Decreto
Legislativo 27 gennaio 1992, n.110 Attuazione
della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti
surgelati destinati all'alimentazione umana.
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 272 del 21-11-1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 50 della legge 29 dicembre 1990, n.428, recante delega al Governo
per l'attuazione della direttiva 89/108/CEE del Consigli del 21 dicembre 1988,
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli
alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
6 novembre 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
16 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del
tesoro, dell'industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
Art. 1. - Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina la produzione, la distribuzione e la
vendita degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.
I gelati non sono considerati alimenti surgelati.
Art. 2. - Definizione
1. Per alimenti surgelati si intendono i prodotti alimentari:
a) sottoposti ad un processo speciale di congelamento, detto
"surgelazione", che permette di superare con la rapidità
necessaria, in funzione della natura del prodotto, la zona di cristallizzazione
massima e di mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti, dopo
la stabilizzazione termica, ininterrottamente a valori pari o inferiori a
b) commercializzati come tali.
Art. 3. - Materie prime
1. Le materie prime destinate alla produzione di alimenti surgelati devono
essere sane, in buone condizioni igieniche, di adeguata qualità merceologica e
devono avere il necessario grado di freschezza.
2. La preparazione dei prodotti da surgelare e l'operazione di surgelazione
devono essere effettuate senza indugio mediante le attrezzature tecniche tali
da contenere al minimo le modifiche chimiche, biochimiche e microbiologiche.
3. Le materie prime utilizzate nella produzione degli alimenti surgelati
composti possono essere sottoposte ad un precedente trattamento di
conservazione e contenere additivi nei limiti stabiliti dai decreti
ministeriali emanati ai sensi degli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30
aprile 1962, n. 283 (Articolo 5 È vietato impiegare nella preparazione di
alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede
ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze
alimentari:
a) private
anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità
inferiori o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo
quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
b) in cattivo stato di conservazione;
c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal
regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive,
ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un
preesistente stato di alterazione;
e) adulterate, contraffatte o non rispondenti per natura, sostanza o qualità
alla denominazione con cui sono designate o sono richieste;
f) colorate artificialmente quando la colorazione artificiale non sia
autorizzata o, nel caso che sia autorizzata, senza l'osservanza delle norme
prescritte e senza l'indicazione a caratteri chiari e ben leggibili, della
colorazione stessa.
Questa
indicazione, se non espressamente prescritta da norme speciali, potrà essere
omessa quando la colorazione è effettuata mediante caramello, infuso di
truciolo di quercia, enocianina od altri colori naturali consentiti;
g) con aggiunta
di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del
Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza
l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di
autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;
h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione
delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per
l'uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per
ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di
tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento
e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo
trattamento e l'immissione al consumo.)
4. Nella produzione degli alimenti surgelati composti è consentita l'aggiunta
di additivi, ivi compresi gli antiossidanti con esclusione degli additivi
conservanti, nelle quantità massime stabilite, per i corrispondenti prodotti
non surgelati, dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 5,
lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962. n. 283.
Art. 4. - Temperature
1. La temperatura degli alimenti surgelati deve essere mantenuta in
tutti i punti del prodotto ad un valore pari o inferiore a
2. Sono tuttavia tollerate:
a) durante il trasporto, brevi fluttuazioni verso l'alto non superiori a
b) durante la distribuzione locale e negli armadi e nei banchi frigoriferi per
la vendita al consumatore, fluttuazioni verso l'alto della temperatura del
prodotto non superiori a
Art.5. - Mezzi criogeni
1. I mezzi criogeni che possono essere usati per il contatto diretto con
gli alimenti da surgelare sono:
a) aria;
b) azoto;
c) anidride carbonica.
2. I criteri di purezza dei mezzi criogeni sono stabiliti con decreto del
ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, in attuazione
di disposizioni comunitarie.
Art. 6. - Produzione ed immagazzinamento
1. La produzione ed il confezionamento degli alimenti surgelati devono
avvenire in stabilimenti autorizzati dall'autorità sanitaria competente, ai
sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
2. Per i prodotti della pesca le operazioni preliminari possono essere
effettuate a bordo delle navi purché seguite da immediata surgelazione e da
idoneo confezionamento temporaneo; le successive operazioni di lavorazione o di
confezionamento devono essere effettuate negli stabilimenti autorizzati di cui
al comma 1, ovvero su navi officina riconosciute idonee dalla competente
autorità sanitaria locale nel rispetto delle condizioni stabilite con il
decreto ministeriale di cui al comma 4.
3. Per operazioni preliminari si intendono operazioni manuali o meccaniche
quali la decapitazione, la depinnazione, la decaudazione, la eviscerazione, il
dissanguamento.
4. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della
marina mercantile, sono stabiliti i requisiti che devono possedere le navi
officina.
