GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - SERIE
GENERALE - N. 144 DEL 23 GIUGNO 2001 .
MINISTERO DELLA SANITA' - CIRCOLARE 14 MAGGIO 2001 N.
5 .
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 14 AGOSTO 1991 , N. 281
AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME
AI DIRETTORI DEI SERVIZI VETERINARI DEGLI ASSESSORATI ALLA
SANITA'
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE USL
SINDACI DEI COMUNI D'ITALIA
AI DIRETTORI DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI
AL DIRETTORE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
AI PRESIDI DELLE FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARI
AL MINISTERO DELL'INTERNO
AL MINISTERO DELL'AMBIENTE
AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
AL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
AI COMMISSARI DI GOVERNO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
AL COMANDO CARABINIERI N.A.S.
ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI
VETERINARI - F.N.O.V.I.
SINDACATO ITALIANO VETERINARI DI MEDICINA PUBBLICA -
S.I.V.E.M.P.
AL SINDACATO ITALIANO VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI -
S.I.V.E.L.P.
ALLE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE
AL PRESIDENTE DELL'I.S.T.A.T.
La legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo , avviandosi verso il consuntivo del decimo anno ,
offre diversi aspetti di valutazione :
1) nonostante fosse previsto che le regioni dovessero
recepire la legge 14 agosto 1991 , n. 291 "con propria legge entro sei
mesi dall'entrata in vigore" della stessa e cioe' entro il 28 febbraio 1992
, soltanto recentemente si e' registrato il completo adempimento della norma
disposta , nel senso che alcune regioni hanno impiegato otto o nove anni per
realizzare il risultato richiesto;
2) durante i primi anni di applicazione e' stata
sottovalutata l'importanza della legge , probabilmente a motivo del modesto
supporto finanziario di cui la stessa era dotata e considerato che quasi tutti
gli onerosi compiti ricadevano sulle Autorità
territoriali le quali , nel frattempo , lamentavano difficoltà
economiche anche per altre incombenti attività sociali e
si rifugiavamo dietro l'equivoco , allora non chiarito , delle competenze tra i
comuni e le ASL , che in verità si prestavano ad ambigue interpretazioni ;
3) l'eccessiva proliferazione canina , determinata dalla
produzione naturale dei cani liberi e vaganti incontrollabile ed incontrollata
, ha notevolmente incrementato il randagismo.
Questa realtà ha indotto gli amministratori locali a
ricercare soluzioni alternative individuate nell'ipotesi del cosiddetto
"cane di quartiere" . In concerto si tratta di catturare i cani
randagi , curarli , tatuarli , sterilizzarli e rimetterli nello stesso
territorio dal quale sono stati prelevati ; con l'obiettivo che detti cani
hanno la possibilità di sopravvivere , in relazione alla loro notevole capacità
di adattamento e considerato il fatto che la gente del quartiere , non
dovendosi attribuire l'onere della responsabilità della proprietà del cane, si
adopererà per procurare al tradizionale amico dell'uomo i parametri minimi di
convivenza : alimenti e alloggio di
fortuna;
4) Quest'ultima ipotesi, per quanto raccomandata da parte
delle Autorità regionali e nazionali , non appare tuttavia risolutiva, sopratutto
quando il numero dei cani nel quartiere e' rilevante.
