Titolo I
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE
DELLA CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITA', PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI
E PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria
necessita' ed urgenza di rafforzare la libera scelta dei consumatori e di
rendere piu' concorrenziali gli assetti di mercato, favorendo anche il
rilancio dell'economia e dell'occupazione;
Ritenuta altresi' la
straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi intesi a
razionalizzare e contenere i livelli di spesa pubblica, nonche' in tema di
entrate e di contrasto all'evasione ed elusione fiscale;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30
giugno 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello
sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Finalita' e ambito di intervento
1. Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e delle Autorita' di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la liberta' di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attivita' imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.
Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore
dei servizi professionali
1. In conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed a
quello di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' al
fine di assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di scelta nell'esercizio
dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le
disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle
attivita' libero professionali e intellettuali:
a) la fissazione di
tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi
parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto,
anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni
professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle
prestazioni;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di
tipo interdisciplinare da parte di societa' di persone o associazioni
tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non puo'
partecipare a piu' di una societa' e che la specifica prestazione deve essere
resa da uno o piu' professionisti previamente indicati, sotto la propria
personale responsabilita'.
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti
l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonche' le eventuali
tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.
3. Le
disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che
contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con
l'adozione di misure a garanzia della qualita' delle prestazioni
professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a
decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal
comma 1 sono in ogni caso nulle.
Art. 3.
Regole di tutela della concorrenza nel settore della
distribuzione commerciale
1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di
tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed
al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari
opportunita' ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' di
assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni
di accessibilita' all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio
nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m),
della Costituzione, le attivita' economiche di distribuzione
commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande, sono
svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri
abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per
l'esercizio di attivita'
commerciali, fatti salvi quelli riguardanti la
tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
b) il
rispetto di distanze minime obbligatorie tra attivita' commerciali
appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni
quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi
commerciali;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato
predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale
sub regionale;
e) la fissazione di divieti generali ad effettuare
vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal
diritto
comunitario;
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le
limitazioni di ordine temporale allo svolgimento di vendite promozionali
di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali.
2. Sono
fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi
di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali
di disciplina del settore della distribuzione commerciale
incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.
4. Le regioni e gli
enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai
principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.
Art. 4.
Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attivita'
di produzione di pane
1. Al fine di favorire la promozione di un assetto
maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una
piu' ampia accessibilita' dei consumatori ai relativi prodotti,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma
2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2.
L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di
panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attivita' da
presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata
dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai
requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in
atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilita'
dei locali.
3. I comuni e le autorita' competenti in materia
igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.
4. Le
violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai
sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5,
lettera c), e 7, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Art. 5.
Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e)
e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare
attivita' di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione,
di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di
tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, secondo
le modalita' previste dal presente articolo. E' abrogata ogni
norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 e' consentita durante
l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere
effettuata nell'ambito di un apposito reparto, con l'assistenza di uno o
piu' farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti
al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni
a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun
distributore al dettaglio puo' determinare liberamente lo sconto sul prezzo
indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco,
purche' lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia
praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria e'
nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149,
ed ogni altra norma incompatibile.
4. Alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e'
aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'obbligo di chi commercia
all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialita' in
commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del
servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilita' del rivenditore al
dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».
5. Al comma 1
dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le
seguenti parole: «che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge»; al comma 2 del medesimo articolo sono
soppresse le seguenti parole: «della provincia in cui ha sede la societa»; al
comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge e' soppressa la
parola: «distribuzione».
6. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 9 e 10
dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
7. All'articolo 100
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 2 e' sostituito dal
seguente: «2. Le attivita' di distribuzione all'ingrosso di medicinali
e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra
loro
incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale.».
Art. 6.
Deroga al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi
1. Al fine di assicurare agli utenti del servizio taxi una
maggiore
offerta, in linea con le esigenze della mobilita'
urbana,
all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 2
e'
aggiunto il seguente:
«2-bis. Fatta salva la possibilita' di conferire
nuove licenze
secondo la vigente programmazione numerica, i comuni possono
bandire
pubblici concorsi, nonche' concorsi riservati ai titolari di
licenza
taxi, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2,
per
l'assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la
vigente
programmazione numerica. Nei casi in cui i comuni esercitino
la
facolta' di cui al primo periodo, i soggetti di cui all'articolo
7
assegnatari delle nuove licenze non le possono cedere
separatamente
dalla licenza originaria. I proventi derivanti
dall'assegnazione a
titolo oneroso delle nuove licenze sono ripartiti, in
misura non
superiore all'80 per cento e non inferiore al 60 per cento, tra
i
titolari di licenza taxi del medesimo comune che mantengono una
sola
licenza. In ogni caso i titolari di licenza devono esercitare
il
servizio personalmente, ovvero avvalersi di conducenti iscritti
nel
ruolo di cui all'articolo 6, il cui contratto di lavoro
subordinato
deve essere trasmesso all'amministrazione vigilante entro le ore
24
del giorno precedente il servizio. I comuni possono altresi'
rilasciare
titoli autorizzatori temporanei, non cedibili, per
fronteggiare eventi
straordinari.».
Art. 7.
Misure urgenti in materia di passaggi di proprieta' di beni
mobili
registrati
1. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad
oggetto
l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la
costituzione di
diritti di garanzia sui medesimi puo' essere
richiesta anche agli uffici
comunali ed ai titolari degli sportelli
telematici dell'automobilista di cui
all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n. 358, che sono
tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti
diritti di
segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo
motivato
diniego.
2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005,
n. 266, sono abrogati.
Art. 8.
Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilita' civile
auto
1. In conformita' al principio comunitario della concorrenza e alle
regole
sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo
della Comunita'
europea, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' fatto
divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti
di vendita di stipulare
nuove clausole contrattuali di distribuzione
esclusiva e di imposizione di
prezzi minimi o di sconti massimi per
l'offerta di polizze relative
all'assicurazione obbligatoria per la
responsabilita' civile auto.
2. Le
clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o piu'
agenti
assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi
relativi al ramo
responsabilita' civile auto ad una o piu' compagnie
assicurative individuate,
o che impongono ai medesimi soggetti il
prezzo minimo o lo sconto massimo
praticabili ai consumatori per gli
stessi servizi, sono nulle secondo quanto
previsto dall'articolo 1418
del codice civile. Le clausole sottoscritte prima
della data di
entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino
alla
loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.
3.
Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa
restrittiva ai
sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, l'imposizione di
un mandato di distribuzione esclusiva o del
rispetto di prezzi minimi o di
sconti massimi al consumatore finale
nell'adempimento dei contratti che
regolano il rapporto di agenzia di
assicurazione relativamente
all'assicurazione obbligatoria per
responsabilita' civile auto.
Art. 9.
Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei
prodotti
agro-alimentari
1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,
dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
«2-quater. Al fine di
garantire l'informazione al consumatore,
potenziando il sistema della
rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed
al dettaglio dei prodotti
agro-alimentari e migliorandone
l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello
sviluppo economico e il
Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali mettono a
disposizione delle regioni, delle province e dei comuni
il
collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi
afferenti,
secondo le modalita' prefissate d'intesa dai
medesimi
Ministeri.
2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi
pubblici anche
mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula
di
convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti
radio
televisive.».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17
giugno 1996, n.
321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n.
421, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni
pubbliche
interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei
prodotti
agro-alimentari.».
Art. 10.
Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari
1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 118 (Modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali). -
1. Nei contratti di durata puo' essere convenuta la facolta'
di
modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni
di
contratto qualora sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque
modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
deve essere comunicata
espressamente al cliente per iscritto, secondo
modalita' immediatamente
comprensibili, con preavviso minimo di
trenta giorni.
3. Entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta, il cliente ha diritto di
recedere senza penalita' e senza
spese di chiusura e di ottenere, in sede di
liquidazione del
rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente
praticate.
4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano
state
osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci,
se
pregiudizievoli per il consumatore.
5. Le variazioni dipendenti da
modifiche del tasso di riferimento
devono operare, contestualmente e in pari
misura, sia sui tassi
debitori sia su quelli creditori.».
Art. 11.
Disposizioni urgenti in materia di soppressione di
commissioni
1. Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6 della
legge 25
agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle
amministrazioni
titolari dei relativi procedimenti amministrativi.
2. Sono soppresse le
commissioni istituite dagli articoli 4 e 7
della legge 3 febbraio 1989, n.
39. Le relative funzioni sono svolte
rispettivamente dal Ministero dello
sviluppo economico e dalle Camere
di commercio.
3. Della commissione
giudicatrice prevista dall'articolo 1 del
decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
7 ottobre 1993, n. 589, non
possono far parte gli iscritti al ruolo
degli agenti d'affari in
mediazione.
4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e
8
della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono
svolte
rispettivamente dalle Camere di commercio e dal Ministero
dello
sviluppo economico.
5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le
Camere di commercio per
la rilevazione degli usi commerciali non possono far
parte i
rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella
specifica
materia oggetto di rilevazione.
Art. 12.
Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di
trasporto
comunale e intercomunale
1. Fermi restando i principi di universalita', accessibilita'
ed
adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine
di
assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle
connesse
attivita' economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto
dei
cittadini alla mobilita', i comuni possono prevedere che il
trasporto
di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale
e
intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e
per
tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei
necessari
requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di
cui
al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi
forma
a favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo
ferroviario,
portuale o aeroportuale e' comunque tenuto a consentire
l'accesso
allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del
presente
comma da comuni del bacino servito.
2. A tutela del diritto alla
salute, alla salubrita' ambientale ed
alla sicurezza degli utenti della
strada e dell'interesse pubblico ad
una adeguata mobilita' urbana, gli enti
locali disciplinano secondo
modalita' non discriminatorie tra gli operatori
economici ed in
conformita' ai principi di sussidiarieta', proporzionalita' e
leale
cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse
aree
dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche
in
relazione alle specifiche modalita' di utilizzo in particolari
contesti
urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della
circolazione, possono
altresi' essere previste zone di divieto di
fermata, anche limitato a fasce
orarie. Le infrazioni possono essere
rilevate senza contestazione immediata,
anche mediante l'impiego di
mezzi di rilevazione fotografica o
telematica.
Art. 13.
Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici
regionali e
locali e a tutela della concorrenza
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e
del
mercato e di assicurare la parita' degli operatori, le societa',
a capitale
interamente pubblico o misto, costituite dalle
amministrazioni pubbliche
regionali e locali per la produzione di
beni e servizi strumentali
all'attivita' di tali enti, nonche', nei
casi consentiti dalla legge, per lo
svolgimento esternalizzato di
funzioni amministrative di loro competenza,
debbono operare
esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non
possono
svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o
privati,
ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non possono partecipare
ad
altre societa' o enti.
2. Le predette societa' sono ad oggetto sociale
esclusivo e non
possono agire in violazione delle regole di cui al comma
1.
3. Al fine di assicurare l'effettivita' delle precedenti
disposizioni,
le societa' di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi
dalla data di entrata
in vigore del presente decreto le attivita' non
consentite. A tale fine
possono cedere le attivita' non consentite a
terzi ovvero scorporarle, anche
costituendo una separata societa' da
collocare sul mercato, secondo le
procedure del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori dodici
mesi.
4. I contratti conclusi in violazione delle prescrizioni dei
commi 1
e 2 sono nulli.
Art. 14.
Integrazione dei poteri dell'Autorita' garante della concorrenza
e
del mercato
1. Al capo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo
l'articolo 14 sono
inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis (Misure cautelari). - 1. Nei casi di
urgenza dovuta
al rischio di un danno grave e irreparabile per la
concorrenza,
l'Autorita' puo', d'ufficio, ove constati ad un sommario esame
la
sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di
misure
cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del comma l sono
applicabili per
un determinato periodo di tempo e, se necessario ed
opportuno,
possono essere rinnovate.
3. L'Autorita', quando le imprese non
adempiano a una decisione che
dispone misure cautelari, puo' infliggere
sanzioni amministrative
pecuniarie fino al 3 per cento del
fatturato.
«Art.14-ter (Impegni). - 1. Fino alla decisione di
cui
all'articolo l5 che accerta la violazione degli articoli 2 o 3 o
degli
articoli 8l o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare
impegni tali
da far cessare l'infrazione. L'Autorita', qualora
ritenga tali impegni idonei
a far cessare l'infrazione, puo' renderli
obbligatori per le imprese e
chiudere il procedimento senza accertare
l'illecito.
2. L'Autorita' in
caso di mancato rispetto degli impegni resi
obbligatori ai sensi del comma l
puo' irrogare un sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del
fatturato.
3. L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il procedimento se:
a)
si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su
cui si fonda la
decisione;
b) le imprese interessate contravvengono agli impegni
assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle
parti
che sono incomplete inesatte o fuorvianti».
2. All'articolo 15 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il
comma 2, e' aggiunto il
seguente:
"2-bis. L'Autorita', in conformita' all'ordinamento
comunitario,
definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in
virtu'
della qualificata collaborazione prestata dalle
imprese
nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza,
la
sanzione amministrativa pecuniaria puo' essere ridotta in misura
non
superiore alla meta'.».
Art. 15.
Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato
1. All'articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del decreto legislativo
18
agosto 2000, n. 267, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite
dalle
seguenti: «31 dicembre 2007».
Titolo II
MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI,
INTERVENTI
PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E MISURE DI CONTENIMENTO
E
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
Capo I
Misure per la ripresa
degli interventi infrastrutturali
Art. 16.
Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale
1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2
e 3,
del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, a decorrere
dall'anno 2006 l'importo di 60
milioni di euro annui e' corrisposto
ai servizi di trasporto pubblico locale
direttamente dalle regioni
individuate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze,
del 1° marzo 2006, emanato d'intesa con la Conferenza
unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,
senza dover procedere preliminarmente alla corrispondente
riduzione
dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette
regioni.
2. All'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n.
266,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese in
conto
capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro
ricadenti
nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal
patto
di stabilita' interno.».
Art. 17.
ANAS e Ferrovie S.p.A.
1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema
alta
velocita' / alta capacita», per l'anno 2006, e' concesso
un
contributo in conto impianti nel limite massimo di 1.800 milioni
di
euro a favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a societa' del
gruppo.
2. All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n.
266,
come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 marzo 2006,
n.
68, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge
24 marzo
2006, n. 127, le parole: «1.913 milioni» sono sostituite
dalle seguenti:
«2.913 milioni».
Art. 18.
Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile, del
Fondo
nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per
lo
spettacolo
1. La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di
cui
all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come
determinata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
integrata di
30 milioni di euro per l'anno 2006.
2. La dotazione del Fondo
per le politiche sociali di cui
all'articolo 20, comma 8, della legge 8
novembre 2000, n. 328, come
determinata dalla tabella C della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e'
integrata di 300 milioni di euro annui per il
triennio 2006-2008.
3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui
alla legge
30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della
legge
23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 50 milioni di euro
annui
per il triennio 2006-2008.
Capo II
Interventi per le politiche della famiglia, per le
politiche
giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle
pari
opportunita'
Art. 19.
Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili
e
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela
della
famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali,
nonche' per supportare l'Osservatorio nazionale sulla
famiglia, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
istituito un fondo denominato «Fondo
per le politiche della
famiglia», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per
l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno
2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione
culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale,
anche
attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del
diritto
dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al
credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza
del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo
per le politiche giovanili», al quale e' assegnata la somma di
3
milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere
dall'anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e
alle
pari opportunita', presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e'
istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche relative
ai
diritti e alle pari opportunita», al quale e' assegnata la somma di
3
milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere
dall'anno 2007.
Capo III
Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa
pubblica
Art. 20.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n.
67,
come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e'
ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 50 milioni
di euro a
decorrere dall'anno 2007.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con
apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati
i
contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7
agosto
1990, n. 250.
3. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa
di cui
all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come
determinata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta
di
39 milioni di euro per l'anno 2006.
Art. 21.
Spese di giustizia
1. Per il pagamento delle spese di giustizia non e' ammesso il
ricorso
all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che
per gli atti di
notifiche concernenti procedimenti penali.
2. Al pagamento delle spese di
giustizia si provvede secondo le
ordinarie procedure stabilite dalla vigente
normativa di contabilita'
generale dello Stato.
3. Lo stanziamento
previsto in bilancio per le spese di giustizia,
come integrato ai sensi
dell'articolo 1, comma 607, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, iscritto
nell'unita' previsionale di base
2.1.2.1 (capitolo 1360) dello stato di
previsione del Ministero della
giustizia, e' ridotto di 50 milioni di euro
per l'anno 2006, di 100
milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di
euro a decorrere
dal 2008.
4. All'articolo 13 del testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia di giustizia di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono
aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
«6-bis. Per i ricorsi proposti
davanti ai Tribunali amministrativi
regionali e al Consiglio di Stato il
contributo dovuto e' di euro
500; per le istanze cautelari in primo e secondo
grado, per i ricorsi
previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre
1971, n. 1034,
aggiunto dall'articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205,
per
quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto
1990,
n. 241, e per i ricorsi di ottemperanza il contributo dovuto e'
di
euro 250.
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle
disposizioni di cui al comma 6-bis e' versato al bilancio
dello
Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del
Ministero
dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti
il
funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi
regionali.».
5. All'articolo 16 del citato testo unico di
cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo
il comma 1,
e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di omesso o parziale
pagamento del contributo
unificato, si applica la sanzione di cui
all'articolo 71 del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131,
esclusa la detrazione ivi prevista. Del pagamento risponde
il
difensore o, in solido, i difensori costituiti.».
6. All'articolo 1,
comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo le parole: «degli
uffici giudiziari», sono inserite le seguenti
«e allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese riguardanti il
funzionamento del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali».
Art. 22.
Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi
pubblici
non territoriali
1. Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi
intermedi
dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali,
che adottano
contabilita' anche finanziaria, individuati ai sensi
dell'articolo 1, commi 5
e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
con esclusione delle Aziende
sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti
di ricovero e cura a carattere
scientifico, dell'Istituto superiore
di sanita', dell'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco,
degli Istituti
zooprofilattici sperimentali e delle istituzioni scolastiche,
sono
ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti
delle
disponibilita' non impegnate alla data di entrata in vigore
del
presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano
una
contabilita' esclusivamente civilistica, i costi della
produzione,
individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri
6), 7)
e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget
2006,
concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni
di
terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti
dalle
riduzioni di cui al presente comma sono versate da ciascun
ente,
entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello
Stato,
con imputazione al capo X, capitolo 2961.
2. Per le medesime voci
di spesa e di costo indicate al comma 1,
per il triennio 2007-2009, le
previsioni non potranno superare
l'ottanta per cento di quelle iniziali
dell'anno 2006, fermo restando
quanto previsto dal comma 57 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre
2004, n. 311. Le somme corrispondenti alla riduzione
dei costi e
delle spese per effetto del presente comma sono
appositamente
accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30
giugno di
ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con
imputazione
al capo X, capitolo 2961. E' fatto divieto alle
Amministrazioni
vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi
pubblici in cui
gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato
nella
relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni
del
presente articolo.
Art. 23.
Parere del Consiglio Universitario Nazionale
1. Al fine di evitare aggravi di spesa derivanti dall'espressione
di
parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle
procedure
preordinate al reclutamento di professori universitari,
associati e dei
ricercatori, nonche' alla loro conferma in ruolo,
l'articolo 14, comma 4, del
decreto legislativo 6 aprile 2006, n.
164, e' abrogato.
Art. 24.
Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri
1. Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi
speciali, la
misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al
punto 9 della tabella D
allegata al decreto del Ministro della
giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si
applica inderogabilmente a tutti
i componenti dei collegi arbitrali rituali,
anche se non composti in
tutto o in parte da avvocati. La misura del compenso
spettante
all'arbitro unico di cui al punto 8 della medesima tabella D
si
applica anche all'arbitro non avvocato.
Art. 25.
Misure di contenimento con responsabilizzazione delle
amministrazioni
1. Negli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni
centrali,
approvati con la legge 23 dicembre 2005, n. 267, sono
accantonate e rese
indisponibili alla gestione le quote di
stanziamento delle unita'
previsionali di base indicate nell'elenco 1
allegato al presente decreto.
Nello stesso elenco sono indicate le
riduzioni da apportare alle previsioni
di bilancio a legislazione
vigente per il triennio 2007-2009.
2. Gli
accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell'ambito
delle scritture
contabili registrate nel Sistema informativo della
Ragioneria generale dello
Stato sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato entro il 30 novembre
2006.
3. Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista per
il
versamento di cui al comma 2, per effettive, motivate e
documentate
esigenze gestionali, il Ministro competente, d'intesa con il
Ministro
dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare
alle
competenti Commissioni parlamentari, alla Corte dei conti, ed
al
coesistente Ufficio centrale di bilancio, puo' modificare
gli
accantonamenti di cui al comma 2, fermo restando il
mantenimento
dell'effetto complessivo sul fabbisogno e sull'indebitamento
netto.
4. Su richiesta delle Amministrazioni puo' essere effettuata
una
diversa distribuzione delle riduzioni relative al triennio
2007-2009,
indicate nell'elenco di cui al comma 1, in sede di
manovra
finanziaria per il triennio medesimo.
Art. 26.
Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola
sul
contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel
conto
economico consolidato delle pubbliche amministrazioni
1. In caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale di
cui
all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
da
parte degli enti individuati ai sensi dei commi 5 e 6 del
medesimo
articolo, fatte salve le esclusioni previste dal predetto comma 57,
i
trasferimenti statali a qualsiasi titolo operati a favore di detti
enti
sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti
dai conti
consuntivi relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli
enti interessati che
non ricevono contributi a carico del bilancio
dello Stato sono tenuti a
versare all'entrata del bilancio dello
Stato, con imputazione al capo X,
capitolo 2961, entro il
30 settembre rispettivamente degli anni 2006, 2007 e
2008, un importo
pari alle eccedenze risultanti dai predetti conti
consuntivi. Le
amministrazioni vigilanti sono tenute a dare, rispettivamente,
entro
il 31 luglio degli anni 2006, 2007 e 2008, comunicazione
delle
predette eccedenze di spesa al Ministero dell'economia e
delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Art. 27.
Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi
di
consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e
di
rappresentanza
1. Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266,
le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40
per cento».
Art. 28.
Diarie per missioni all'estero
1. Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B
allegata al
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione
economica in data 27 agosto 1998, e successive
modificazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del
31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per
cento a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. La
riduzione si applica al
personale appartenente alle amministrazioni di cui
all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive
modificazioni.
2. L'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926,
n. 941, e
successive modificazioni e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 non si applicano al
personale civile e militare impegnato
nelle missioni internazionali
di pace, finanziate per l'anno 2006
dall'articolo 1, comma 97, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 29.
Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri
organismi
1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1,
della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta
dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi
collegiali e altri organismi, anche
monocratici, comunque denominati,
operanti nelle predette
amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella
sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le
amministrazioni
adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla
data di
entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure
di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge
a
quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre
2005,
n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle spese di
cui
al comma 1, per le amministrazioni statali si procede,
entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente
decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione
o
accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai
sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per
gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i
restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro competente.
I provvedimenti tengono conto dei seguenti
criteri:
a) eliminazione delle
duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle
competenze delle strutture che
svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione
del numero delle strutture di supporto a quelle
strettamente indispensabili
al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti
degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli
organismi.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro
lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui
al
comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai
rispettivi
ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni
di
controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante,
ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le
stesse
amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui
al
comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Gli organismi non individuati
dai provvedimenti previsti dai
commi 2 e 3 sono comunque soppressi.
5.
Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia
provveduto agli
adempimenti ivi previsti e' fatto divieto alle
amministrazioni di
corrispondere compensi ai componenti degli
organismi di cui al comma 1.
6.
Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta
applicazione alle
regioni, alle province autonome, agli enti locali e
agli enti del Servizio
sanitario nazionale, per i quali costituiscono
disposizioni di principio ai
fini del coordinamento della finanza
pubblica.
7. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano agli
organi di direzione, amministrazione
e controllo.
Art. 30.
Verifica delle economie in materia di personale per regioni ed
enti
locali
1. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e'
sostituito dai seguenti:
«204. Per le amministrazioni regionali e gli enti
locali di cui al
comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi
di
risparmio di spesa ivi previsti, e' fatto divieto di procedere
ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio
e
della verifica degli adempimenti di cui al citato comma 198, con
decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo
accordo tra Governo,
regioni ed autonomie locali da concludere in
sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il
30 settembre 2006, viene
costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del
sistema delle
autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del
Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria
generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri
-
Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio
dei
Ministri - Dipartimento degli affari regionali, con l'obiettivo
di:
a)
acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e delle
finanze, la
documentazione da parte degli enti destinatari della
norma, certificata
dall'organo di revisione contabile, delle misure
adottate e dei risultati
conseguiti;
b) fissare specifici criteri e modalita' operative,
anche
campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000
abitanti
e per le comunita' montane con popolazione inferiore a
50.000
abitanti, per il monitoraggio e la verifica
dell'effettivo
conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di
spesa;
c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalita'
operative
di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la
puntuale
applicazione della disposizione ed i casi di mancato
adempimento;
d) elaborare analisi e proposte operative dirette al
contenimento
strutturale della spesa di personale per gli enti destinatari
del
comma 198.
204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del
tavolo
tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale,
alla
Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del
lavoro
pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.
165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a)
del
comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni caso, il divieto
di
assunzione a qualsiasi titolo.».
Art. 31.
Riorganizzazione del servizio di controllo interno
1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.
286, le parole: «anche ad un organo collegiale» sono sostituite
dalle
seguenti: «ad un organo monocratico o composto da tre
componenti. In caso di
previsione di un organo con tre componenti
viene nominato un
presidente.».
2. Il contingente di personale addetto agli uffici
preposti
all'attivita' di valutazione e controllo strategico, ai
sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.
165, e successive modificazioni, non puo' superare il numero massimo
di
unita' pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato
agli uffici
di diretta collaborazione degli organi di indirizzo
politico.
Art. 32.
Contratti di collaborazione
1. Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento della
finanza
pubblica, all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, i
commi 6, 6-bis e 6-ter sono sostituiti dai seguenti:
«6. Per esigenze cui non
possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di
natura occasionale
o coordinata e continuativa, ad esperti di provata
competenza, in
presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della
prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente e ad
obiettivi e progetti specifici e
determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili
al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura
temporanea e altamente
qualificata;
d) devono essere preventivamente
determinati durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione.
6-bis.
Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono
pubbliche, secondo i
propri ordinamenti, procedure comparative per il
conferimento degli incarichi
di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui
al
comma 6.».
Art. 33.
Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici
1. Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell'articolo 16,
comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono
soppressi.
2. I
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con esclusione degli
appartenenti alla carriera diplomatica e
prefettizia, del personale delle
forze armate e delle forze di
polizia ad ordinamento militare e ad
ordinamento civile, del
personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nei confronti dei
quali alla data di entrata in vigore del presente decreto
sia stata
accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio
sino
al settantesimo anno di eta', possono permanere in servizio
alle
stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini
del
trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente al
momento
dell'accoglimento della richiesta.
3. I limiti di eta' per il collocamento a
riposo dei dipendenti
pubblici risultanti anche dall'applicazione
dell'articolo 16,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
si
applicano anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi
dirigenziali
di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 165 del
2001.
Art. 34.
Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicita'
degli
incarichi di consulenza
1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.
165, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del
Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze sono stabiliti i criteri per
l'individuazione dei trattamenti
accessori massimi, secondo principi
di contenimento della spesa e di
uniformita' e perequazione.».
2. All'articolo 53, comma 14, del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: «Le
amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle
proprie
banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli
elenchi
dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il
compenso
dell'incarico.».
3. All'articolo 53, comma 16, del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo le parole: «dati raccolti» sono
inserite le
seguenti: «, adotta le relative misure di pubblicita'
e
trasparenza.».
Titolo III
MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE
FISCALE, DI
RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE, DI POTENZIAMENTO DEI POTERI
DI
CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI SEMPLIFICAZIONE
DEGLI
ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA DI GIOCHI
Art. 35.
Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale
1. All'articolo 74-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 e' aggiunto, in
fine, il seguente:
«6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota
IVA, le consumazioni
obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si
considerano accessorie alle
attivita' di intrattenimento o di
spettacolo ivi svolte.».
2. Nel terzo
comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo e'
aggiunto il seguente: «Per le cessioni
aventi ad oggetto beni
immobili e relative pertinenze, la prova di cui al
precedente periodo
s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni
imponibili
o l'inesattezza delle indicazioni di cui al comma precedente
sono
desunte sulla base del valore normale dei predetti beni,
determinato
ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.».
3. Nel comma
1 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, alla lettera d), dopo l'ultimo
periodo e' aggiunto il seguente:
«Per le cessioni aventi ad oggetto
beni immobili ovvero la costituzione o il
trasferimento di diritti
reali di godimento sui medesimi beni, la prova di
cui al precedente
periodo s'intende integrata anche se l'infedelta' dei
relativi ricavi
viene desunta sulla base del valore normale dei predetti
beni,
determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico
delle
imposte sui redditi».
4. L'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
e'
abrogato.
5. All'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche
alle
prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera,
rese
nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti
delle
imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione
di
immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un
altro
subappaltatore.».
6. Il comma precedente si applica alle prestazioni
effettuate
successivamente alla data di autorizzazione della misura ai
sensi
dell'articolo 27 della Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977.
7.
Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo
l'articolo 10-bis sono
inseriti i seguenti:
«Articolo 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. La
disposizione
di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti,
anche
a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in
base
alla dichiarazione annuale, entro il termine per il
versamento
dell'acconto relativo al periodo di imposta
successivo.
Articolo 10-quater (Indebita compensazione). - 1. La
disposizione
di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti,
anche
a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in
compensazione,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n.
241, crediti non spettanti o inesistenti.».
8. Al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, primo comma, i numeri 8) e 8-bis)
sono
sostituiti dai seguenti:
«8) le locazioni e gli affitti, relative
cessioni, risoluzioni e
proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree
diverse da quelle
destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli
strumenti
urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e
di
fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni
mobili
destinati durevolmente al servizio degli immobili locati
e
affittati;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato,
escluse quelle effettuate, entro cinque anni dalla data
di
ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle
imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno
eseguito,
anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di
cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge
5
agosto 1978, n. 457;»;
b) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), primo
periodo, le
parole «o la rivendita» sono soppresse;
c) all'articolo 36,
terzo comma, e' soppresso l'ultimo periodo;
d) nell'allegata Tabella A, parte
III, il n. 127-ter e'
soppresso.».
