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La legislazione sulla protezione e sul benessere degli animali

 

Forse nessuna carta costituzionale prevede e salvaguarda diritti di così ampia portata e significato come quelli che si leggono nella Dichiarazione Universale degli animali, proclamata a Parigi il 15 ottobre.

1978, in sede all’’UNESCO.

        Ogni animale ha diritto al rispetto.

        L’uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli, violando questo diritto.

        Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell’’uomo.

 

Le finalità della legislazione protezionistica

Il percorso della legislazione sul benessere animale evidenzia il ruolo che l ’animale ha avuto nella società e l ’attenzione che progressivamente l ’uomo ha posto verso l ’animale,anche se differenziata in ordine al fatto che fosse rivolta all’’animale da produzione zootecnica anziché da affezione, da compagnia o familiare che dir si voglia. L ’animale,quale fonte di lavoro e di alimenti è stato quasi subito oggetto dell’’azione di protezione da parte dell’’uomo, azione tuttavia finalizzata esclusivamente al proprio interesse egoistico e alla propria sopravvivenza.

Ma anche le prime attenzioni all’’animale da compagnia si possono ricondurre a un fine  prevalentemente egoistico,dal momento che lo stesso si è ormai imposto come “strumento animato di terapia e prevenzione delle malattie sociali ”.

Nella legislazione sul benessere animale sono evidenti i contrasti tra i principi ispiratori di un legislatore che mira soltanto agli interessi materiali dell’’uomo,interessi connessi e conseguenti alla protezione degli animali per fini utilitaristici,e i principi ispiratori che inducono il legislatore a disciplinare le condizioni di vita degli animali per assicurare loro il miglior stato di benessere fine a se stesso e, quindi,per un fine etico. Nel percorso evolutivo della norma emerge che l ’uomo scopre la grande importanza di un corretto rapporto animale-ambiente e induce il legislatore a dettare norme intese a disciplinare il benessere animale al fine di ripristinare per gli animali le condizioni più simili a quelle di cui godono allo stato naturale senza denunciare,però,alcun cedimento verso un rispetto che non sia utilitaristico.

Nasce e si sviluppa, pertanto,una legislazione nella quale un maggior benessere animale è coincidente con le finalità produttive e di sfruttamento e in tal senso il comune cammino degli obiettivi sembra denunciare una maggiore attenzione dell’’uomo verso gli animali,ma in realtà ancora una volta lo spirito informatore del legislatore è lo sfruttamento dell’’animale.

Anche nei confronti degli animali da compagnia la maggiore attenzione all’ ’animale non è fine a se stessa e non risponde soltanto a una maggiore sensibilità zoofila ma è ancora fortemente motivata dalla necessità di attuazione di un programma di igiene urbana.

Nonostante sia palese nella società tale evoluzione di pensiero,com'è noto,sotto il profilo giuridico,attualmente l ’animale è considerato quale “res ”,cioè cosa,e pertanto figura come oggetto e non soggetto o portatore di diritti. Cominciano le certezze e le incertezze, cominciano le contraddizioni.

Se da una parte è in discussione se si possa parlare per gli animali in modo proprio di soggettività giuridica,non si può d ’altra parte considerare gli animali quali cose per il semplice fatto che essi sono incapaci di esprimere e di realizzare i loro diritti,mentre è indiscusso che sono da considerare creature sensibili che fanno parte integrante della comunità umana.

La filosofia del rapporto uomo-animale ambiente sta riproponendo in maniera decisamente nuova e diversa il problema della convivenza dell’ ’uomo sulla Terra strettamente collegato con la tutela dell’ ambiente naturale e della qualità della vita.

La società ha scoperto ormai da tempo l ’animale come fonte di relazioni affettive di grande rilievo sociale. Per determinate categorie di cittadini (bambini,anziani, persone sole ecc.)gli animali d’ affezione sono considerati strumenti animati di terapia e prevenzione dei livellamenti sociali e delle sindromi psico-neurotiche e degli handicap psicofisici dell’ ’uomo.

Si rende necessario a questo punto, perché risponde a una esigenza non più dilazionabile della società,riconoscere agli animali i propri diritti. Una parte della società richiede che l ’animale non sia più considerato come macchina da sfruttare,mentre viene definitivamente accantonato l ’assioma

che l ’animale che produce e si riproduce è in stato di benessere,anche se si conferma al contrario che l ’animale che non produce e non si riproduce è sicuramente in stato di malessere.

