CODICE CIVILE
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ARTICOLO | ||
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n. |
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DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE |
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CAPO I - delle fonti del diritto |
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Indicazione delle fonti: Sono fonti
del diritto: |
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Leggi: La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale (Costit. 70 e seg., 87 e seg.). |
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Regolamenti: Il potere regolamentare
del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale. |
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Limiti della disciplina
regolamentari: I regolamenti non possono contenere norme contrarie
alle disposizioni delle leggi. |
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Usi: Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati. |
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Raccolte di usi: Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria. |
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CAPO II - dell'applicazione della legge in generale |
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Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti: Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto. |
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Efficacia della legge nel tempo: La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (Costit. 25). |
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Interpretazione della legge:
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che
quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la
connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. |
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Applicazione delle leggi penali ed eccezionali: Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (Costit. 25; Cod. Pen. 2). |
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Abrogazione delle leggi: Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. |
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LIBRO I - delle persone e della famiglia |
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TITOLO II - delle persone giuridiche |
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CAPO I - disposizioni generali |
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Persone giuridiche pubbliche: Le Province e i Comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico (824 e seguenti). |
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Persone giuridiche private: Le
associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato
acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso
con decreto del Presidente della Repubblica. |
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Società: Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V (2247 e seguenti). |
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TITOLO III - dei domicili e della residenza |
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Domicilio e residenza: Il domicilio
di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei
suoi affari e interessi (Cod. Proc. Civ. 139). |
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Trasferimento della residenza e del
domicilio: Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai
terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla
legge (att. 31). |
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LIBRO III - della proprietà |
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TITOLO I - dei beni |
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CAPO II - dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici |
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Demanio pubblico: Appartengono allo
Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le
rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite
pubbliche dalle leggi in materia (Cod. Nav. 28, 692); le opere destinate
alla difesa nazionale. |
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Beni delle province e dei comuni soggetti
al regime dei beni demaniali: I beni della specie di quelli indicati
dal secondo comma dell'art. 822, se appartengono alle province o ai
comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico. |
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Patrimonio dello Stato, delle province e
dei comuni: I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni,
i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli
precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente,
delle province e dei comuni. |
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TITOLO II - della proprietà |
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CAPO II - della proprietà fondiaria |
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Sezione I - disposizioni generali |
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Caccia e pesca: Il proprietario di un
fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a
meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o
vi siano colture in atto suscettibili di danno. |
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Accesso al fondo: Il proprietario
deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne
venga riconosciuta la necessita, al fine di costruire o riparare un muro o
altra opera propria del vicino oppure comune. |
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CAPO III - dei modi di acquisto della proprietà |
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Sezione I - dell'occupazione e dell'invenzione |
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Cose suscettibili di occupazione: Le
cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con
l'occupazione (827). |
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Sciami di api: Il proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo (843); se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo. |
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Animali mansuefatti: Gli animali
mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario del fondo altrui,
salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno
(843). |
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Migrazione di colombi, conigli e
pesci: I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o
peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano
stati attirati con arte o con frode. |
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Cose ritrovate: Chi trova una cosa mobile (812) deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento. |
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Pubblicazione del ritrovamento: Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta. |
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Acquisto di proprietà della cosa
ritrovata: Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione
senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le
circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha
trovata. |
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Equiparazione del possessore o detentore al proprietario: Agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 927 e seguenti al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore (1140). |
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LIBRO IV - delle obbligazioni |
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TITOLO IX - dei fatti illeciti |
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Danno cagionato da animali: Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256; Cod. Pen. 672). |
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LIBRO V - del lavoro |
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TITOLO II - del lavoro nell'impresa |
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CAPO II - dell'impresa agricola |
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Sezione I - disposizioni generali |
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Imprenditore agricolo: È imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo,
selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. |
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Inapplicabilità delle norme sulla registrazione: Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese (2188 e seguenti) non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto e disposto dall'art. 2200. |
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