9. In sede di prima applicazione delle
disposizioni di cui al
comma precedente, in relazione al mutato regime
fiscale delle stesse,
l'imposta dovuta per effetto della rettifica di
cui
all'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica
26
ottobre 1972, n. 633, e' versata in tre rate annuali da
corrispondere entro
il termine previsto per il versamento
dell'acconto dall'articolo 6, comma 2,
della legge 29 dicembre 1990,
n. 450. La prima rata e' versata entro il 27
dicembre 2006. Il debito
puo' essere estinto anche mediante compensazione ai
sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,
ovvero con l'utilizzo dei crediti risultanti dalle
liquidazioni
periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata
comporta
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre
1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione
coattiva.
10. Nell'articolo 5, secondo comma, secondo periodo
e
nell'articolo 40, primo comma, secondo periodo, del testo
unico
dell'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: «operazioni
esenti
ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis)» sono aggiunte
le
seguenti: «, non derivanti da contratti di locazione finanziaria,».
11.
Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali
disciplinanti il
settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle
entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti
terrestri del Ministero dei
trasporti, sono individuati i veicoli
che, a prescindere dalla categoria di
omologazione, risultano da
adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per
il trasporto
privato di persone. I suddetti veicoli devono essere
assoggettati al
regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera
b),
dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, ai
fini
delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c),
dell'articolo
19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto.
12. All'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma
sono aggiunti i
seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a
tenere
uno o piu' conti correnti bancari o postali ai quali
affluiscono,
obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio
dell'attivita' e
dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento
delle
spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni
sono
riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o
bonifici
ovvero altre modalita' di pagamento bancario o postale
nonche'
mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi
unitari
inferiori a 100 euro.».
13. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del
testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i
seguenti:
«5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel
territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di societa'
ed
enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi
dell'articolo
2359, comma 1, del codice civile, nei soggetti di cui
alle lettere a) e b)
del comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllate, anche indirettamente,
ai sensi
dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, da soggetti
residenti
nel territorio dello Stato;
b) sono amministrate da un consiglio
di amministrazione, o altro
organo equivalente di gestione, composto in
prevalenza di consiglieri
residenti nel territorio dello Stato.
5-ter. Ai
fini della verifica della sussistenza del controllo di
cui al comma 5-bis,
rileva la situazione esistente alla data di
chiusura dell'esercizio o periodo
di gestione del soggetto estero
controllato. Ai medesimi fini, per le persone
fisiche si tiene conto
anche dei voti spettanti ai familiari di cui
all'articolo 5,
comma 5.».
14. La disposizione di cui al precedente comma
ha effetto a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in
vigore del presente decreto.
15. All'articolo 30 della legge del 23
dicembre 1994, n. 724, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Agli effetti del presente articolo le
societa' per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilita' limitata,
in nome
collettivo e in accomandita semplice, nonche' le societa' e gli
enti
di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel
territorio
dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi
se
l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze
e
dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto
economico,
ove prescritto, e' inferiore alla somma degli importi che
risultano
applicando: a) il 2 per cento al valore dei beni indicati
nell'articolo 85,
comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, anche se
costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, aumentato del valore dei crediti;
b) il 6 per cento al
valore delle immobilizzazioni costituite da beni
immobili e da beni
indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del
decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive
modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento
al
valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Le
disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: 1) ai
soggetti ai
quali, per la particolare attivita' svolta, e' fatto
obbligo di costituirsi
sotto forma di societa' di capitali; 2) ai
soggetti che si trovano nel primo
periodo di imposta; 3) alle
societa' in amministrazione controllata o
straordinaria; 4) alle
societa' ed enti i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati
italiani; 5) alle societa' esercenti pubblici servizi
di trasporto;
6) alle societa' con un numero di soci non inferiore a
100.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fermo l'ordinario
potere di accertamento, ai fini dell'imposta
personale sul reddito per le
societa' e per gli enti non operativi
indicati nel comma 1 si presume che il
reddito del periodo di imposta
non sia inferiore all'ammontare della somma
degli importi derivanti
dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti
nell'esercizio, delle
seguenti percentuali: a) l'1,50 per cento sul valore
dei beni
indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per cento
sul
valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da
beni
indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive
modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 12 per cento
sul
valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in
locazione
finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono
essere
computate soltanto in diminuzione della parte di reddito
eccedente
quello minimo di cui al presente comma.»;
c) il comma 4 e'
sostituito dal seguente:
«4. Per le societa' e gli enti non operativi,
l'eccedenza di
credito risultante dalla dichiarazione presentata ai
fini
dell'imposta sul valore aggiunto non e' ammessa al rimborso ne'
puo'
costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17
del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai
sensi
dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n.
70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.
154.
Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la societa' o
l'ente
non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta
sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta
dalla
applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza
di
credito non e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a
debito
relativa ai periodi di imposta successivi.»;
d) dopo il comma 4 e'
inserito il seguente:
«4-bis. In presenza di oggettive situazioni di
carattere
straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei
ricavi,
degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonche' del
reddito
determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non
hanno
consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta
sul valore aggiunto di cui al comma 4, la societa' interessata
puo'
richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni
antielusive
ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del
Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973.».
16. Le disposizioni del
comma precedente si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso
alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
17. All'articolo 172,
comma 7, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo:
«In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della
fusione ai
sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si
applicano
anche al risultato negativo, determinabile applicando le
regole
ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo
ai
soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo
che
intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente
a
quella di efficacia giuridica della fusione.».
18. Le disposizioni del
comma 17 si applicano alle operazioni di
scissione e fusione deliberate dalle
assemblee delle societa'
partecipanti dalla data di entrata in vigore del
presente
decreto-legge. Per le operazioni deliberate anteriormente
alla
predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di
cui
all'articolo 37-bis del 29 settembre 1973, n. 600.
19. Nell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il
comma 121 e' inserito il
seguente: «121-bis. Le agevolazioni di cui
al precedente comma spettano a
condizione che il costo della relativa
manodopera sia evidenziato in
fattura.».
20. La disposizione del comma precedente si applica in
relazione
alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore
del
presente decreto.
21. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 497:
1) dopo
il primo periodo, e' inserito il seguente: «Le parti
hanno comunque l'obbligo
di indicare nell'atto il corrispettivo
pattuito.»;
2) nel secondo periodo,
le parole: «del 20 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «del 30 per
cento»;
b) al comma 498, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:
«Se
viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le
imposte
sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica
la sanzione
amministrativa dal cinquanta al cento per cento della
differenza tra
l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al
corrispettivo dichiarato,
detratto l'importo della sanzione
eventualmente irrogata ai sensi
dell'articolo 71 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 131
del 1986.».
22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata
ad
IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita
dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' recante l'indicazione
analitica
delle modalita' di pagamento del corrispettivo. Con le
medesime
modalita' ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare se si
e'
avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo
di
dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione,
le
analitiche modalita' di pagamento della stessa, con l'indicazione
del
numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare.
In
caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati
si applica
la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai
fini dell'imposta
di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad
accertamento di valore ai
sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo
unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti
pubblici formati ed alle
scritture private autenticate a decorrere dal
secondo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente
decreto.
24. Al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di
registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo
l'articolo 53 e' inserito il seguente: «53-bis
(Attribuzioni e poteri degli
uffici). - 1. Le attribuzioni e i poteri
di cui agli articoli 31 e seguenti
del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
successive modificazioni,
possono essere esercitati anche ai fini
dell'imposta di registro,
nonche' delle imposte ipotecaria e catastale di cui
al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.».
b) all'articolo 74, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le violazioni conseguenti
alle richieste di cui
all'articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di
cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
25. I dipendenti
della Riscossione s.p.a. o delle societa' dalla
stessa partecipate ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di
seguito
denominate «agenti della riscossione», ai soli fini della
riscossione
mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dal
direttore
generale degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati
di
cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7,
comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605.
26.
Ai medesimi fini previsti dal comma precedente, gli agenti
della riscossione
possono altresi' accedere a tutti i restanti dati
rilevanti, presentando
apposita richiesta, anche in via telematica,
ai soggetti pubblici o privati
che li detengono, con facolta' di
prendere visione e di estrarre copia degli
atti riguardanti i
predetti dati, nonche' di ottenere, in carta libera, le
relative
certificazioni.
27. All'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
«Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del
settore
delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti
di
assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo
nei
confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica
all'anagrafe
tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, l'ammontare
delle somme liquidate, la causale del
predetto versamento, il codice fiscale
o la partita IVA del
beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono
state valutate ai
fini della quantificazione della somma liquidata. La
presente
disposizione si applica con riferimento alle somme erogate
a
decorrere dal 1° ottobre 2006.
Il contenuto, le modalita' ed i termini
delle trasmissioni, nonche'
le specifiche tecniche del formato, sono definite
con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
28.
L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della
effettuazione e
del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e del
versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei
dipendenti a cui e' tenuto il
subappaltatore.
29. La responsabilita'
solidale viene meno se l'appaltatore
verifica, acquisendo la relativa
documentazione prima del pagamento
del corrispettivo, che gli adempimenti di
cui al comma 28 connessi
con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti
l'opera, la
fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente
eseguiti
dal subappaltatore. L'appaltatore puo' sospendere il pagamento
del
corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore
della
predetta documentazione.
30. Gli importi dovuti per la
responsabilita' solidale di cui al
comma 28 non possono eccedere
complessivamente l'ammontare del
corrispettivo dovuto dall'appaltatore al
subappaltatore.
31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine
di
decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso
termine
anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici
degli
enti impositori e previdenziali e' comunque determinata in
rapporto
alla sede del subappaltatore.
32. Il committente provvede al
pagamento del corrispettivo dovuto
all'appaltatore previa esibizione da parte
di quest'ultimo della
documentazione attestante che gli adempimenti di cui al
comma 28
connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti
l'opera,
la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente
eseguiti
dall'appaltatore.
33. L'inosservanza delle modalita' di pagamento
previste al
comma precedente e' punita con la sanzione amministrativa da
euro
5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28
connessi
con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera,
la
fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente
eseguiti
dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini
della presente
sanzione si applicano le disposizioni previste per la
violazione commessa
dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che
irroga la presente sanzione
e' comunque determinata in rapporto alla
sede dell'appaltatore.
34. Le
disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, in
relazione ai
contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e
servizi conclusi
successivamente all'entrata in vigore del presente
decreto, ai soggetti che
stipulano i predetti contratti nell'ambito
di attivita' rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 e, in ogni caso, ai soggetti di cui agli
articoli 73 e 74 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
35.