Si fa largo,al contrario,la convinzione che protezione degli animali vuol dire anche ricerca di indicatori e di parametri di benessere non solo coincidenti con quelli motivati dalla quantità e dalla qualità delle produzioni,ma che siano atti propri a garantire un maggior rispetto all’ ’animale, in modo che gli stessi siano allevati non “a misura d ’uomo ”ma “a misura di animale ”. Infatti,l ’espressione “vita da cani ”che per l ’uomo è indice di sacrifici e di sopportazioni non lo è certamente per un cane che viva in condizioni riconducibili a quelle naturali,mentre è appropriata per i cani che la società insiste a far vivere a dimensione umana.

Al riguardo si ricorda che l ’Associazione “Animal mundi “ha uno statuto che un è inno alla diversità biologica,ma questo importante concetto della diversità sembra sfuggire a coloro i quali pretendono di mettere a letto il gatto con il pigiamino,dimenticando che il micio di notte preferisce le avventure sui tetti al letto del padrone.

Il detto “più conosco gli uomini più amo gli animali ”penalizza gli uomini senza esaltare l ’animale. È importante, invece,il concetto che la relazione uomo animale impone al cittadino un corretto comportamento inteso al reciproco rispetto:rispettare l ’animale e farsi rispettare dall’ ’animale.

È noto a tutti che l ’animale da compagnia entra in relazione con la scienza,la cultura,la civiltà e il modello di sviluppo della società,contribuendo allo sviluppo della sensibilità civile e rappresentando spesso un metro di misura della qualità della vita.

Tutto questo può spiegare perché l ’uomo sia sempre più interessato al mondo animale e perché si registri nelle aree metropolitane una sempre più massiccia presenza di animali d ’affezione.

Il rapporto animale-ambiente si evolve e l ’uomo si accorge che l ’animale non può più essere avulso da quella complessa realtà che costituisce la vita e la vicenda umana sul pianeta Terra.

Il rapporto si completa e diventa triangolare,“uomo-animale-ambiente ”,nel momento in cui le varie forme di protesta ecologica non risultano più essere soltanto la moda transitoria di una stagione ma

diventano solide e coscienti.

L ’ecologia,intesa come tutela dell’ ’ambiente naturale,diventa politica e di conseguenza,collegata alle altre esigenze della società,si alterna nell’ ’interesse pubblico con alti e bassi,che tratteggiano una legislazione controversa e comunque non sempre applicabile. I cittadini,sempre più numerosi e convinti,reclamano concreti interventi da parte dei poteri pubblici,interventi che il più delle volte si  esauriscono con dettati legislativi che rispondono generalmente solo in modo formale alla richiesta di un maggior grado di rispetto degli animali,in quanto per lo più privi di contenuti pratico-applicativi.

Si potrebbe pensare che ancora una volta la legge sia specchio di una civiltà e di una sensibilità solo formale presente nella società,ma così non è se anche la recente recessione economica non ha influito negativamente nei confronti degli animali mentre si deve prendere atto con compiacimento che nel Trattato di Maastricht si parla di allargamento delle norme protettive verso gi animali. È da augurarsi che le contraddizioni in materia non entrino nella storia della Unione europea.

È certo in definitiva che lanimale,nonostante il documentato progresso della civiltà e della sensibilità umana,continua ad essere in diritto una “res ”,un oggetto, sia pure destinatario di un maggior grado di rispetto,così come imposto per altri oggetti che necessitano di protezione, quale

l ’ambiente e i beni culturali.

 

Le leggi protezionistiche

Sull’ abbrivio di una interpretazione giurisprudenziale della Cassazione del 1990, che sancisce la tutela degli animali in quanto esseri viventi autonomi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore, il legislatore prende atto che i tempi sono ormai maturi per una svolta più incisiva verso una efficace protezione degli animali. Infatti,secondo la sentenza,la tutela penale deve essere rivolta agli stessi,in considerazione della loro natura e nella valutazione che le utilità morali e materiali che essi procurano all’ ’uomo devono essere assicurate nel rispetto delle leggi naturali e biologiche,fisiche e psichiche, di cui ogni animale nella sua specificità è portatore.

