Ministero industria commercio e artigianato
Circolare
Linee guida relative al principio della dichiarazione della quantità degli
ingredienti (art.
ETICHETTATURA
a) gli edulcoranti e lo zucchero alle
condizioni previste all'allegato II, parte II, del decreto n.
b) le vitamine e i sali minerali oggetto di
etichettatura nutrizionale ai sensi del decreto legislativo n.
c) i prodotti alimentari ai quali non ancora
si applica la direttiva n.
d) i prodotti alimentari di cui agli
articoli
A tal fine si richiama l'attenzione degli
organi di controllo, per quanto riguarda i prodotti provenienti da altri Stati
membri o da Paesi non appartenenti all'Unione europea, che le norme di
etichettatura previste dalla direttiva n.
A) qualora l'ingrediente di cui si tratta figuri nella denominazione di vendita (es.: pasta all'uovo, yogurt alle fragole, panettone al cioccolato, cotoletta di merluzzo);
B) qualora la categoria di ingredienti di cui si tratta figuri nella denominazione di vendita (es.: Bastoncini di pesce impanati, torta alla frutta, zuppa di pesce).
Per "categoria di ingredienti" si
intende la designazione generica, il cui uso e' consentito ai sensi
dell'allegato
Se la denominazione di vendita identifica un prodotto composto, senza porre in evidenza alcun ingrediente (es.: torrone) non e' richiesta alcuna indicazione percentuale di ingredienti, mentre nel caso del torrone alle mandorle o alle nocciole e' richiesta l'indicazione della percentuale di mandorle o di nocciole.
Quando nella denominazione di vendita figura un ingrediente composto (es.: la crema nel biscotto alla crema) deve essere indicata la percentuale di tale ingrediente (crema x%). La menzione della farcitura o del ripieno, senza ulteriori specificazioni, tuttavia, non comporta l'obbligo del QUID (es.: biscotto farcito, olive farcite, pasta fresca con ripieno) in quanto nessun ingrediente viene specificato.
Qualora, poi, sia indicato anche un ingrediente dell'ingrediente composto, di esso va indicata altresì la percentuale (es.: wafer con crema alle nocciole: crema alle nocciole x% - nocciole x%).
In tal caso, la percentuale delle nocciole può essere calcolata con riferimento all'ingrediente composto.
Si rilevano sul mercato prodotti alimentari che sono commercializzati con denominazioni di vendita che non fanno riferimento ad alcun ingrediente particolare, quale il "surimi", che e' un prodotto della pesca ottenuto generalmente da merluzzo di Alaska ma anche da altre specie di pesce. Questo prodotto viene generalmente utilizzato quale ingrediente di preparazioni alimentari.
Per la corretta applicazione del QUID occorre riferirsi ai seguenti principi:
Si ritiene altresì utile evidenziare che la messa in evidenza di un ingrediente composto nella denominazione di vendita di un prodotto finito non comporta necessariamente l'obbligo della sua designazione con lo stesso nome nell'elenco degli ingredienti. Esempio: la crema alle nocciole, di cui all'esempio precedente, può figurare,
nell'elenco degli ingredienti dei "wafers con crema di nocciole", sia con il suo nome - crema di nocciole - sia mediante l'elencazione dei singoli ingredienti che la compongono.
Altro esempio: biscotto al cioccolato fondente. Nell'elenco degli ingredienti il cioccolato può figurare sia con la parola "cioccolato fondente" sia mediante l'elencazione dei suoi ingredienti.
Giova tuttavia ricordare che l'ingrediente
composto, quando risulta utilizzato in quantità superiore al
(zucchero, albicocche, ecc.) e con la
menzione del
C) qualora l'ingrediente sia generalmente associate dal consumatore alla denominazione di vendita.
Questa fattispecie trova raramente applicazione, in quanto e' residuale rispetto alle altre previsioni. Pertanto non deve condurre automaticamente ad associare ad ogni denominazione di vendita un ingrediente specifico con la conseguenza di renderlo sempre obbligatorio.