L'Agenzia delle dogane, nelle attivita' di prevenzione e
contrasto delle
violazioni tributarie connesse alla dichiarazione
fraudolenta del valore in
dogana e degli altri elementi che
determinano l'accertamento doganale ai
sensi del decreto legislativo
8 novembre 1990, n. 374, ha facolta' di
procedere, con le modalita'
previste dall'articolo 51 del decreto del
Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione dei
dati e dei documenti
relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di
ogni altro
elemento di costo che forma il valore dichiarato per
l'importazione,
l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA ed
il
transito. Per le finalita' di cui al presente comma, la richiesta
di
informazioni e di documenti puo' essere rivolta dall'Agenzia
delle
dogane, agli importatori, agli esportatori, alle societa' di
servizi
aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle societa' e
alle
persone fisiche esercenti le attivita' di movimentazione,
deposito,
trasporto e rappresentanza in dogana delle merci. La raccolta
e
l'elaborazione dei dati per le finalita' di cui al presente comma
e'
considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo
53
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso
di
inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste
di
informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane
procede
all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da
un
minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure
di
sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle facolta'
concesse agli
operatori inadempienti.
Art. 36.
Recupero di base imponibile
1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente
della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e
servizi soggetti
all'aliquota del 10 per cento, sono soppresse le
voci di cui ai numeri 62),
64), 123-bis), 127-decies) e la voce
numero 122) e' sostituita dalla
seguente: «122) prestazioni di
servizi relativi alla fornitura e
distribuzione di calore-energia per
uso domestico, derivante dall'utilizzo di
fonti energetiche
rinnovabili;».
2. Ai fini dell'applicazione del decreto
del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del decreto del
Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del decreto del
Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto
legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, un'area e' da considerare fabbricabile
se
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento
urbanistico
generale adottato dal comune, indipendentemente
dall'approvazione
della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del
medesimo.
3. All'articolo 47, comma 4, del testo unico delle imposte
sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22
dicembre 1986, n. 917, le parole: «gli utili relativi alla
partecipazione al
capitale o al patrimonio, ai titoli e agli
strumenti finanziari di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a),
corrisposti» sono sostituite dalle
seguenti: «gli utili provenienti».
4. Le disposizioni del comma precedente si
applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore del
presente decreto.
5. All'articolo 102, comma 3, del testo unico
delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «La misura stessa puo'
essere
elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato
nell'esercizio
in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e
nei due
successivi;» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per
i
beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa
puo'
essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato
nell'esercizio in
cui i beni sono entrati in funzione e nei due
successivi;».
6. Le
disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal
periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto anche
per i beni di cui all'articolo 164, comma 1,
lettera b), del citato testo
unico, acquistati nel corso di
precedenti periodi di imposta.
7. Ai fini
del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il
costo dei fabbricati
strumentali deve essere assunto al netto del
costo delle aree occupate dalla
costruzione e di quelle che ne
costituiscono pertinenza. Il costo delle
predette aree e'
quantificato in misura pari al maggiore tra quello esposto
in
bilancio e quello corrispondente al 20 per cento e, per i
fabbricati
industriali, al 30 per cento del costo complessivo.
8. Le
disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto anche per le quote
di ammortamento relative ai fabbricati
costruiti o acquistati nel corso di
periodi di imposta precedenti.
9. All'articolo 115, comma 3, del testo unico
delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi
anteriori
all'inizio della tassazione per trasparenza non possono
essere
utilizzate per compensare i redditi imputati dalle
societa'
partecipate.».
10. All'articolo 116, comma 2, del medesimo testo
unico, dopo le
parole: «del terzo» sono aggiunte le seguenti: «e del
quarto».
11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto
dal
periodo d'imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore
del
presente decreto e con riferimento ai redditi delle societa'
partecipate
relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla
predetta data.
12.
All'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole
«primi tre periodi d'imposta» sono aggiunte
le seguenti «dalla data di
costituzione»;
2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a condizione
che
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva»;
b) al comma 3, la
lettera a) e' soppressa.
13. Le perdite realizzate nei primi tre periodi
d'imposta prive dei
requisiti di cui all'articolo 84, comma 2, del predetto
testo unico,
come modificato dal comma 12, formatesi in esercizi precedenti
a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
e
non ancora utilizzate alla medesima data, possono essere computate
in
diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello
di
formazione, con le modalita' previste al comma 1 del medesimo
articolo
84, ma non oltre l'ottavo.
14. Le disposizioni della lettera b) del comma 12
si applicano ai
soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a
decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
15.
L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e' abrogato. Il
periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici
formati e le scritture
private autenticate a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente
decreto.
16. All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui
redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il
secondo periodo del comma 1 e' soppresso;
b) al comma 2 e' aggiunto il
seguente periodo: «Le plusvalenze di
cui all'articolo 87 e gli utili di cui
all'articolo 89, commi 2 e 3,
concorrono a formare il reddito imponibile
nella misura indicata,
rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e
nell'articolo 59.».
17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere
dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
del
presente decreto.
18. All'articolo 101, comma 1, del testo unico delle
imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «lettere a), b) e c),»
sono
sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b),».
19. Le disposizioni
del comma 18 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore del
presente decreto.
20. All'articolo 93 del
testo unico delle imposte sui redditi
approvato, con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, il comma 3 e' soppresso.
21. Le
disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere
dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
22.
Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato, con
decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal
seguente: «1.
L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto,
formato
per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli
oneri
deducibili indicati nell'articolo 10, nonche' delle
deduzioni
effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i
non
residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.»;
b)
nell'articolo 24, comma 3, e' soppresso l'ultimo periodo.
23. Nell'articolo
19 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre
1986, n. 917, il comma 4-bis e'
soppresso.
24. All'articolo 25, comma 1, primo periodo, del decreto
del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le
parole:
«o nell'interesse di terzi» sono aggiunte le seguenti: «o per
l'assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere,».
25. All'articolo 51, comma 2, del
testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) e'
soppressa.
26. La disposizione di cui al comma 28 si applica alle azioni
la
cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data
di
entrata in vigore del presente decreto.
27. L'articolo 8 del testo unico
delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:
«Art. 8
(Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito
complessivo si
determina sommando i redditi di ogni categoria che
concorrono a formarlo. Non
concorrono a formare il reddito
complessivo dei percipienti i compensi non
ammessi in deduzione ai
sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle
societa' in nome collettivo ed in accomandita
semplice di cui all'articolo 5,
nonche' quelle delle societa'
semplici e delle associazioni di cui allo
stesso articolo derivanti
dall'esercizio di arti e professioni, si imputano a
ciascun socio o
associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le
perdite
della societa' in accomandita semplice che eccedono l'ammontare
del
capitale sociale la presente disposizione si applica nei
soli
confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti
dall'esercizio di imprese commerciali e
quelle derivanti dalla partecipazione
in societa' in nome collettivo
e in accomandita semplice nonche' quelle
derivanti dall'esercizio di
arti e professioni, anche esercitate attraverso
societa' semplici e
associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in
diminuzione dai
relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per
la
differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero
importo
che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del
comma 2
dell'articolo 84 e, limitatamente alle societa' in nome
collettivo ed in
accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del
citato articolo
84.».
28. Le disposizioni del comma 30 si applicano ai redditi e
alle
perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data
di
entrata in vigore del presente decreto.
29. Nel testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nell'articolo 54:
1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis.
Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le
minusvalenze dei beni
strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti
d'arte, di antiquariato o da
collezione, se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b)
sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la
perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo
personale o familiare
dell'esercente l'arte o la professione o a finalita'
estranee
all'arte o professione.
1-ter. Si considerano plusvalenza o
minusvalenza la differenza,
positiva o negativa, tra il corrispettivo o
l'indennita' percepiti e
il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di
corrispettivo, la
differenza tra il valore normale del bene e il costo
non
ammortizzato.
1-quater. Concorrono a formare il reddito i
corrispettivi percepiti
a seguito di cessione della clientela o di elementi
immateriali
comunque riferibili all'attivita' artistica o
professionale.»;
2) nel comma 5, dopo il primo periodo, e' aggiunto il
seguente:
«Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute
dal
committente per conto del professionista e da questi addebitate
nella
fattura.»;
b) nell'articolo 17, comma 1, dopo la lettera g-bis) e'
aggiunta
la seguente: «g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54,
comma
1-quater, se percepiti in unica soluzione;».
30. In deroga all'articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al comma 10
dell'articolo 165 del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono
intendersi riferite anche
ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al
comma 8-bis
dell'articolo 51 del medesimo testo unico.
31. L'articolo 188
del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' abrogato.
32. Nei
periodi di imposta in cui i termini di versamento di
contributi deducibili
dal reddito o che non concorrono a formarlo
sono sospesi in conseguenza di
calamita' pubbliche, resta ferma la
deducibilita' degli stessi, se prevista
da disposizioni di legge;
detti contributi non sono ulteriormente dedotti o
esclusi dal reddito
nel periodo di imposta in cui sono versati. In via
transitoria detti
contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi
di imposta
in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito
non
e' stata gia' effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a
quello
di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento
degli
stessi e' stato sospeso in conseguenza di calamita' pubbliche.
33.
Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
l'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
l'articolo 28 della legge
13 maggio 1999, n. 133; l'articolo 3,
comma 2-bis, del decreto-legge 30
dicembre 1985, n. 791, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1986, n. 46.
34. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212,
nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta
sul
reddito delle societa' per il periodo di imposta in corso alla data
di
entrata in vigore del presente decreto, si assume, quale imposta
del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata applicando
le disposizioni del
presente decreto; eventuali conguagli sono
versati insieme alla seconda
ovvero unica rata dell'acconto.
Art. 37.
Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre
misure
di carattere finanziario
1. All'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «le persone
fisiche che esercitano
arti o professioni» sono inserite le seguenti:
«il curatore fallimentare, il
commissario liquidatore».
2. Con effetto dal periodo d'imposta per il quale
il termine di
presentazione della dichiarazione scade successivamente alla
data di
entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 10 della
legge
8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
i commi 2 e 3 sono abrogati;
b) nel comma 3-bis le parole «ai commi 2 e 3»
sono sostituite
dalle seguenti: «al comma 1»;
c) al comma 4 le parole «dei
commi 1, 2 e 3 » sono sostituite
dalle seguenti: «del comma 1».