5. I locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati
devono essere dotati di adeguati strumenti di registrazione automatica della
temperatura che misurino, frequentemente e ad intervalli regolari la
temperatura dell'aria. Le registrazioni devono essere datate e conservate dagli
operatori almeno per un anno.
Art. 7. - Confezionamento degli alimenti surgelati
destinati al consumatore
1. Gli alimenti surgelati destinati al consumatore devono essere venduti in
confezioni originali chiuse dal fabbricante o dal confezionatore e preparatore
con materiale idoneo a proteggere il prodotto dalle contaminazioni microbiche o
di altro genere e dalla disidratazione.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli alimenti
surgelati destinati agli ospedali, ai ristoranti, alle mense ed altre collettività
analoghe.
Art. 8. - Etichettatura degli alimenti surgelati
destinati al consumatore
1. Fermo restando le disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti
alimentari, le stesse si applicano agli alimenti surgelati con le seguenti
modalità e integrazioni:
a) la denominazione di vendita, completata dal termine "surgelato";
b) il termine minimo di conservazione completato dalla indicazione del periodo
in cui il prodotto può essere conservato presso il consumatore;
c) le istruzioni relative alla conservazione del prodotto dopo l'acquisto
completate dalla indicazione della temperatura di conservazione o
dell’attrezzatura richiesta per la conservazione;
d) l’avvertenza che il prodotto, una volta scongelato, non deve essere
ricongelato e le eventuali istruzioni per l’uso;
e) l’indicazione del lotto.
2. le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli alimenti
surgelati destinati ai ristoranti, agli ospedali, alle mense ed altre
collettività analoghe.
Art. 9. - Etichettatura degli alimenti surgelati
non destinati al consumatore
1. L’etichettatura degli alimenti surgelati non destinati al
consumatore, né ai ristoranti, agli ospedali, alle mense e collettività
analoghe, comporta le seguenti diciture:
a) la denominazione di vendita completata dal termine “surgelato”;
b) la quantità netta espressa in unità di massa;
c) l’indicazione del lotto;
d) il nome o la ragione sociale e la sede del produttore o del
confezionatore oppure di un venditore stabilito all’interno della Comunità
europea.
2. le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate
sull’imballaggio o sul contenitore o sulla confezione, o su un’etichetta
appostavi.
Art. 10. - Importazione alimenti surgelati
provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE
1. Fermo restando le disposizioni comunitarie relative alla condizioni per
l’importazione di determinati prodotti, gli alimenti surgelati provenienti da
Paesi non appartenenti alla CEE sono ammessi all’importazione nel territorio
nazionale solo se presentano i seguenti requisiti:
a) siano prodotti secondo normative equivalenti a quelle del presente
decreto;
b) siano stati prodotti in stabilimenti riconosciuti idonei dalle competenti
autorità nazionali ed inclusi in elenchi ufficiali notificati alle autorità del
Paese interessato.
Art. 11. - Trasporti ed apparecchiature
frigorifere nella fase di vendita
1. I veicoli ed i contenitori adibiti al trasporto degli alimenti
surgelati e gli armadi e banchi frigoriferi destinati alla vendita di tali
prodotti devono essere muniti dei necessari dispositivi intesi a garantire il
mantenimento della temperatura nei termini previsti dal presente decreto.
2. L’art. 4 della legge 27 gennaio 1968, n. 32 è così sostituito:
“Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato di concerto con il Ministro della sanità sono stabilite
le disposizioni da osservare nel trasporto degli alimenti surgelati nonché le
caratteristiche richieste per gli armadi ed i banchi frigoriferi destinati alla
conservazione ed alla vendita degli alimenti surgelati. Fino alla data di
entrata in vigore del suddetto decreto si applica la normativa vigente.”.
Art. 12 - Metodo di controllo delle temperature
1. Il metodo per il controllo a sondaggio delle temperature e le
modalità di prelevamento dei campioni sono determinati in attuazione di
disposizioni comunitarie in materia, con decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro della sanità.
Art. 13. -
1. I decreti di cui agli articoli 5, comma 2, 6, comma 4, 11, comma
2, e 12 sono adottati ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 14
1. L’art. 2 della legge 27 gennaio 1968, n. 32, è sostituito dal
seguente:
“L’autorizzazione amministrativa è concessa per l’unica voce alimenti surgelati”.
2. Gli alimenti surgelati non conformi alle disposizioni del presente
decreto possono essere posti in vendita fino al 30 giugno 1992.
3. E’ abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con il
presente decreto.
Art. 15. - Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori
alle disposizioni previste dall’art. 3 e 6, comma 1, sono puniti con l’arresto
sino ad un anno e con l’ammenda da lire 60 mila a lire 60 milioni.
2. