ESCLUSIONE DEL
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
Il terzo comma dell'art, 3 del Decreto Legislativo
30 dicembre
1999. n. 507 esclude la possibi-lità del pagamento in misura ridotta ai sensi
dell'art. 16 della Legge 24/11/81 n. 689, per gli illeciti
amministrativi ai quali "possono'' essere applicate le sanzioni
amministrative accessorie a norma dei
commi 1 e
2 dello stesso
articolo.
Tali
commi individuano nelle violazioni indicate dall'art.
1 del D.L.vo 507/99 l'obiettivo delle sanzioni amministrative accessorie, ed in
particolare: il comma 1 depenalizza le già previste pene accessorie, trasformandole in sanzioni amministrative
accessorie e introduce l'istituto della reiterazione al posto della recidiva: il comma
2, invece, istituisce ulteriori
sanzioni amministrative accessorie che possono essere applicate alle violazioni
indicate dall'art 1. nei casi e per i fatti previsti dalle lettere a) e b) del medesimo comma.
In particolare la lettera a) prevede la possibilità di applicarle nel
caso di reiterazione specifica* vale a dire, nei casi in cui uno stesso soggetto
commetta una violazione della medesima disposizione nei cinque anni successivi
da quella precedente accertata con provvedimento esecutivo. come dettato
dall'art. 8-bis
della legge 689/81, cosi
modificata dall'art. 94 del D.L.vo 507/99. Si noti che lo stesso articolo esclude
l’efficacia dell’istituto della reiterazione nei casi in cui si provveda al pagamento in misura ridotta.
Tale
dispensa sembrerebbe favorire l’eventuale contravventore, il quale, procedendo al pagamento in misura
ridotta, potrebbe "auto
esonerarsi- dall’applicazione di
future “possibili" sanzioni amministrative accessorie.
Cosi non è
in quanto:
•
il comma 3 dell'art. 3 è sufficientemente chiaro quando esclude ("non è
ammesso") la possibilità di pagamento in misura
ridotta ove sussista la possibilità di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie a norma dei commi 1 e 2 dello stesso articolo;
•
non è necessario che le sanzioni amministrative accessorie siano state
applicate, anzi, l'esclusione, dipendendo
dalla ''possibilità" di tale comminazione, è precedente e non successiva all'atto discrezionale dell'Autorità
Amministrativa o Giudiziaria;
•
l'esclusione dell’efficacia dell’istituto della
reiterazione nei casi in cui si provveda al paga mento in misura ridotta è stata, dal legislatore,
inserita in una norma precedente (L.
689/81) a quella <D.L,vo
507/99) che vieta tale facoltà in alcuni, limitati, precisi casi-
quelli appunto "... in cui possono essere applicate sanzioni
amministrative accessorie a norma dei commi 1 e
2 „." cioè ai reati in materia di
alimenti depenalizzati e trasformati in illeciti amministrativi dal D.L.VO
30 dicembre 99. n.
507.