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CAMPIONAMENTO DI ALIMENTI

 

Può essere effettuato principalmente per

 

         valutare la conformità dell’alimento alle norme vigenti (esami chimici per presenza o quantità additivi, batteriologico in caso siano presenti limiti di legge)

         valutare la qualità igienica dell’alimento (limiti batteriologici di riferimento)

         valutare la commestibilità di un alimento

 

D.LGS 3/3/93, N.123 art. 4 Particolari tipologie di alimenti e modalità di analisi

 

Controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili

 

         accertamenti su un'aliquota del campione

         in caso di non conformità, avviso all'interessato comunicando il luogo, il giorno e l'ora in cui le analisi vanno ripetute

         un'altra aliquota a disposizione per un'eventuale perizia ordinata dall'autorità giudiziaria

 

Campionamento di alimenti deteriorabili

 

         si prelevano 4 aliquote, di cui una deve essere lasciata al detentore, tre vanno al laboratorio e sono destinate una alla prima analisi, una ad eventuale ripetizione delle analisi per i parametri non conformi e l'ultima a disposizione dell'Autorità Giudiziaria

         il laboratorio deve procedere ad una prima analisi, per poi ripeterla eventualmente, in caso di non conformità e limitatamente ai parametri non conformi, previo avviso all'interessato

         Se l'alimento sottoposto a campionamento è altamente deteriorabile, il laboratorio può decidere che l'analisi non è comunque ripetibile:il campione viene sottoposto ad "analisi unica", sempre previo avviso all'interessato.

 

Controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili

L'art. 4 prevede quindi importanti novità

 

         l'istituzione di una "preanalisi", svolta senza le garanzie del contraddittorio per le parti interessate, rivolta ad accertare la "conformità " dell'alimento sottoposto ad analisi

         l'abrogazione della revisione d'analisi, sostituita da una sola analisi irripetibile per la quale sono previste precise "garanzie di contraddittorio”

         non è più prevista l’aliquota per il produttore

 

 

IN CASO DI DUBBIO SULLA DETERIORABILITÀ

 

 

         Campionare un'aliquota aggiuntiva, da destinarsi all'accertamento della deteriorabilità da parte del laboratorio (5 aliquote in tutto)

         l’accertamento della deteriorabilità da parte del laboratorio è previsto soltanto ed esclusivamente per i prodotti  alimentari di cui all’art 1, lettera c) del D.M. 16/12/1993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


In caso la non conformità non venga confermata

 

         mantenimento del sequestro amministrativo dell’intera partita (se il campione era stato prelevato da partita sospetta) e assunzione di provvedimenti riferiti ai rilievi ispettivi visivi od organolettici (obbligo trasformazione industriale con eventuale trattamento di bonifica, destinazione ad uso non alimentare o eventuale denuncia alla Magistratura per fatti indipendenti dal riscontro microbiologico);

         dissequestro della partita (se sottoposta a sequestro) e liberalizzazione commerciale dell’alimento (qualora non sussistano altri elementi di valutazione negativi).

         In caso di  campionamenti ufficiali non accompagnati dal sequestro dell’intera partita, il riscontro di positività nella “preanalisi” non confermate dall’analisi ufficiale deve far ritenere sospette le partite successive prodotte in analoghe condizioni ambientali.

 

 

 

Campionamento di alimenti non deteriorabili

         Vanno prelevate 4 aliquote: una da lasciare al detentore, 3 per il laboratorio, destinate rispettivamente alla prima istanza, alla revisione, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria; oppure

         5 aliquote, di cui una destinata al produttore se diverso dal detentore

         in caso di non conformità alla analisi di prima istanza, è prevista, a richiesta dell'interessato, l'analisi di revisione presso l'Istituto Superiore di Sanità.

 

Campionamento per esami chimici

         si fa riferimento al campionamento di sostanze non deteriorabili per controlli microbiologici

 

GLI ALIMENTI DETERIORABILI D.M. 16/12/93

         Alimenti preconfezionati destinati al consumatore, riportanti la data di scadenza ("da consumarsi entro...") con periodo di vita commerciale inferiore a 90 giorni.

         Prodotti a base di carne che non hanno subito trattamento completo ai sensi del DPR 194/88 e presentino

 

1) aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2;

oppure 2) aW superiore a 0,91;

oppure 3) pH uguale o superiore a 4,5;

 

GLI ALIMENTI DETERIORABILI

 

Alimenti sfusi o preincartati, non congelati nè trattati in modo da determinare la conservazione per periodi superiori a 90 giorni, costituiti in tutto o in parte da:

 

         latte;

         derivati del latte (crema di latte, formaggi freschi spalmabili, formaggi freschi a pasta filata, latticini freschi, formaggi molli senza crosta, formaggi molli con crosta a stagionatura inferiore a 60 giorni, formaggi erborinati);

         carni fresche e preparazioni gastronomiche a base di carni fresche;

         prodotti della pesca freschi e preparazioni gastronomiche a base di prodotti della pesca;

         prodotti d'uovo, freschi o pastorizzati, e preparazioni gastronomiche a base di prodotti d'uovo;

         prodotti ortofrutticoli freschi, refrigerati e non;

         paste fresche con ripieno destinate ad essere vendute sfuse.

