CAMPIONAMENTO DI ALIMENTI
Può essere effettuato
principalmente per
•
valutare la conformità
dell’alimento alle norme vigenti (esami chimici per presenza o quantità
additivi, batteriologico in caso siano presenti limiti di legge)
•
valutare la qualità
igienica dell’alimento (limiti batteriologici di riferimento)
•
valutare la
commestibilità di un alimento
D.LGS 3/3/93, N.123 art.
4 Particolari tipologie di alimenti e modalità di analisi
Controlli
microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili
•
accertamenti su
un'aliquota del campione
•
in caso di non
conformità, avviso all'interessato comunicando il luogo, il giorno e l'ora in
cui le analisi vanno ripetute
•
un'altra aliquota a
disposizione per un'eventuale perizia ordinata dall'autorità giudiziaria
Campionamento di alimenti deteriorabili
•
si prelevano 4
aliquote, di cui una deve essere lasciata al detentore, tre vanno al
laboratorio e sono destinate una alla prima analisi, una ad eventuale
ripetizione delle analisi per i parametri non conformi e l'ultima a
disposizione dell'Autorità Giudiziaria
•
il laboratorio deve
procedere ad una prima analisi, per poi ripeterla eventualmente, in caso di non
conformità e limitatamente ai parametri non conformi, previo avviso
all'interessato
•
Se l'alimento sottoposto
a campionamento è altamente deteriorabile, il laboratorio può decidere che
l'analisi non è comunque ripetibile:il campione viene sottoposto ad
"analisi unica", sempre previo avviso all'interessato.
Controlli
microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili
L'art. 4 prevede
quindi importanti novità
•
l'istituzione di una
"preanalisi", svolta senza le garanzie del contraddittorio per le
parti interessate, rivolta ad accertare la "conformità "
dell'alimento sottoposto ad analisi
•
l'abrogazione della
revisione d'analisi, sostituita da una sola analisi irripetibile per la quale
sono previste precise "garanzie di contraddittorio”
•
non è più prevista
l’aliquota per il produttore
IN CASO DI DUBBIO SULLA DETERIORABILITÀ
•
Campionare un'aliquota
aggiuntiva, da destinarsi all'accertamento della deteriorabilità da parte del
laboratorio (5 aliquote in tutto)
•
l’accertamento della
deteriorabilità da parte del laboratorio è previsto soltanto ed esclusivamente
per i prodotti alimentari di cui all’art
1, lettera c) del D.M. 16/12/1993

In caso la
non conformità non venga confermata
•
mantenimento
del sequestro amministrativo dell’intera partita (se il campione era stato
prelevato da partita sospetta) e assunzione di provvedimenti riferiti ai
rilievi ispettivi visivi od organolettici (obbligo trasformazione industriale
con eventuale trattamento di bonifica, destinazione ad uso non alimentare o
eventuale denuncia alla Magistratura per fatti indipendenti dal riscontro
microbiologico);
•
dissequestro
della partita (se sottoposta a sequestro) e liberalizzazione commerciale
dell’alimento (qualora non sussistano altri elementi di valutazione negativi).
•
In caso
di campionamenti ufficiali non
accompagnati dal sequestro dell’intera partita, il riscontro di positività
nella “preanalisi” non confermate dall’analisi ufficiale deve far ritenere
sospette le partite successive prodotte in analoghe condizioni ambientali.
Campionamento
di alimenti non deteriorabili
•
Vanno prelevate 4
aliquote: una da lasciare al detentore, 3 per il laboratorio, destinate
rispettivamente alla prima istanza, alla revisione, a disposizione dell'Autorità
Giudiziaria; oppure
•
5 aliquote, di cui una
destinata al produttore se diverso dal detentore
•
in caso di non
conformità alla analisi di prima istanza, è prevista, a richiesta
dell'interessato, l'analisi di revisione presso l'Istituto Superiore di Sanità.
Campionamento
per esami chimici
•
si fa riferimento al
campionamento di sostanze non deteriorabili per controlli microbiologici
GLI
ALIMENTI DETERIORABILI D.M. 16/12/93
•
Alimenti
preconfezionati destinati al consumatore, riportanti la data di scadenza
("da consumarsi entro...") con periodo di vita commerciale inferiore
a 90 giorni.
•
Prodotti a
base di carne che non hanno subito trattamento completo ai sensi del DPR 194/88
e presentino
1) aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2;
oppure
2) aW superiore a 0,91;
oppure
3) pH uguale o superiore a 4,5;
GLI
ALIMENTI DETERIORABILI
Alimenti sfusi o
preincartati, non congelati nè trattati in modo da determinare la conservazione
per periodi superiori a 90 giorni, costituiti in tutto o in parte da:
•
latte;
•
derivati del latte (crema di latte, formaggi freschi
spalmabili, formaggi freschi a pasta filata, latticini freschi, formaggi molli
senza crosta, formaggi molli con crosta a stagionatura inferiore a 60 giorni,
formaggi erborinati);
•
carni fresche e preparazioni gastronomiche a base di
carni fresche;
•
prodotti della pesca freschi e preparazioni
gastronomiche a base di prodotti della pesca;
•
prodotti d'uovo, freschi o pastorizzati, e
preparazioni gastronomiche a base di prodotti d'uovo;
•
prodotti ortofrutticoli freschi, refrigerati e non;
•
paste fresche con ripieno destinate ad essere vendute
sfuse.