Si riferisce, infatti, a quei prodotti che sono presentati al consumatore con nomi consacrati dall'uso, non accompagnati da denominazioni descrittive. In tal senso, un criterio che consenta di determinare gli ingredienti che possono essere abitualmente associati a detti prodotti e' il riferimento agli ingredienti principali, di particolare valore per la composizione del prodotto e che il consumatore si aspetta comunque di trovare nel prodotto, a condizione però che non rientrino in una delle esenzioni previste.
Due esempi di chiarimento. I biscotti savoiardi sono particolarmente caratterizzati dalla presenza di uova, che il consumatore e' portato ad associare alla denominazione del biscotto, anche se le uova non sono poste in rilievo nell'etichettatura, ma indicate solo nell'elenco degli ingredienti. In tal caso va indicata la percentuale di uova utilizzate.
Lo strudel e' un prodotto dolciario nel quale il consumatore si aspetta la presenza di frutta (mela o altro frutto). Se il frutto e' posto in evidenza direttamente dal produttore nell'etichettatura "strudel di mele", non v'e' dubbio che ricorrono le condizioni per la sua indicazione.
Ma anche in mancanza di specifico riferimento l'indicazione della quantità di frutta va menzionata.
Lo stesso vale per le carni in scatola; qualunque sia la denominazione di vendita utilizzata, il consumatore associa al prodotto la presenza di carne, di cui occorrerà fornire la quantità.
L'obbligo invece non sussiste nel caso di prodotti fabbricati essenzialmente o totalmente a partire da un solo ingrediente (es: prodotti di salumeria, polenta, gorgonzola) o da una sola categoria di ingredienti (es.: latticini). Per questi prodotti, se composti anche da altri ingredienti (formaggio alle noci, gorgonzola al mascarpone) l'obbligo dell'indicazione del QUID riguarderà esclusivamente l'ingrediente diverso da quello fondamentale;
d) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia messo in rilievo con parole, immagini o con una rappresentazione grafica.
Tale esigenza si applicherà:
al burro; con panna; alle fragole; con prosciutto,
ovvero con caratteri di dimensione, colore e/o stile diverso per richiamare su di esso l'attenzione dell'acquirente, anche se non figura nella denominazione di vendita.
Ne sono esempi: un prodotto dolciario da forno, con un'immagine o un'illustrazione ben visibile, che pone in evidenza la presenza di pezzettini di cioccolato;
a) immagine o disegno di una mucca per mettere in rilievo ingredienti di origine lattiero-casearia: latte, burro;
b) pesci una zuppa di pesce o una insalata di mare con la messa in evidenza solo di alcuni (crostacei, aragosta, ecc.): va menzionata la quantità di tutti i pesci evidenziati.
Tale disposizione non va applicata:
a) quando l'immagine rappresenta il prodotto alimentare venduto, ovvero quando una rappresentazione grafica e' destinata a suggerire come preparare il prodotto (illustrazione del prodotto presentato assieme ad altri prodotti che possono accompagnarlo), a condizione che l'illustrazione sia inequivocabile e non metta in evidenza in altro modo il prodotto venduto e/o alcuni dei suoi ingredienti;
b) quando l'immagine rappresenta tutti gli ingredienti del prodotto, senza metterne in rilievo uno. Esempio: rappresentazione grafica di tutte le verdure usate in un minestrone o di tutti i pesci usati in una insalata di mare o delle specie di frutta in uno yogurt alla frutta;
c) quando si tratta di una preparazione alimentare e la rappresentazione grafica illustra le modalità di preparazione, conformemente alle istruzioni per l'uso;
d) quando l'immagine non e' destinata a enfatizzare la presenza di un ingrediente e rappresenta solo una raffigurazione paesaggistica, quali un campo di frumento o delle spighe sulle confezioni di pasta alimentare o di prodotti da forno;
E) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la denominazione di vendita o per l'aspetto.
Tale disposizione mira a soddisfare le esigenze dei consumatori in quegli Stati membri dove la composizione di certi prodotti e' regolamentata e/o dove i consumatori associano certi nomi ad una composizione specifica. Per questo motivo la gamma di prodotti che può rientrare in questa disposizione e' molto limitata e riguarda esclusivamente quei prodotti che differiscono nella composizione tra un paese e l'altro, ma che sono venduti con lo stesso nome o con nomi similari.
Perché una bibita possa essere denominata "Aranciata" occorre che sia prodotta con una determinata quantità di succo di arancia, che varia da Paese a Paese. Onde evitare che il consumatore possa essere tratto in errore nella scelta del prodotto, in relazione all'ingrediente essenziale, l'indicazione della quantità di succo utilizzato e' obbligatoria. Tale regola, comunque, in Italia, si applica gia da anni e non rappresenta, quindi, una novità.
L'indicazione del QUID non e' obbligatoria nei seguenti casi:
L'art.
a) se un prodotto alimentare solido e' immerso in un liquido di copertura, nell'etichettatura devono figurare la quantita' del prodotto preconfezionato e quella del prodotto sgocciolato;
b) per "liquido di copertura" si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati fra loro anche se congelati, o surgelati: acqua, acqua salata, aceto, succhi di frutta e ortaggi nei casi delle conserve di frutta ed ortaggi, soluzioni di acqua contenente sali, acidi alimentari, zuccheri o altre sostanze edulcoranti.
I prodotti la cui etichettatura comporta l'indicazione della quantita' totale e della quantita' di prodotto sgocciolato, sono esentati dall'obbligo di una dichiarazione quantitativa distinta, in quanto la quantita' dell'ingrediente o della categoria di ingredienti puo' essere dedotta dai pesi indicati.
Esempio: Pesche allo sciroppo (x g - sgocciolato x g).
Quando l'etichettatura dei prodotti
presentati in un liquido di copertura non contemplato nell'art.
Esempio: Tonno all'olio (x g - sgocciolato x g).
Ora mentre per i prodotti di cui all'art.
Nel caso di "ciliegie in alcool o acquavite", poiche' l'elemento caratterizzante e' dato dalle ciliegie e non dall'alcool o dall'acquavite, l'indicazione QUID deve riguardare le ciliegie.
Nel caso di preimballaggi contenenti acquavite di pera Williams e relativa pera, non e' necessario indicare il doppio peso ne' il QUID, perche' la pera e' solo di decorazione, non essendo destinata al consumo.
I formaggi freschi a pasta filata, invece, confezionati in liquido di governo all'origine riportano solo l'indicazione della quantita' di prodotto sgocciolato: per essi non si pone il problema del doppio peso. Si ritiene utile chiarire che non e' prescritto alcun obbligo
di indicazione della quantita'
all'origine, se l'operatore non puo' preparare i preimballaggi a gamme unitarie costanti. L'art.
La dicitura "da vendersi a peso",
non richiesta da alcuna norma, e' superflua, in quanto,
come per qualsiasi altra indicazione obbligatoria, la quantita'
deve, in ogni caso, figurare sull'unita' di vendita all'atto della esposizione
per la vendita a libero servizio, a cura del venditore se non e' stata apposta
dal confezionatore (art.
Per il momento tale disposizione si applica ai succhi e nettari di frutta, alle confetture, gelatine, marmellate e crema di marroni; successivamente ai prodotti di cacao e di cioccolato, quando sara' modificata la direttiva comunitaria.
Tale deroga e' applicabile indipendentemente
dalla presenza o meno sull'etichetta di una rappresentazione grafica. Resta
inteso che l'etichettatura deve essere conforme alle disposizioni relative all'uso del termine "aroma" (art.
La deroga non e' limitata agli aromi; si applica ad ogni ingrediente (o categoria di ingredienti) utilizzato in piccole dosi per aromatizzare un prodotto alimentare (per esempio aglio, piante ed erbe aromatiche o spezie in qualsiasi prodotto utilizzati, bevande analcoliche di the', vini e vini liquorosi nei prodotti di salumeria).
Il concetto di "piccole dosi" va valutato in relazione all'ingrediente utilizzato e al suo potere aromatizzante (per esempio: patatine al gusto di gamberetti, pomodori pelati con foglia di basilico, caramella al limone, maionese al limone, risotto allo zafferano o al tartufo).
Si ritiene utile precisare che il
regolamento CEE del Consiglio n.
Taluni prodotti costituiti da due o piu' ingredienti
sono posti in vendita con l'indicazione in etichetta delle rispettive quantita', pur costituendo un'unica unita'
di vendita. In tal caso non e' richiesta anche l'indicazione del QUID. Ne e' esempio lo yogurt ai cereali, di cui sono indicate le quantita' di
yogurt (
Tale disposizione prevede l'esenzione dell'obbligo di indicare il QUID ne casi in cui la quantita' di un ingrediente indicato nel nome di un prodotto alimentare non influenza la decisione del consumatore di acquistare o meno il prodotto ovvero un prodotto invece che un altro analogo. E' il caso di prodotti fabbricata essenzialmente a partire dall'ingrediente o dalla categoria di ingredienti citati in denominazione.
L'esenzione si applica anche quando la stessa denominazione e' ripetuta su piu' parti dell'imballaggio del prodotto. Non si applica invece se il nome dell'ingrediente e' messo in rilievo e in particolare quando figura in un punto diverso dalla denominazione di vendita, fra le indicazioni che attirano l'attenzione dell'acquirente sulla presenza di tale ingrediente. Ne sono esempi:
Liquori di frutta; Concentrato di pomodoro; Pasta di semola di grano duro;
Passata di pomodoro; Gelati di ....... o a .......; Pasta di acciughe;
Cereali per la prima colazione.
Anche nel caso di formaggi fusi, che sono prodotti a partire da formaggi ed altri ingredienti lattieri e la cui etichettatura non pone in evidenza la presenza di un particolare tipo di formaggio, opera l'esenzione dall'obbligo del QUID.
Il QUID non e' richiesto, cioe', nel caso dei seguenti ingredienti, utilizzati allo stato di:
a) miscugli di frutta o ortaggi;
b) miscugli di spezie o di piante aromatiche, in cui nessun ingrediente abbia una predominanza di peso significativa.
Modalita' di indicazione della quantita'.
L'indicazione della quantita' degli ingredienti trasformati puo' essere accompagnata da diciture quali "equivalente crudo/fresco/all'origine", che aiuterebbero il consumatore a confrontare prodotti analoghi, nei quali gli ingredienti sono incorporati in stati fisici diversi.
Nel caso di "tonno all'olio d'oliva", ad esempio, essendo il tonno utilizzato previa cottura, la formulazione potrebbe essere la seguente: "Tonno cotto x%, equivalente a ... g di tonno crudo".
Anche nel caso delle carni in scatola, essendo la carne utilizzata previa cottura, la formulazione potrebbe essere la seguente: "carni bovine cotte x% equivalente a ... g di carne cruda".
Le quantita' indicate nell'etichettatura designano la quantita' media dell'ingrediente o della categoria di ingredienti da citare.
Per quantita' media dell'ingrediente o della categoria di ingredienti si intende la quantita' dell'ingrediente o della categoria di ingredienti ottenuta rispettando la ricetta e la buona pratica di fabbricazione, tenendo conto delle variazioni che si producono nel quadro della buona pratica di produzione.
L'indicazione del QUID deve accompagnare il nome dell'ingrediente nella denominazione del prodotto o nell'elenco degli ingredienti. Per prodotti esentati dall'obbligo dell'indicazione degli ingredienti, la quantita' deve figurare necessariamente nella denominazione di vendita.
Qualora tale indicazione debba accompagnare la denominazione di vendita, si evidenzia che non sono previste particolari modalita' di indicazione oltre quanto espressamente detto. Se la denominazione di vendita e' ripetuta piu' volte, detta indicazione puo' essere fornita una sola volta e non necessariamente sulla facciata principale, purche' riportata in maniera visibile e chiaramente leggibile.