 

 

L’ANALISI DI REVISIONE E’ regolamentata dall’ art. 19 del DPR 327/80

 

         In caso di non conformità all’analisi chimica o microbiologica (alimenti non deterioriabili) l’interessato può richiedere che venga effettuata, all’Istituto Superiore di Sanità, un’analisi di revisione

         Le istanze debbono indicare il numero e la data del verbale di prelevamento e contenere l’eventuale nomina di un difensore di fiducia

         La tariffa è di Lit. 1.100.000 (€ 568,10), senza alcuna distinzione in merito alla natura delle violazioni. L’importo dovrà essere versato tramite c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Roma

         Una cedola del modulo di c/c utilizzato dovrà essere inviata all’Istituto Superiore di Sanità unitamente all’istanza di revisione.

         Il D.P.R. 21/9/94 n.754 ha previsto che gli importi versati vengano definitivamente incamerati, senza più procedersi, in alcun caso, al rimborso degli stessi. Quindi, anche in caso di esito favorevole, la somma versata non verrà più restituita.

 

ALCUNE PRECISAZIONI

         Se l’organo di vigilanza accerta un reato e sbaglia nella qualificazione giuridica (es. art. 5 al posto di 444 CP) non è grave perché comunque un reato è stato accertato.

         L’errore è irrimediabile se si commette in fase procedurale e se ha effetti a cascata sugli atti successivi (es. prelievo campioni e garanzie per il soggetto). Se si sbaglia in questa fase, non si potrà tenere conto di questo atto (inutilizzabilità) e non si potrà tenere conto di tutti gli atti che ne discendono.

 

IN CASO DI ANALISI NON RIPETIBILE

 

         L’avviso deve essere dato all’interessato (potrà anche essere il produttore in caso di prodotto preconfezionato deperibile), che dev’essere un rappresentante della ditta, comunque qualcuno che può configurarsi come responsabile dell’attività.

         Se si tratta di un dipendente, dovrà essere documentato che costui è appositamente delegato e si impegna ad avvisare l’interessato.

         Nel campionamento di prodotti preconfezionati: avvisare sempre anche il produttore!

 

 

ALCUNE PRECISAZIONI

 

         alcune attività amministrative sono la base di possibili procedimenti penali, ad esempio il campionamento con analisi

         l’art. 223  fa retro-agire ad una fase amministrativa delle garanzie di difesa che normalmente scattano solo nel penale

         i verbali di analisi non ripetibili sono inseriti nel procedimento: hanno da subito il valore di prova

         l’errore nella procedura durante il campionamento e l’analisi è insanabile

         ai controlli ordinari eseguiti in assenza di ipotesi di reato non si applicano le garanzie previste dal codice di procedura penale

         le aliquote del campione dovrebbero essere, orientativamente, non inferiori a 200 gr.

         in caso di richiesta di esame batteriologico e inibenti su alimenti deteriorabili,  prevedere l’invio al laboratorio di due campioni

         Il laboratorio di analisi è tenuto ad  accettare soltanto i campioni prelevati e trasportati correttamente ed accompagnati da verbali compilati in modo regolare.

         Le ricerche di laboratorio devono essere orientate dall’organo di vigilanza che preleva il campione allo scopo di evitare inutili e dispendiose ricerche “a tutto campo”

 

L’efficacia degli interventi di vigilanza non si misura con il numero di campioni quanto dalla capacità  di circoscrivere l’effettiva area di rischio, concentrando risorse ed energie in direzioni coerenti con gli obiettivi di sanità pubblica e garantendo la possibilità di dar corso agli eventuali provvedimenti amministrativi o penali previsti dalle leggi in vigore.

 

IL CAMPIONAMENTO “CONOSCITIVO”

 

         Nel nuovo contesto giuridico il campionamento cosiddetto "conoscitivo", al quale si è spesso ricorso in passato, conserva importanza e significato soltanto se eseguito a cura dell'azienda nell'ambito dei programmi di autocontrollo.

         Non è più accettabile che personale di vigilanza (con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria!), esegua campionamenti conoscitivi "ufficiosi", con rallentamenti ed interferenze con i piani ufficiali di controllo e con scarse possibilità di assumere provvedimenti in caso di irregolarità.

 

Eccezione: piani di campionamento sperimentali organizzati su base regionale o nazionale.