3.
Relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il termine
di
presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data
di entrata
in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle
risultanze degli studi di
settore, di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 31
maggio 1999, n. 195, puo' essere
effettuato entro il predetto termine, alle
condizioni e con le
modalita' ivi previste.
4. All'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al sesto comma, dopo le parole: «1.500 euro» sono
aggiunte le
seguenti: «; l'esistenza dei rapporti, nonche' la natura degli
stessi
sono comunicati all'anagrafe tributaria, ed archiviate in
apposita
sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari,
compreso
il codice fiscale»;
b) all'undicesimo comma, terzo periodo, dopo
le parole: «Le
rilevazioni e le evidenziazioni» sono aggiunte le seguenti:
«,
nonche' le comunicazioni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«Le informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili per
le attivita'
connesse alla riscossione mediante ruolo.».
5. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare ai sensi dell'articolo 7,
undicesimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, sono definite
le specifiche tecniche, le modalita' ed i termini
per la
comunicazione delle informazioni di cui al comma precedente,
relative
ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio
2001,
ancorche' cessati, nonche' per l'aggiornamento periodico
delle
medesime informazioni.
6. All'articolo 10 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n.
471, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma
1:
1. dopo le parole: «Se viene omessa la trasmissione»
aggiungere: «dei
dati, delle notizie e»;
2. le parole: «alle banche» sono sostituite dalle
seguenti: «ai
sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto
del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51,
secondo
comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica
26
ottobre 1972, n. 633»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis.
La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di
violazione degli
obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7,
sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605.».
7.
All'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, dopo le parole «individuazione
del soggetto» e'
aggiunta la seguente: «ovvero».
8. In attesa dell'introduzione della
normativa sulla fatturazione
informatica, all'articolo 8-bis del decreto del
Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il
seguente:
«4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per
la
presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi,
il
contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti
sono
state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la
comunicazione
nonche', in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei
soggetti
titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti
ai
fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per
ciascun
soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo
complessivo
delle operazioni effettuate, al netto delle relative note
di
variazione, con la evidenziazione dell'imponibile,
dell'imposta,
nonche' dell'importo delle operazioni non imponibili e di
quelle
esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono individuati gli
elementi informativi da indicare negli
elenchi previsti dal presente comma,
nonche' le modalita' per la
presentazione, esclusivamente in via telematica,
degli stessi;
b) il termine di cui al primo periodo del presente comma
puo'
essere differito per esigenze di natura esclusivamente
tecnica,
ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti,
anche
in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.»;
b) il
comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Per l'omissione della comunicazione
ovvero degli elenchi,
nonche' per l'invio degli stessi con dati incompleti o
non veritieri,
si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del
decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
9. Per il periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto
l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono
state emesse fatture comprende i
soli titolari di partita IVA.
10. Al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n.
322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 1, comma 1, primo periodo, le parole: «15
febbraio» sono
sostituite dalle seguenti: «31 gennaio»; inoltre, dopo
le parole «non
coincidente con l'anno solare,» sono inserite le
seguenti: «relativamente ai
soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2,»;
b) all'articolo 2:
1. al
comma 1 le parole: «tra il 1° maggio ed il 31 luglio
ovvero in via telematica
entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle
seguenti: «tra il 1° maggio ed il
30 giugno ovvero in via telematica
entro il 31 luglio»;
2. al comma 2 le
parole : «di cui all'articolo 3:» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 3 in via telematica,
entro l'ultimo giorno del settimo mese
successivo a quello di
chiusura del periodo d'imposta.»; inoltre sono
abrogate le lettere a)
e b);
c) all'articolo 3:
1. al comma 1 il terzo
periodo e' soppresso;
2. al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole:
«con
esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel
medesimo
periodo un volume d'affari inferiore o uguale ad euro 10.000»;
in
fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e
dei
parametri»;
3. al comma 7 le parole: «entro cinque mesi»,
ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro
mesi»;
d) all'articolo 4:
1. al comma 3-bis le parole: «entro il 30
settembre» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
2. al
comma 4-bis le parole: «entro il 31 ottobre» sono
sostituite dalle seguenti:
«entro il 31 marzo»;
3. al comma 6-quater le parole: «entro il 15 marzo»
sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio»;
e) all'articolo
5:
1. al comma 1 le parole: «, per il tramite di una banca o un
ufficio
postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese
successivo», ovunque
ricorrano, sono soppresse;
2. al comma 4 le parole: «del decimo» sono
sostituite dalle
seguenti: «del settimo»;
f) all'articolo 5-bis «, per il
tramite di una banca o un ufficio
postale, ovvero entro l'ultimo giorno del
decimo mese», ovunque
ricorrano, sono soppresse;
g) all'articolo 8, comma
1, le parole: «ovvero, in caso di
presentazione in via telematica, entro il
31 ottobre di ciascun anno»
sono sostituite dalle seguenti: «, in via
telematica».
11. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente
della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il numero «20», ovunque
ricorra,
e' sostituito dal seguente: «16».
12. Al decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, lettera b) le parole: «15
giugno»
sono sostituite dalle seguenti: «mese di maggio»;
b) all'articolo
16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20
ottobre» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;
c) all'articolo 17, comma 1, lettera
c), le parole: «entro il 20
ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il 31 luglio».
13. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre
1992, n. 504, le parole: «30 giugno» e «20 dicembre» sono
sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «16 giugno» e «16
dicembre».
14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal
1°
maggio 2007.
15. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.
633, dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente:
«Art. 32-bis
(Contribuenti minimi in franchigia). - 1. I
contribuenti persone fisiche
esercenti attivita' commerciali,
agricole e professionali che, nell'anno
solare precedente, hanno
realizzato o, in caso di inizio di attivita',
prevedono di realizzare
un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non
hanno
effettuato o prevedono di non effettuare cessioni
all'esportazione,
sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli
altri
obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli
obblighi
di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e
delle
bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica
dei
corrispettivi.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare
l'imposta a
titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione
dell'imposta
assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle
importazioni.
3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi
che
si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta,
i
soggetti non residenti.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai
soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni
di
fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di
cui
all'articolo 10, n. 8) e di mezzi di trasporto nuovi di
cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331,
convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
5. A seguito della
prima comunicazione dei dati, prevista dal
decreto direttoriale di cui al
comma 15, l'ufficio attribuisce un
numero speciale di partita IVA.
6. I
soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti
o professioni,
ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne
fanno comunicazione
all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di
inizio attivita' di cui
all'articolo 35.
7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al
presente
articolo possono optare per l'applicazione dell'imposta nei
modi
ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata
con
la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente
alla
scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel
regime
normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino
a
quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La
revoca
e' comunicata con le stesse modalita' dell'opzione ed ha
effetto dall'anno in
corso.
8. L'applicazione del regime di franchigia comporta la
rettifica
della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa
rettifica
si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al
regime
ordinario dell'imposta. In relazione al mutato regime fiscale
delle
stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di
cui
all'articolo 19-bis2 e' versata in tre rate annuali da
corrispondere
entro il termine previsto per il versamento del saldo a
decorrere
dall'anno nel quale e' intervenuta la modifica. La prima rata
e'
versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito puo' essere estinto
anche
mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9
luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di eventuali
crediti risultanti
dalle liquidazioni periodiche. Il mancato
versamento di ogni singola rata
comporta l'applicazione
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e
costituisce titolo per la riscossione coattiva.
9.
Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta e' applicata
nei modi
ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa
alle operazioni
indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 per le
quali non si e' ancora
verificata l'esigibilita'.
10. Ferme restando le ipotesi di rimborso
previste
dall'articolo 30, l'eccedenza detraibile emergente
dall'ultima
dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma
1
e' utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
11.
I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari
e per le altre
operazioni per le quali risultano debitori
dell'imposta, integrano la fattura
con l'indicazione dell'aliquota e
della relativa imposta, che versano entro
il giorno 16 del mese
successivo a quello di effettuazione delle
operazioni.
12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui
al
presente articolo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle
entrate
l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
13. I contribuenti in
regime di franchigia possono farsi assistere
negli adempimenti tributari
dall'ufficio locale dell'Agenzia delle
entrate competente in ragione del
domicilio fiscale. In tal caso
devono munirsi di una apparecchiatura
informatica, corredata di
accessori idonei, da utilizzare per la connessione
con il sistema
informativo dell'Agenzia delle entrate.
14. Il regime di
cui al presente articolo cessa di avere efficacia
ed il contribuente e'
assoggettato alla disciplina di determinazione
dell'imposta sul valore
aggiunto nei modi ordinari:
a) a decorrere dall'anno solare successivo a
quello in cui
risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1;
b) a
decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari
dichiarato dal
contribuente o rettificato dall'ufficio supera il
limite di cui al comma 1
del cinquanta per cento del limite stesso;
in tal caso sara' dovuta l'imposta
relativa ai corrispettivi delle
operazioni imponibili effettuate nell'intero
anno solare, salvo il
diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti
relativi al
medesimo periodo.
15. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita' da osservare in
occasione dell'opzione per il
regime ordinario, i termini e le procedure di
applicazione delle
disposizioni del presente articolo.».
16. All'articolo
41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, dopo le parole «Stato
membro», sono aggiunte le seguenti
«nonche' le cessioni di beni effettuate
dai soggetti che applicano il
regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis
del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
17.
Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire
dal periodo di
imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore del
presente decreto.
18. All'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15 sono aggiunti, in fine,
i
seguenti commi:
«15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA e'
subordinato
alla esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione
di
elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso
nonche'
all'eventuale preventiva effettuazione di accessi nel luogo
di
esercizio dell'attivita', avvalendosi dei poteri previsti dal
presente
decreto.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate
sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere
all'atto della
dichiarazione di inizio di attivita';
b) tipologie di
contribuenti per i quali l'attribuzione del
numero di partita IVA e'
subordinato al rilascio di polizza
fidejussoria o di fidejussione
bancaria;
c) modalita' per la temporanea attribuzione di un numero
di
partita IVA provvisorio, utilizzabile esclusivamente per l'acquisto
di
beni e servizi, esclusi gli acquisti di cui all'articolo 38 del
decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427.».
19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle
richieste
di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere
dal
1° settembre 2006.
20. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza
programmano
specifici controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali
e'
attribuito il numero di partita IVA, anche in data antecedente a
quella
di decorrenza della disposizione di cui al comma 18.
