 . |
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CAPO II - delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale |
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SEZIONE I - delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi |
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727 |
Maltrattamento di animali: Chiunque incrudelisce
verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o
comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche ovvero li
adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura,
valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche o li detiene in
condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o
che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l`ammenda da
lire 2 milioni a lire 10 milioni. |