Restano valide le disposizioni che prevedono
diverse modalita' di indicazione
della presenza dell'ingrediente rispetto al prodotto finito. Esempio: gli
zuccheri nelle confetture di cui al decreto del Presidente della Repubblica
Nel caso di ingredienti concentrati o disidratati, ricostituiti al momento della fabbricazione del prodotto finito, il QUID puo' essere indicato in funzione del peso dell'ingrediente prima della concentrazione o della disidratazione.
Etichettatura nutrizionale.
L'indicazione della quantita' di un ingrediente, che e' anche nutriente ai
sensi del decreto legislativo n.
La dicitura, ad esempio, "ricco di
fibra" comporta l'obbligo dell'etichetta nutrizionale, in
quanto la fibra e' un nutriente contemplato dal decreto n.
Problemi di carattere generale Con
l'occasione si ritiene utile fornire talune informazioni per la corretta
applicazione del decreto legislativo n.
Preimballaggio e preincarto.
La definizione di prodotto preincartato, peraltro non prevista dalla direttiva n.
Sono state segnalate, poi, interpretazioni
eccessivamente soggettive da parte degli addetti alla vigilanza circa gli
articoli
Occorre prestare attenzione alla definizione di prodotto preconfezionato, che e' molto ampia, nel senso che contempla anche i prodotti parzialmente avvolti da un involucro, purche' tale da dover essere manomesso per poter accedere al prodotto. A tal fine puo' costituire valida alternativa alla sigillatura qualsiasi sistema di chiusura autodistruggente all'atto dell'apertura dell'involucro o del contenitore.
Quando il legislatore ha voluto apportare, sia in ambito nazionale che in ambito comunitario, una deroga a tale principio l'ha espressamente prescritta, per cui la chiusura ermetica va richiesta solo nei casi prescritti (es.: pasta alimentare, alimenti surgelati, oli).
Per quanto riguarda gli oli, in particolare,
giova evidenziare che essi vanno venduti al consumatore conformemente a quanto
prescritto dall'art.
Dicitura del lotto.
La direttiva CEE relativa al lotto e' una
direttiva a se' stante, che completa la direttiva n.
Cio' comporta che, quando viene
richiesta in specifiche direttive e nelle relative norme di attuazione
nazionali l'indicazione del lotto oltre alle altre indicazioni previste dalla
direttiva n.
Nel caso, ad esempio, degli alimenti
surgelati destinati al consumatore, di cui al decreto legislativo n.
Il fatto che in tale articolo siano elencate tutte le indicazioni di etichettatura non significa che lotto e data di scadenza debbano figurare sempre e comunque. La norma va applicata in conformita' ai principi generali previsti dal detto decreto e cioe':
se il prodotto e' destinato al consumatore e' richiesta l'indicazione della data di scadenza e, di conseguenza, non e' richiesta quella del lotto;
se il prodotto, invece, non e' destinato al
consumatore, e' richiesta l'indicazione del lotto e non quella della data di
scadenza, ai sensi dell'art.
Involgente protettivo.
L'art.
In tale articolo sono riportati taluni esempi di prodotti che non rientrano, per loro natura, nel concetto di tara, quali i budelli degli insaccati, lo spago e la corda che avvolge taluni formaggi come il provolone, o l'incarto dei formaggi molli "nonche' ogni altro involgente similare". In tale categoria di involgenti rientrano il cryovac e l'alluminio destinati ad avvolgere prosciutti cotti o crudi disossati, mortadelle ed altri salumi interi nei quali tali prodotti vengono posti prima della pastorizzazione, nonche' la paraffina, generalmente usata su taluni formaggi.
Si precisa, pertanto, che l'elencazione dei materiali e dei prodotti suddetti e' solo esemplificativo.
Si ritiene utile evidenziare, poi, che la
definizione di involgente protettivo e' data solo ed
esclusivamente per definire il concetto di tara, mentre il prodotto posto in un
involucro e' un preimballaggio o un preincarto, secondo i casi, ai sensi dell'art.
