ç

Esclusi_pagamen_misura_ridotta

ESCLUSIONE DEL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Il terzo comma dell'art, 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1999. n. 507 esclude la possibi-lità del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/81 n. 689, per gli illeciti amministrativi ai quali "possono'' essere applicate le sanzioni amministrative accessorie a norma dei commi 1 e 2  dello stesso articolo.

 

Tali commi individuano nelle violazioni indicate dall'art. 1 del D.L.vo 507/99  l'obiettivo delle sanzioni amministrative accessorie, ed in particolare: il comma 1 depenalizza le già previste pene accessorie, trasformandole in sanzioni amministrative accessorie e introduce l'istituto della reiterazione al posto della recidiva: il comma 2, invece, istituisce ulteriori sanzioni amministrative accessorie che possono essere applicate alle violazioni indicate dall'art 1. nei casi e per i fatti previsti dalle lettere a) e b) del medesimo comma.

 

In particolare la lettera a) prevede la possibilità di applicarle nel caso di reiterazione  specifica* vale a dire, nei casi in cui uno stesso soggetto commetta una violazione della medesima disposizione nei cinque anni successivi da quella precedente accertata con provvedimento esecutivo. come dettato dall'art. 8-bis della legge 689/81, cosi modificata dall'art. 94 del D.L.vo 507/99. Si noti che lo stesso articolo esclude l’efficacia dell’istituto della reiterazione nei casi in cui si provveda al pagamento in misura ridotta.

 

Tale dispensa sembrerebbe favorire l’eventuale contravventore, il quale, procedendo al pagamento in misura ridotta, potrebbe "auto esonerarsi- dall’applicazione di future “possibili" sanzioni amministrative accessorie.

 

Cosi non è in quanto:

il comma 3 dell'art. 3 è sufficientemente chiaro quando esclude ("non è ammesso") la possibilità di pagamento in misura ridotta ove sussista la possibilità di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie a norma dei commi 1 e 2 dello stesso articolo;

non è necessario che le sanzioni amministrative accessorie siano state applicate, anzi, l'esclu­sione, dipendendo dalla ''possibilità" di tale comminazione, è precedente e non successiva all'atto discrezionale dell'Autorità Amministrativa o Giudiziaria;

l'esclusione dell’efficacia dell’istituto della reiterazione nei casi in cui si provveda al paga­ mento in misura ridotta è stata, dal legislatore, inserita in una norma precedente (L. 689/81) a quella <D.L,vo 507/99) che vieta tale facoltà in alcuni, limitati, precisi casi- quelli appunto "... in cui possono essere applicate sanzioni amministrative accessorie a norma dei commi 1 e 2 „." cioè ai reati in materia di alimenti depenalizzati e trasformati in illeciti amministrativi dal D.L.VO 30 dicembre 99. n. 507.