L’ANALISI DI REVISIONE E’ regolamentata dall’ art. 19 del DPR 327/80
•
In caso di
non conformità all’analisi chimica o microbiologica (alimenti non
deterioriabili) l’interessato può richiedere che venga effettuata, all’Istituto
Superiore di Sanità, un’analisi di revisione
•
Le istanze
debbono indicare il numero e la data del verbale di prelevamento e contenere
l’eventuale nomina di un difensore di fiducia
•
La tariffa
è di Lit. 1.100.000 (€ 568,10), senza alcuna distinzione in merito alla natura
delle violazioni. L’importo dovrà essere versato tramite c/c postale intestato
alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Roma
•
Una cedola
del modulo di c/c utilizzato dovrà essere inviata all’Istituto Superiore di
Sanità unitamente all’istanza di revisione.
•
Il D.P.R.
21/9/94 n.754 ha previsto che gli importi versati vengano definitivamente
incamerati, senza più procedersi, in alcun caso, al rimborso degli stessi.
Quindi, anche in caso di esito favorevole, la somma versata non verrà più
restituita.
ALCUNE PRECISAZIONI
•
Se
l’organo di vigilanza accerta un reato e sbaglia nella qualificazione giuridica
(es. art. 5 al posto di 444 CP) non è grave perché comunque un reato è stato
accertato.
•
L’errore è
irrimediabile se si commette in fase procedurale e se ha effetti a cascata
sugli atti successivi (es. prelievo campioni e garanzie per il soggetto). Se si
sbaglia in questa fase, non si potrà tenere conto di questo atto (inutilizzabilità)
e non si potrà tenere conto di tutti gli atti che ne discendono.
IN CASO DI ANALISI NON
RIPETIBILE
•
L’avviso
deve essere dato all’interessato (potrà anche essere il produttore in caso di
prodotto preconfezionato deperibile), che dev’essere un rappresentante della
ditta, comunque qualcuno che può configurarsi come responsabile dell’attività.
•
Se si
tratta di un dipendente, dovrà essere documentato che costui è appositamente
delegato e si impegna ad avvisare l’interessato.
•
Nel
campionamento di prodotti preconfezionati: avvisare sempre anche il produttore!
ALCUNE PRECISAZIONI
•
alcune attività
amministrative sono la base di possibili procedimenti penali, ad esempio il
campionamento con analisi
•
l’art. 223 fa retro-agire ad una fase amministrativa delle
garanzie di difesa che normalmente scattano solo nel penale
•
i verbali di analisi
non ripetibili sono inseriti nel procedimento: hanno da subito il valore di
prova
•
l’errore nella
procedura durante il campionamento e l’analisi è insanabile
•
ai controlli ordinari
eseguiti in assenza di ipotesi di reato non si applicano le garanzie previste
dal codice di procedura penale
•
le aliquote del
campione dovrebbero essere, orientativamente, non inferiori a 200 gr.
•
in caso di richiesta di
esame batteriologico e inibenti su alimenti deteriorabili, prevedere l’invio al laboratorio di due
campioni
•
Il laboratorio di
analisi è tenuto ad accettare soltanto i
campioni prelevati e trasportati correttamente ed accompagnati da verbali
compilati in modo regolare.
•
Le ricerche di
laboratorio devono essere orientate dall’organo di vigilanza che preleva il
campione allo scopo di evitare inutili e dispendiose ricerche “a tutto campo”
L’efficacia degli interventi di vigilanza
non si misura con il numero di campioni quanto dalla capacità di circoscrivere l’effettiva area di rischio,
concentrando risorse ed energie in direzioni coerenti con gli obiettivi di
sanità pubblica e garantendo la possibilità di dar corso agli eventuali
provvedimenti amministrativi o penali previsti dalle leggi in vigore.
IL
CAMPIONAMENTO “CONOSCITIVO”
•
Nel nuovo contesto
giuridico il campionamento cosiddetto "conoscitivo", al quale si è
spesso ricorso in passato, conserva importanza e significato soltanto se
eseguito a cura dell'azienda nell'ambito dei programmi di autocontrollo.
•
Non è più accettabile
che personale di vigilanza (con qualifica di Ufficiale di Polizia
Giudiziaria!), esegua campionamenti conoscitivi "ufficiosi", con
rallentamenti ed interferenze con i piani ufficiali di controllo e con scarse
possibilità di assumere provvedimenti in caso di irregolarità.
Eccezione: piani di campionamento sperimentali organizzati su base
regionale o nazionale.