Controllo della quantita' nominale.
Al riguardo si ritiene utile precisare
anzitutto che non sussiste alcuna relazione tra marchio CEE e gamme
disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n.
Infatti il marchio CEE altro non e' che la dichiarazione di conformita' delle modalita' di confezionamento dei prodotti alle disposizioni previste
dalla legge n.
Il sistema di gamme previsto a livello comunitario e' opzionale (eccetto per i vini, l'alcool, le acqueviti, i liquori, gli amari e le altre bevande spiritose), nel senso che, oltre ai valori previsti, e' possibile servirsi anche di altri. Pertanto, qualora manchi, come ad esempio per i gelati o i formaggi freschi, la gamma nazionale obbligatoria, l'indicazione del marchio CEE non comporta l'obbligo di indicare la quantita' secondo la gamma opzionale comunitaria.
Le gamme obbligatorie di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n.
a) il controllo sui prodotti confezionati a
gamme unitarie costanti (decreto-legge
b) la quantita'
indicata in etichetta e' quella determinata all'origine ed e' un valore medio
per i prodotti confezionati a gamme unitarie costanti; il controllo, pertanto,
va normalmente effettuato all'origine. Quando nelle
fasi commerciali viene rilevato uno scarto in meno sul
singolo preimballaggio, il prodotto e' da ritenersi
conforme se tale scarto e' nei limiti previsti dall'art.
c) gli scarti in meno (tolleranze) sui
contenuti degli imballaggi preconfezionati, previsti all'art.
d) ai prodotti, che sono stati confezionati
a gamme di peso variabili, si applicano le tolleranze tuttora valide previste
all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica n.
e) l'art.
f) in riferimento a
quanto previsto all'art.
g) per i prodotti cotti o precotti, che sono confezionati prima della cottura, per la determinazione della quantita' occorre tener conto anche del liquido di cottura. Poiche' la quantita' menzionata nella etichettatura e' determinata all'atto del confezionamento, il relativo controllo deve tenerne conto. Si ritiene che in tal caso l'acquirente vada adeguatamente informato che la quantita' menzionata in etichetta contempli non solo la parte camea, ma anche il liquido gelatinoso.
Tale informazione va riportata in un punto evidente dell'etichetta, perche' possa essere percepita immediatamente dall'acquirente;
h) i prodotti della pesca congelati,
destinati alla vendita ai sensi dell'art.
Ingredienti.
Il corretto esame dell'elenco degli ingredienti e del suo ordine ponderale decrescente puo' essere effettuato solo verificando all'origine la loro utilizzazione.
Lingua.
Le indicazioni
obbligatorie di cui all'art.
Al riguardo si precisa che la direttiva CE
n.
Il fatto che nel decreto legislativo siano
prescritti alcuni oneri di etichettatura a carico dei
prodotti destinati all'industria (art.
Le esigenze prescritte all'art.
Abrogazioni.
Un problema sollevato da piu' parti riguarda l'uso di insegne o tabelle da esporre, a vario titolo, all'esterno dei negozi o nei negozi stessi per informare il consumatore della vendita di "carni fresche", di "carni congelate" o di "carni scongelate" con l'indicazione della specie animale, o di altri alimenti, al solo scopo di richiamare l'attenzione dei consumatori sulla diversa natura dei prodotti in vendita in detti negozi.
Al riguardo si precisa che l'art.
Fermo restando, quindi, l'obbligo di
riportare sui prodotti esposti per la vendita la
denominazione di vendita accompagnata dall'eventuale trattamento al quale sono
stati sottoposti o allo stato fisico in cui si trovano, l'esposizione sui muri
o sulle pareti di dette tabelle o insegne e' da ritenersi de facto abrogata
dall'art.
Grappa.
L'art.
In altri termini e' consentita la denominazione di "Grappa dei Colli Orientali del Friuli" ma non quella di "Grappa dei Colli Orientali del Friuli DOC", di "Grappa di Barbera" ma non "Grappa di Chianti DCCG".