Nonostante questa significativa apertura della suprema Corte,il giudizio sulla inadeguatezza della tutela che il nostro ordinamento offriva agli animali sarebbe rimasto inalterato,in quanto teso a privilegiare a livello normativo un diritto patrimoniale sugli animali e non già a valorizzarli in quanto tali e di per se stessi,se non fossero state emanate alcune norme innovative in materia:

la legge 14 agosto 1991 n. 281,che costituisce una legge quadro in materia di animali d ’affezione e prevenzione del randagismo;

        il D.L.vo 27 gennaio 1992 n. 116 in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici;

        il D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 532,modificato dal D.L.vo 388/1998 relativo alla protezione degli animali durante il trasporto;

        il D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 533,che stabilisce norme per la protezione dei vitelli;

        il D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 534,che stabilisce norme minime per la protezione dei suini;

        la legge 12 ottobre 1993 n. 413 sull’ ’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale;

        la legge 22 novembre 1993 n. 473,che detta nuove norme contro il maltrattamento degli animali;

        il D.L.vo 333/1998 sulle modalità di stordimento degli animali da macello.

Dette norme vengono a integrare le norme precedenti,relative alla protezione degli animali negli allevamenti e alla protezione degli animali da macello (legge 14 ottobre 1985 n. 623),che recepiscono la convenzione di Strasburgo,la norma relativa alla protezione delle galline ovaiole (DPR 24 maggio 1988 n. 233),la norma relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione (legge 2 agosto 1978,n. 439 modificata e integrata dal D.L.vo 333/1998). La legge 281/1991 risponde,infatti, alle richieste che provengono da larghi settori della collettività,che esige un più penetrante intervento sanzionatorio nei confronti dei cittadini che non rispettano gli animali.

Ma,ferma restando la validità dei principi innovativi che la legge si prefigge,rimangono grosse perplessità applicative, tali da farci chiedere se le contraddizioni tra gli obiettivi e i contenuti operativi siano solo occasionali o voluti.

Nella stessa,gli animali – almeno per ora quelli di affezione – vengono identificati come oggetti principali della tutela giuridica e lo Stato si fa carico di condannare gli atti di crudeltà,le azioni di maltrattamento e il deprecato abbandono degli animali.

A questa certezza si affianca ancora una finalità utilitaristica prevalentemente basata sulla tutela della salute pubblica e dell’ ’igiene ambientale. Nei principi,quindi,un maggior rispetto verso gli animali;nell’ ’applicazione sorgono però i primi problemi applicativi che di fatto hanno reso inefficace la norma;ci riferiamo alla definizione di maltrattamento ,che è insito nella valutazione della inutilità della sofferenza procurata, ci riferiamo alla definizione di abbandono ,che deve essere relativo solamente all’espressione di una volontà illecita che si configura nell’ ’impietosa abitudine suggerita da  irresponsabili egoismi. Manca ancora di senso pratico il legislatore,che pure aveva colto la necessità di limitare le nascite dei cani e dei gatti, allorquando ne affida il compito in forma gratuita alle A.USL,che oggi non sono in grado neppure di dare l ’assistenza sanitaria gratuita,peraltro prevista dalla carta costituzionale.

È certamente qualificante che la società si faccia carico di non sopprimere i cani vaganti catturati,ma intanto ci chiediamo perché analogo privilegio non deve essere riservato ai cani di proprietà,che soggiacciono al dominio del cittadino detentore-proprietario,libero di sopprimerlo pur nel rispetto delle leggi protezionistiche.

La legge 281/1991 è emblematica nel dimostrare come si può trasformare un sano principio zoofilo in una indesiderata azione di maltrattamento,in quanto la carenza delle strutture di ricovero disponibili provoca sovraffollamento e carenze igienico-sanitarie,trasformando lo stato di assistenza in quello di maltrattamento. La legge crea,inoltre,classi sociali di animali,che meritano differente grado di attenzione da parte dell’ ’uomo:si differenziano gli animali da compagnia da quelli da reddito,i cani catturati da quelli di proprietà,mentre il gatto che vive in libertà sembra godere di una maggiore tutela rispetto a quello che vive in appartamento.

Queste particolarità di natura tecnica non inficiano lo spirito del legislatore,che sicuramente ha dimostrato maggiore sensibilità zoofila rispetto al passato,ma il motivo principale della inapplicabilità della norma è costituito dal fallimento delle operazioni di anagrafe canina.

Le leggi protezionistiche pretendono che l ’identificazione degli animali,unitamente quindi a quella del cittadino che si fa carico dei diritti e dei doveri,sia incontrovertibile e costante nel tempo, altrimenti non producono alcun effetto sanzionatorio nei confronti degli inadempienti.