21. In attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 50 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, come modificato dal decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed al fine
di ridurre gli
adempimenti dei contribuenti, le camere di commercio,
industria,
artigianato ed agricoltura comunicano all'anagrafe tributaria,
senza
oneri per lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e
le
notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione
e
cancellazione, di cui alla lettera f), dell'articolo 6 del decreto
del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, anche se
relative a
singole unita' locali, nonche' i dati dei bilanci di
esercizio
depositati.
22. Fino alla realizzazione delle modalita' tecniche di
deposito
degli atti in formato elettronico elaborabile, le camere
di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno
le
informazioni di cui al comma precedente, senza oneri per lo Stato,
nel
formato elettronico disponibile.
23. Con decreto interdirigenziale
dell'Agenzia delle entrate e del
Ministero dello sviluppo economico sono
stabiliti i termini e le
modalita' delle trasmissioni nonche' le specifiche
tecniche del
formato dei dati. La prima trasmissione e' effettuata entro
il
31 ottobre 2006.
24. All'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma e' inserito
il
seguente:
«In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai
sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei
reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini
di
cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo
di
imposta in cui e' stata commessa la violazione.».
25. All'articolo 57
del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo il
secondo comma e' inserito il
seguente:
«In caso di violazione che comporta
obbligo di denuncia ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale
per uno dei reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i
termini di
cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo
di
imposta in cui e' stata commessa la violazione.».
26. Le disposizioni
di cui ai commi 24 e 25 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta per il
quale alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono ancora
pendenti i termini di cui al
primo e secondo comma dell'articolo 43 del
decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
dell'articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.
27. All'articolo 60, del decreto del Presidente della
Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo la lettera b) del primo comma e' aggiunta la
seguente:
«b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario dell'atto
o
dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto
da
notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive
il
numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione
in
calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non
sono
apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell'atto.
Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta
e il messo da' notizia
dell'avvenuta notificazione dell'atto o
dell'avviso, a mezzo di lettera
raccomandata;»;
b) nella lettera e) del primo comma, dopo le parole:
«l'avviso
del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di
procedura
civile» sono aggiunte le seguenti: «, in busta chiusa e
sigillata,»;
c) dopo la lettera e) del primo comma e' inserita la
seguente:
«e-bis) e' facolta' del contribuente che non ha la residenza
nello
Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o
che
non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare
al
competente ufficio locale, con le modalita' di cui alla stessa
lettera
d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e
degli altri atti
che lo riguardano; salvo il caso di consegna
dell'atto o dell'avviso in mani
proprie, la notificazione degli
avvisi o degli atti e' eseguita mediante
spedizione a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento;»;
d)
il secondo comma e' sostituito dal seguente: «L'elezione di
domicilio non
risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal
trentesimo giorno
successivo a quello della data di ricevimento delle
comunicazioni previste
alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del
comma precedente.»;
e) al terzo
comma le parole: «dal sessantesimo giorno successivo
a quello dell'avvenuta
variazione anagrafica» sono sostituite dalle
seguenti: «dal trentesimo giorno
successivo a quello dell'avvenuta
variazione anagrafica»;
f) dopo il terzo
comma e' aggiunto il seguente: «Qualunque
notificazione a mezzo del servizio
postale si considera fatta nella
data della spedizione; i termini che hanno
inizio dalla notificazione
decorrono dalla data in cui l'atto e'
ricevuto.».
28. Nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n.
546, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le
parole: «con avviso di ricevimento» sono
inserite le seguenti: «, sul plico
non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'avviso.»;
b) al comma 3, dopo le parole: «con avviso di ricevimento»
sono
inserite le seguenti: «, sul plico non sono apposti segni
o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto,».
29.
Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere a)
e b), del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite
con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la
mancata restituzione dei
questionari inviati nell'esercizio dei
poteri di cui all'articolo 2, comma 4,
del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con
risposte incomplete
o non veritiere, nonche' l'inottemperanza all'invito a
comparire
fatto sulla base dei medesimi poteri.
30. Per la constatazione e
l'irrogazione della sanzione di cui al
comma precedente si applicano le
disposizioni di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689.
31. All'articolo
36 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, le
parole «nonche' gli organi
giurisdizionali civili e amministrativi» sono
sostituite dalle
seguenti: «nonche' gli organi giurisdizionali, requirenti
e
giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa
autorizzazione,
gli organi di polizia giudiziaria».
32. All'articolo 32,
primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 4), dopo le
parole: «nei loro confronti» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' nei
confronti di altri contribuenti
con i quali abbiano intrattenuto
rapporti»;
b) al numero 8), le parole: «nei confronti di clienti,
fornitori
e prestatori di lavoro autonomo, nominativamente indicati»
sono
sostituite dalle seguenti: «, rilevanti ai fini
dell'accertamento,
nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di
lavoro
autonomo».
33. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del
Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli
indicati
all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,
trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate,
distintamente
per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei
corrispettivi
giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi di
cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del
1972.
34. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono
definite le modalita' tecniche e i termini per la
trasmissione
telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche
di
cui agli articoli 12, comma 5, e 7 del decreto legislativo n. 82
del
2005, comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto
del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui
obblighi
sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al
comma
precedente. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della
fattura su
richiesta del cliente.
35. E' soppresso l'obbligo di certificazione fiscale
dei
corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991,
n.
413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,
n.
696.
36. Salva l'applicazione delle disposizioni concernenti
le
violazioni degli obblighi di registrazione e quelli relativi
alla
contabilita', il mancato adempimento degli obblighi previsti
dal
presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa da 1.000
a
4.000 euro.
37. Le disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorrono
dal
1° gennaio 2007.
38. All'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo
unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della
Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) le parole «o donazione» sono soppresse;
b)
in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «In caso di cessione
a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque
anni decorre dalla data di acquisto da parte del
donante».
39.
Nell'articolo 68, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1986, n.
917, dopo il primo periodo, e' aggiunto il
seguente: «Per gli immobili di cui
alla lettera b) dell'articolo 67
acquisiti per donazione si assume come
prezzo di acquisto o costo di
costruzione quello sostenuto dal
donante.».
40. La lettera a) dell'articolo 25, comma 1, del decreto
del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
sostituita
dalla seguente: «a) del terzo anno successivo a quello
di
presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza
del
versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il
versamento
delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31
dicembre
dell'anno in cui la dichiarazione e' presentata, per le somme
che
risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione
prevista
dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto anno successivo
a
quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta
per
le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del
decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;».
41. Nel comma 1 degli
articoli 19 e 20 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole
«iscrivendo a ruolo o
rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31
dicembre del
terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione
del sostituto d'imposta» sono sostituite dalle seguenti
«iscrivendo a
ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando
quelle
spettanti».
42. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n.
462:
a) al comma 1 le parole «, entro il 31 dicembre del secondo
anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione»
sono
soppresse;
b) e' abrogato il comma 1-bis.
43. Per le indennita' di
fine rapporto di cui all'articolo 19 del
testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nonche' per le
altre indennita' e somme e per le indennita'
equipollenti ivi
indicate, e per le prestazioni pensionistiche di cui
all'articolo 20
del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio
2003 e
fino al 31 dicembre 2005, non si procede all'iscrizione a ruolo
ed
alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge
30
dicembre 2004, n. 311, ne' all'effettuazione di rimborsi, se
l'imposta
rispettivamente a debito o a credito e' inferiore a cento
euro.
44. La
notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle
iscrizioni a ruolo
previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16,
della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, e'
eseguita, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre 2008. Entro il
medesimo termine e' eseguita la notifica delle
cartelle di pagamento
relativa alle dichiarazioni di cui all'articolo 36,
comma 2,
lettere a) e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
nei
confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni
o
effettuato versamenti ai sensi dell'articolo 9-bis della citata legge
n.
289 del 2002.
45. All'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte
sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo
periodo, le parole «a un terzo del costo» sono
sostituite dalle parole «al 50
per cento del costo»;
b) nel secondo periodo, le parole «un decimo del costo»
sono
sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo del costo».
46. Le
disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere
dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto anche
per le quote di ammortamento relative ai costi
sostenuti nel corso dei
periodi di imposta precedenti. In riferimento
ai brevetti industriali, la
disposizione del comma precedente,
lettera a), si applica limitatamente ai
brevetti registrati dalla
data di entrata in vigore del presente decreto
ovvero nei cinque anni
precedenti.
47. All'articolo 109, comma 4, del
testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo della lettera
b) e'
sostituito dal seguente: «Gli ammortamenti dei beni materiali
e
immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le
spese
relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i
canoni di
locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e
la somma degli
ammortamenti dei beni acquisiti in locazione
finanziaria e degli interessi
passivi che derivano dai relativi
contratti imputati a conto economico sono
deducibili se in un
apposito prospetto della dichiarazione dei redditi e'
indicato il
loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni,
delle
spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.».
48. Le
disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a
studi e ricerche
di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di
imposta successivo alla data
di entrata in vigore del presente
decreto.
49. A partire dal 1° ottobre
2006, i soggetti titolari di partita
IVA sono tenuti ad utilizzare, anche
tramite intermediari, modalita'
di pagamento telematiche delle imposte, dei
contributi e dei premi di
cui all'articolo 17, comma 2, del decreto
legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed
alle casse
previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso
decreto
legislativo n. 241 del 1997.
50. Gli interessi previsti per il
rimborso di tributi non producono
in nessun caso interessi ai sensi
dell'articolo 1283 del codice
civile.
51. Sono abrogate le disposizioni di
cui all'articolo 1, commi da
499 da 518, nonche' del comma 519, secondo
periodo, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
52. Alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 67 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le
parole «un numero massimo di»
sono soppresse.
53. A decorrere dall'anno
2007, e' soppresso l'obbligo di
presentazione della dichiarazione ai fini
dell'imposta comunale sugli
immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4,
del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della
comunicazione
prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del
decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli
adempimenti
attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta.
54.
In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59,
comma 7-bis, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dal decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 159, la
circolazione e la fruizione della base
dei dati catastali gestita
dall'Agenzia del territorio deve essere assicurata
entro il
31 dicembre 2006. Relativamente alle regioni, alle province e
ai
comuni i costi a loro carico per la circolazione e fruizione della
base
dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione.