Né può essere assoluta come misura definitiva , perché
comunque non consente il raggiungimento dell'obiettivo sancito dalla legge in
parola , cioè l'eliminazione del randagismo : essa rappresenta tuttavia un
rimedio necessario , ma temporaneo per evitare il dilatare del fenomeno ;
5) Dal 1995 , dopo circa quattro anni di disattenzione
quasi generalizzata che ha provocato il sopraenunciato incremento del randagismo
canino , fortemente incidente nel determinismo del degrado igienico -
ambientale , si e' assistito ad un graduale miglioramento della situazione in
relazione all'efficacia dei positivi esempi posti in essere da alcune
amministrazioni regionali ed in rapporto all'aumento del finanziamento della
legge, cui e' corrisposto un altrettanto valido impegno economico delle regioni
;
6) da un'indagine conoscitiva , effettuata sulla base dei
dati economici disponibili al 31 dicembre 1998 , emergono i seguenti significativi
risultati :
A. il finanziamento statale interamente ripartito fra le
regioni e le province autonome dal 1991 al 1998 corrisponde a lire 41.725
milioni , di cui e' stato utilizzato e speso il 30% circa , pari a lire 12.512
milioni ;
B. il finanziamento regionale complessivamente messo a
disposizione per le attività concernenti l'applicazione della legge 281/1991
durante lo stesso periodo di otto anni, corrisponde a lire 57,885 milioni di
cui e' stato utilizzato e speso il 92% circa , pari a lire 53.148 milioni;
C) i 65.660 milioni di lire complessivamente utilizzati e
spesi nel periodo 1991-1998 sono stati così impiegati:
l'81,7% circa , pari a lire 53.660 milioni , e' stato
impiegato per la costruzione , la ristrutturazione e la gestione dei canili
nonché per il mantenimento dei numerosi cani randagi ivi rifugiati;
il restante 18,3% circa , pari a L. 12.000 milioni e'
stato impiegato per corrispondere alle esigenze delle attività di seguito
indicate con i relativi importi :
a) anagrafe canina lire 2.300 milioni,
b) cattura , trasporto e sterilizzazione dei cani lire
2.500 milioni;
c) strutture ambulatoriali utilizzate per la sterilizzazione
dei cani lire 2.700 milioni;
d) convenzioni con associazioni per soccorso, cura degli
animali e per sterilizzazione delle colonie feline lire 2.000 milioni;
e) indennizzi per danni causati dei cani randagi lire
12.500 milioni;
f) programma di educazione e formazione lire 1000 milioni.
Soprattutto quest'ultima voce (punto f) appare carente ,
ma si ha motivo di ritenere che l'attività degli anni 1999 e 2000, durante i
quali i finanziamenti statali oltre ad incrementarsi di altri L. 5.200 milioni
hanno registrato una più larga percentuale di utilizzazione faccia registrare
risultati più favorevoli e ciò anche in relazione agli ulteriori finanziamenti
regionali ed al recepimento dei concetti operativi affermati con l'atto di indirizzo
e coordinamento della Conferenza unificata :
provvedimento 18 marzo 1999 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 14 aprile 1999 n. 87, serie generale;
7) in tale provvedimento sono indicati gli obiettivi
prioritari della legge che si coglie l'occasione per riaffermare , perché costituiscono
ancora oggi punti irrinunciabili della complessa ed impegnativa programmazione
rivolta alla tutela degli animali d'affezione:
l'anagrafe dei cani corrisponde all'esigenza nazionale
della massima trasparenza ai fini anche di consentire l'immediata identificazione
di tutti i cani del territorio per le esigenze sanitarie e pertanto deve essere
realizzata , come organi da ogni parte del territorio e' stato accettato , con
i più moderni criteri informatici e quindi con l'uso del microchip leggibile da
ogni appropriato sito nazionale, attraverso l'utilizzazione avvolgente dell'informatica
offerta da "internet";
la sterilizzazione dei cani randagi nell'ambito di
strutture organizzative delle ASL o attraverso convenzioni con ambulatori privati
o liberi professionisti, adeguatamente coinvolti in questa operazione , dovrà
tradursi in un intervento socio-ambientale di grande efficacia , quasi un
risveglio di cultura basata su principi e comportamenti di autentica civiltà.