Il sistema di identificazione con tatuaggio “a termografo ”è risultato imperfetto e,quindi,inutile alle finalità dell’ ’anagrafe canina,tanto che alcune Regioni ancora prima della emanazione della legge 281/1991 avevano già provveduto a identificare con il sistema del microchips, detto anche “tatuaggio elettronico ”.È certo, quindi,che i fini della norma sono stati vanificati anche perché il legislatore non ha voluto tenere conto dell’ ’esperienza regionale e non ha consentito di far ricorso a sistemi più moderni ed efficaci.

Si impone una considerazione:una incontestabile identificazione del proprietario farebbe ricadere sullo stesso responsabilità penali e civili di notevole entità,ma nel contempo renderebbe applicabile con minor sforzo finanziario il controllo delle popolazioni dei cani,dal momento che il cittadino si  assumerebbe coscientemente le responsabilità prima dell’ ’acquisto di un cane, valuterebbe le responsabilità economiche, la disponibilità da parte di tutti i membri della famiglia a occuparsene,la possibilità di posteggio durante le vacanze,le dimensioni del proprio appartamento e,soprattutto,la vicinanza ai giardini pubblici.

Ma al di là di queste particolarità di natura tecnica,che nel corso del tempo potranno essere superate,il legislatore tradisce la propria volontà di non dare reale pratica applicazione alla norma nel momento in cui fissa la copertura finanziaria per far fronte agli adempimenti;l ’esiguità del fondo è tale che consente all’ ’autorità pubblica qualsiasi rinvio per causa di forza maggiore,giustificando indirettamente le inadempienze.

Le leggi inapplicate,come per l ’appunto questa di cui si parla,sia pure per motivi di copertura  finanziaria,minano alla base la convinzione dei cittadini che le leggi devono sempre essere rispettate e si ritorcono negativamente nell’ ’educazione del cittadino al loro rispetto. Nuove frontiere per la tutela degli animali emergono nelle normative concernenti la protezione degli animali nei trasporti internazionali,negli allevamenti dei suini,dei vitelli e delle galline ovaiole . Le predette disposizioni sono permeate di principi e di enunciazioni che testimoniano la nuova sensibilità della società nei confronti degli animali. Questo è certo,ma è altrettanto certo che nelle stesse vi sono alcune palesi contraddizioni sulle reali finalità che il legislatore comunitario intende perseguire. La disparità fra le regolamentazioni nazionali provoca distorsioni di mercato. Devono essere ricordati positivamente l ’obbligo di assicurare sufficiente spazio nei trasporti,di garantire abbeverata e alimentazione durante il tragitto,di evitare promiscuità fra animali di specie diverse e di impedire la caduta di deiezioni sugli animali posti ai livelli inferiori nei trasporti su più piani di carico. Il più delle volte tali norme dettano parametri finalizzati a una produzione qualitativamente e quantitativamente migliore e solo per certi versi coincidenti con quelli atti a garantire un maggior benessere animale. Altre volte,invece,sono espressioni di protezionismo commerciale per favorire alcuni mercati e chiuderne altri,per privilegiare alcuni traffici rispetto ad altri,per favorire il commercio di alcune attrezzature di produzione...Risulta difficile,in realtà,pensare che la gallina ovaiola costretta in una superficie di 450 cm 2 e una pendenza del pavimento non superiore al 14%,non sia sottoposta a sofferenze inutili ed eccessive. Comunque la si pensi,è certo che,ancora una volta,non è la sofferenza animale a far opinione e a indurre il legislatore a disciplinare il settore,perché altrimenti analoga attenzione si sarebbe dovuta riservare ad altri esseri forse ancora più indifesi,quali tartarughine,criceti,merli,pappagallini e altri,il più delle volte costretti a vivere in piccole gabbie,che possono costituire veri strumenti di tortura. Detti animali non godono neppure delle condizioni di benessere animale coincidenti con quelle finalizzate a una produzione,in quanto appunto non sono animali da reddito. È importante anche la disciplina del trasporto degli animali all’ ’interno del territorio comunitario ,nel momento in cui stabilisce l ’accertamento della idoneità al viaggio degli animali,le caratteristiche dei mezzi di trasporto e le attrezzature per il carico e scarico,la separazione degli animali per specie ed età. Non si comprende, però,perché analoga attenzione non sia prescritta anche per distanze inferiori a 50 km;sembra di capire che per tali distanze non viene compromessa la qualità e la quantità della produzione. Sono in definitiva norme di igiene veterinaria da rispettare e da applicare. L ’unica forzatura è costituita dall’imposizione della presenza quotidiana del medico veterinario negli allevamenti intensivi,cosa possibile solo nelle strutture che si avvalgono di un veterinario aziendale. In realtà tutto ciò è auspicabile che avvenga,ma di fatto è,allo stato attuale,irrealizzabile e non risulta che siano state molte le contestazioni di illeciti concernenti questo comportamento giuridico, anche se la norma risulta inapplicata. Se le suddette norme assicurano comunque all’ ’animale un maggior regime di benessere sia pure perché coincidente con una finalità produttiva e quindi utilitaristica,che nulla ha a che vedere con la richiesta della società di un maggior rispetto dell’ ’animale quale essere vivente, sono addirittura permeate di ipocrisia quelle concernenti la disciplina della macellazione .