55. L'imposta
comunale sugli immobili puo' essere liquidata in sede
di dichiarazione ai
fini delle imposte sui redditi ed e' versata con
le modalita' del Capo III
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentita la conferenza
Stato-citta' ed autonomie
locali, sono definiti i termini e le modalita' per
l'attuazione delle
disposizioni contenute nel presente comma.
56. Al comma
2 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004,
n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n.
104, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi:
«Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti
gestori
agli aventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei
mesi
rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i
coefficienti
di abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati
in
epoca immediatamente successiva alla data della valutazione stessa,
al
fine di garantire che il prezzo delle unita' immobiliari offerte
in opzione
sia effettivamente corrispondente in termini reali ai
valori di mercato del
mese di ottobre 2001. I coefficienti di
abbattimento sono calcolati e
pubblicati fino a quelli relativi al
secondo semestre 2005.».
57. Per la
copertura delle minori entrate derivanti dall'emanazione
dei decreti
legislativi di recepimento della direttiva 2003/123/CE
del Consiglio del 22
dicembre 2003, recante modifica alla direttiva
90/435/CEE, concernente il
regime fiscale comune applicabile alle
societa' madri e figlie di Stati
membri diversi, pari a 16 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2006 e
2007, a 13 milioni di euro per
l'anno 2008, ed a 23 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009, si
provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo
delle risorse relative
all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16
aprile 1987, n. 183,
che, a tal fine, sono versate nell'anno stesso
all'entrata del
bilancio dello Stato, per gli anni 2007 e 2008,
mediante
corrispondente riduzione della predetta autorizzazione di spesa
di
cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e per gli anni
successivi
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal
presente
decreto.
Art. 38.
Misure di contrasto del gioco illegale
1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed
illegale,
l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco,
nonche' di assicurare
la tutela del giocatore, con regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 16,
comma 1, della legge 13 maggio
1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31
dicembre 2006:
a) le scommesse a distanza a quota fissa con modalita'
di
interazione diretta tra i singoli giocatori;
b) i giochi di abilita' a
distanza con vincita in denaro, nei
quali il risultato dipende, in misura
prevalente rispetto
all'elemento aleatorio, dall'abilita' dei giocatori.
L'aliquota
d'imposta unica e' stabilita in misura pari al 3 per cento
della
somma giocata;
c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi
come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici.
Sono punti di vendita aventi come attivita' principale
la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici le agenzie
di
scommessa, le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco
di
cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n.
29,
nonche' gli ulteriori punti di vendita aventi come
attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici
di
cui ai commi 2 e 4.
2. L'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre
2004, n. 311,
e' sostituito dal seguente:
«287. Con provvedimenti del
Ministero dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato sono stabilite le
nuove modalita' di distribuzione del
gioco su eventi diversi dalle
corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse
dei
cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su
eventi
diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su
base
sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle
scommesse
ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30
dicembre
2004, n. 311, nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico, basato
su
eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilita' di raccolta del
gioco su eventi diversi dalle
corse dei cavalli da parte degli operatori che
esercitano la raccolta
di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea,
degli operatori
di Stati membri dell'Associazione europea per il libero
scambio e
anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso
dei
requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma
dei
monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di
vendita aventi come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti
di gioco
pubblici e punti di vendita aventi come attivita' accessoria
la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di
vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco
pubblici puo' essere riservata in esclusiva
l'offerta di alcune tipologie di
scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti
di
vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento
aventi
come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti
di
gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di
vendita per
comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti
di
vendita gia' assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi
come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici, nei
comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza non
inferiore ad
800 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con
meno
di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri
dai
punti di vendita gia' assegnati;
g) localizzazione dei punti di
vendita aventi come attivita'
accessoria la commercializzazione dei prodotti
di gioco pubblici, nei
comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza non
inferiore a
400 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con
meno
di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri
dai
punti di vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti
di
vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la
raccolta
dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) aggiudicazione dei
punti di vendita previa effettuazione di
una o piu' procedure aperte a tutti
gli operatori, la cui base d'asta
non puo' essere inferiore ad euro
venticinquemila per ogni punto di
vendita avente come attivita' principale la
commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e ad euro
settemilacinquecento per ogni
punto di vendita avente come attivita'
accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i)
acquisizione della possibilita' di raccogliere il gioco a
distanza, ivi
inclusi i giochi di abilita' con vincita in denaro,
previo versamento di un
corrispettivo non inferiore a euro
duecentomila;
j) definizione delle
modalita' di salvaguardia dei concessionari
della raccolta di scommesse a
quota fissa su eventi diversi dalle
corse dei cavalli disciplinate dal
decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 1° marzo 2006, n.
111».
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23
dicembre
1998, n. 504, e successive modificazioni, il punto 3
della
lettera b), con effetti dal 1° gennaio 2007, e' sostituito
dal
seguente:
«3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle
corse
dei cavalli e per le scommesse con modalita' di interazione
diretta
tra i singoli giocatori:
i. nel caso in cui il movimento netto dei
dodici mesi precedenti
derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi
diversi dalle corse
dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella
misura del 3
per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e
per
le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli
giocatori; nella misura dell'8 per cento per ciascuna
scommessa
composta da piu' di sette eventi;
ii. nel caso in cui il
movimento netto dei dodici mesi precedenti
derivante dalle scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse
dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni
di euro, nella misura del 3
per cento per ciascuna scommessa composta fino a
sette eventi e per
le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli
giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna
scommessa
composta da piu' di sette eventi;
iii. nel caso in cui il
movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota
fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni
di euro, nella
misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a
sette
eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra
i
singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna
scommessa
composta da piu' di sette eventi;
iv. nel caso in cui il movimento netto dei
dodici mesi precedenti
derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi
diversi dalle corse
dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella
misura del
2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi
e
per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli
giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna
scommessa
composta da piu' di sette eventi;
v. nel caso in cui il
movimento netto dei dodici mesi precedenti
derivante dalle scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse
dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni
di euro, nella misura del 2
per cento per ciascuna scommessa composta fino a
sette eventi e per
quelle con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori;
nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da
piu'
di sette eventi;».
4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco
irregolare ed
illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del
gioco,
nonche' di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti
del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei
monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalita' di
distribuzione del
gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) inclusione,
tra i giochi su base ippica, delle scommesse a
totalizzatore ed a quota fissa
sulle corse dei cavalli, dei concorsi
pronostici su base sportiva, del
concorso pronostici denominato
totip, delle scommesse ippiche di cui
all'articolo 1, comma 498,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' di
ogni ulteriore gioco
pubblico;
b) possibilita' di raccolta del gioco su
base ippica da parte
degli operatori che esercitano la raccolta di gioco
presso uno Stato
membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati
membri
dell'Associazione europea per il libero scambio, e anche
degli
operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti
di
affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli
di
Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi
come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco
pubblici e punti di vendita aventi come attivita' accessoria
la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di
vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco
pubblici puo' essere riservata in esclusiva
l'offerta di alcune tipologie di
scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti
di
vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento
aventi
come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti
di
gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di
vendita per
provincia aventi come attivita' principale la commercializzazione
dei
prodotti di gioco pubblici in considerazione dei punti di vendita
gia'
assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici,
nei
comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore
a
2.000 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno
di
200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai
punti di
vendita gia' assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita'
accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici,
nei
comuni con piu' di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore
a
400 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno
di
200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri dai
punti di
vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di
vendita in cui, alla
data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta
del concorso pronostici
denominato totip, ovvero delle scommesse
ippiche di cui all'articolo 1, comma
498, della legge 30 dicembre
2004, n. 311;
h) aggiudicazione dei punti di
vendita, previa effettuazione di
una o piu' procedure aperte a tutti gli
operatori, la cui base d'asta
non puo' essere inferiore ad euro trentamila
per ogni punto di
vendita avente come attivita' principale la
commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e ad euro
settemilacinquecento per ogni
punto di vendita avente come attivita'
accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i)
acquisizione della possibilita' di raccogliere il gioco a
distanza, ivi
inclusi i giochi di abilita' con vincita in denaro,
previo il versamento di
un corrispettivo non inferiore a euro
duecentomila;
j) definizione delle
modalita' di salvaguardia dei concessionari
della raccolta di scommesse
ippiche di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169.
5. L'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e'
sostituito dal seguente:
«6. Il numero massimo di apparecchi da
intrattenimento di cui
all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle
leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e
successive modificazioni, che possono essere installati presso
pubblici
esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati
nonche' le
prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sono
definiti con
decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle
finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti
di vendita aventi
come attivita' accessoria la commercializzazione
dei prodotti di gioco
pubblici, i decreti sono predisposti di
concerto con il Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali.
Costituiscono criteri direttivi per
la determinazione del numero massimo di
apparecchi installabili la
natura dell'attivita' prevalente svolta presso
l'esercizio o il
locale e la superficie degli stessi.».
6. Nei casi di
reiterazione previsti dall'articolo 110, comma 10,
del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, decadono
le autorizzazioni alla raccolta di
giochi, concorsi o scommesse
rilasciate dal Ministero dell'economia e delle
finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data
di
notifica del provvedimento di sospensione delle licenze
od
autorizzazioni stesse. Negli stessi casi si interrompono gli
effetti
dei contratti in ragione dei quali i soggetti raccolgono gioco
su
incarico di concessionari affidatari della raccolta di giochi,
concorsi
o scommesse.
7. All'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico
delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931,
n. 773, e successive modificazioni, le parole «in monete
metalliche»
sono soppresse.
8. All'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
530:
1. alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«a
decorrere dal 1° gennaio 2007»;
2. alla lettera c), dopo le parole:
«l'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato» sono aggiunte le seguenti:
«, a decorrere dal
1° gennaio 2007,»;
b) al comma 531, le parole: «1°
luglio 2006» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2007».
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 39.
Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI
1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
il comma 2-bis e'
sostituito dal seguente:
«2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma
1, lettera i),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si
intende
applicabile alle attivita' indicate nella medesima lettera che
non
abbiano esclusivamente natura commerciale.».
Art. 40.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri recati dal presente decreto, pari a complessivi
4.219
milioni di euro per l'anno 2006, a 1.582 milioni di euro per
l'anno
2007 e a 2.338 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede
mediante
utilizzo delle maggiori entrate e delle riduzioni di spesa recate
dal
medesimo decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 41.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4
luglio 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia
e delle finanze
Bersani, Ministro dello
sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Allegati da pag. 28 a pag 47 (in formato pdf)
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e
Zecca dello Stato