Gli interventi di sterilizzazione vanno stimolati anche relativamente ai cani
di proprietà per evitare il proliferare della popolazione canina che non sempre
trova accoglienza nel rapporto di coabitazione uomo-cane, rapporto ormai
ineludibile per le sue implicazioni sanitarie, sociali, etologiche, alimentari
e di responsabilità del detentore verso la società organizzata;
la prevenzione del randagismo , alla quale va rivolta la
massima attenzione utilizzando tutte le forme e le strutture sopra descritte ,
oltre che come necessità di tutela igienico- ambientale , va anche considerata
come deterrente all'abbandono ed al maltrattamento dei cani nonché per
contrastare l'uso dei cani randagi stessi per attività che non si fa sforzo a
definire delinquenziali ;
8) ogni anno , in occasione della riunione tecnica
organizzata presso questo Ministero della sanità ai fini di valutare il
consuntivo dell'attività svolta sul territorio , con riferimento all'utilizzazione
del finanziamento statali dell'anno precedente ed ai fini della determinazione
dello stesso per l'anno in corso
sulla base dei criteri indicati dal decreto ministeriale
29 dicembre 1992 , alcuni rappresentanti regionali hanno lamentato l'incongruità
del criterio di ripartizione , giudicato prevalentemente ancorato a dati
teorici , mentre si e' auspicata una revisione dello stesso. Nella riunione dei
rappresentanti tecnici regionali , realizzata il 20 marzo 2991 , si e'
sottoposta alla valutazione degli stessi il nuovo criterio di ripartizione , da
tutti condiviso , di seguito riportato:
il finanziamento nazionale , previsto a regime di lire
2.600 milioni , continuerà ad essere ripartito secondo i parametri del citato
decreto , mentre la parte eccedente che ha integrato il finanziamento stesso
(lire 4.400 milioni per il 2001 , lire 3.400 milioni per il 2002 e lire 3.400
milioni per il 2003) sarà ripartita , previa l'emanazione di un nuovo decreto
di concerto con il Ministero del tesoro e sentita la Conferenza Stato - regioni,
facendo riferimento a progetti-obiettivi di livello regionale.
Detti progetti devono in parte essere finanziari da
ciascuna regione , la quale ne curerà gli aspetti organizzativi, operativi,
della responsabilità di spesa e di garanzia del risultato che può anche essere
conseguito in un periodo biennale o triennale .
In merito ai criteri riguardanti la gestione dei canili
comunali, in considerazione dell'articolo 2, comma 11 , e dell'articolo 4, comma
1 della legge n. 281 , nonché della recente pronuncia interpretativa del
Consiglio di Stato (NRG 5022/1999) secondo la quale la legge 281/1991 non
intende attribuire una riserva esclusiva, nelle convenzioni concesse dai comuni
alle associazioni animaliste nella gestione dei canili e dei rifugi, vengono
assunte le seguenti considerazioni : nel rispetto delle affermazioni del Consiglio
di Stato e ferma restando l'assunzione in proprio , da parte dei comuni dei
relativi oneri di legge , si ritiene che la legge n. 281/1991 debba essere
interpretata considerando i principi generali stabiliti dall'articolo 1 , secondo
il quale "lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali da
affezione , condanna gli atti di crudeltà contro di essi , i maltrattamenti ed
il loro abbandono , al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e
animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente". Partendo da tale
considerazione , il criterio dell'economicità che legittima la scelta della concessione
della gestione dei canili da parte dei comuni , non deve essere valutato
unicamente come criterio economico ma deve essere inteso in riferimento al
citato articolo 1 , in sostanza l'economicità deve essere riferita non
solamente a chi garantisce i minori costi di gestione dei canili ma soprattutto
a chi garantisce anche il benessere degli animali . Il benessere animale dei cani
randagi riguarda sia le loro condizioni di vita nelle strutture che li ospitano
che le attività dirette al loro affidamento e al relativo controllo . Pertanto
l'articolo 2 , comma 11 e l'articolo 4 , comma 1 , della legge 281 devono
essere intesi nel senso che le convenzioni per la gestione dei canili e dei
rifugi devono essere concesse prioritariamente alle associazioni o agli enti
aventi finalità di protezione degli animali .
Roma 14 maggio 2001
IL MINISTRO : VERONESI