È certo che risulta contraddittorio utilizzare il termine “protezione ”accanto a quello di “macellazione ”. Non siamo sicuri che sia veramente l ’animale l ’oggetto della tutela legislativa e comunque,se così fosse,sarebbe ancora coincidente con la finalità di una produzione di carni di migliore qualità. Sicuramente possono essere adottate svariate misure che alleviano dolore e sofferenza nelle operazioni preliminari all’ ’atto dell’ abbattimento dell’ animale,che comunque però si concretizzano con l ’azione di sfruttamento e di dominio dell’uomo. Si conferma la certezza che l ’animale è una cosa di cui l ’uomo ha l ’assoluta disponibilità ma non sembra opportuno considerare questo atteggiamento un atto di sensibilità verso il mondo animale. Rimane, poi, l ’incertezza anche nel merito,dal momento che coloro che procedono alla macellazione con il rito ebraico e islamico sostengono,con convinzione,che una rapida e perfetta operazione di iugulazione sia meno dolorosa. Ritorna aberrante,in tutta la sua contraddittorietà,parlare di sensibilità umana quale finalità ispiratrice della disciplina sulla protezione degli animali da esperimento . Si può accettare tale considerazione solo e soltanto se si parte dalla convinzione certa e indiscutibile che l ’animale sia un oggetto,senza dubbio degno di rispetto, ma alle condizioni e con le modalità e i limiti che l ’uomo dispone. Gran parte delle condizioni di benessere riservate agli animali allevati per l ’utilizzo in esperimenti servono anche al fine di avere risultati più sicuri nella ricerca e, quindi,ancora una volta sono solo per caso coincidenti con l ’apporto temporaneo di un atteggiamento di maggiore cura e attenzione. Il legislatore disciplina e definisce gradi di dolore,sofferenza,angoscia e danni

durevoli,dispone di operazioni anestetiche e di obbligo di soppressione dell’animale sfruttato per l ’esperimento. Assicura la presenza del veterinario con il ruolo che il sacerdote aveva sul patibolo.

Nella scelta dei soggetti da sottoporre a esperimento penalizza quelli con il più basso sviluppo neurologico,riserva ad alcune specie (cani,gatti)una particolare attenzione,dimentica altri appartenenti al mondo animale ma che non hanno con l ’uomo una particolare vita di relazione.

È una legge di recepimento di una direttiva comunitaria e mira,non solo alla armonizzazione della normativa per un libero scambio dei prodotti,ma anche a una uniformità dei costi di produzione dei

farmaci e della ricerca in genere. Questo è il contenuto certo della norma,ma nella reale applicazione assistiamo a due esasperazioni dei contenuti legislativi,una di ampliamento delle finalità consentite per l ’utilizzo degli animali rispetto a quelle indicate nella norma comunitaria, includendo anche quella di ben più ampio respiro quale “il progresso della medicina e della biologia ”,mentre l ’altra di fatto rende difficilmente applicabile i comportamenti giuridici imposti,dal momento che non riserva l ’applicazione solo agli esperimenti che siano causa di dolore, sofferenza,angoscia e danni temporanei durevoli,ma a qualsiasi procedura sperimentale che implica l ’utilizzazione degli animali. Queste incertezze applicative,che siano volute o meno,di fatto rendono ingiustificati l ’obbligo della anestesia e la complessa procedura per richiedere la deroga ministeriale per l ’attività didattica sugli animali, anche quando questa non è causa di dolore,

nonché la stessa disposizione che implica la presenza del veterinario durante l ’esperimento per accertare il grado di sofferenza dell’ ’animale e quindi decidere della eventuale soppressione prima del risveglio. Se non si vuole incorrere nell’usato rito di alternare certezze e incertezze legislative,che compromettono il rispetto della norma,tutti devono pretendere che sia fatta chiarezza sulla definizione dell’ambito di applicazione del D.L.vo 116/1992, confermando l ’attuale dettato legislativo conforme alla disciplina comunitaria o modificandolo,ma in questo caso con un atto avente forza di legge. La normativa sulla tutela delle specie protette – legge n. 874 del 19 dicembre 1975, che recepisce la convenzione di Washington e legge n. 503 del 5 agosto 1981 in attuazione della convenzione di Berna,integrate dalla legge n. 150 del 19 novembre 1991 e successive modificazioni – in quanto dispone il divieto di cattura e,quindi, di commercio e detenzione di determinate specie animali, costituisce sicuramente un  vero pilastro della legislazione sul benessere animale, perché mira a lasciare nel proprio ambiente naturale gli stessi,a difesa dei bisogni fisiologici ed etologici delle specie. Peccato che alcune deroghe,minaccino la reale applicazione,in quanto continuano a essere esclusi dal controllo gli animali dei giardini zoologici,dei circhi equestri e degli istituti scientifici,con facoltà di commercio anche a privati. Ancora una incertezza a livello applicativo,che nonostante fosse stato segnalato, non ha trovato posto in una delle tante leggi di modifica che si sono susseguite. È un sicuro passo avanti verso la sensibilità della società nei confronti degli animali l ’approvazione della legge n. 473 del 22 novembre 1993 che ha sostituito per intero l ’art. 727 del Codice Penale. Nel dettato legislativo precedente non era tutelata la sofferenza dell’animale sul quale l ’uomo incrudeliva,ma semplicemente la sofferenza del cittadino che occasionalmente assisteva ad azioni di incrudelimento nei confronti dell’animale. Nella nuova legge,quindi,si tutela l ’animale in quanto essere che soffre,mentre lo stesso non viene più considerato come semplice entità fisica ma come un insieme psico-fisico,sul quale non devono essere compiuti atti di crudeltà.

Sono certi i fatti che vengono considerati illeciti:

         l ’incrudelire verso gli animali senza necessità;

          il sottoporre gli animali a strazio o a sevizie insopportabili per le loro caratteristiche;

         adoperare gli animali in giochi o spettacoli insostenibili per la loro natura;

           detenere gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura;

         abbandonare gli animali domestici.

Costituiscono incertezze,al contrario:

         la determinazione del concetto di necessità nell’azione di incrudelimento;

         la definizione di insopportabilità di una fatica per un determinato animale;

          la definizione di insostenibilità insita nel gioco o spettacolo;

          la definizione dell’etogramma di ciascun animale,in ordine alla valutazione dei concetti di          insopportabilità e insostenibilità,ma soprattutto in ordine alle condizioni di detenzione.

 

Non c ’è dubbio che,se per condizioni etologiche dovessimo considerare quelle proprie scientifiche di ciascuna specie, razza o categoria,legate al patrimonio genetico ereditario,sarebbe difficile trovare per gli animali classificati familiari una qualche giustificazione al loro forzato e non spontaneo adattamento alla vita domestica. Se, al contrario, si dovesse includere il concetto di etologia ambientale, sarebbe allora possibile passare all’esame dei comportamenti modificati che ciascun soggetto ha acquisito nel corso del processo di domesticazione e,quindi,a una analisi più convincente dell’etologia che si coniuga felicemente con la sensibilità verso il mondo animale.

In definitiva,si riporta una considerazione di carattere pratico - applicativo,e cioè che,nel momento in cui si vanno a codificare principi di etica,si limita notevolmente la libertà di pensiero e di azione di ciascun soggetto. L’etica, infatti, si occupa dell’analisi dell’atto umano non finalizzata all’accertamento del rispetto della legge. L ’analisi etica di una norma giuridica ci porta a valutare la finalità che ha spinto

il legislatore a emanare una data norma e, anche,a esprimere il nostro giudizio etico sul disposto legislativo,non può comunque indurci a dare alla legge interpretazioni diverse da quelle che il dettato legislativo impone,anche se le ritenessimo più etiche.

L ’analisi etica può incidere però in fase propositiva per sostenere la necessità di una sua modifica.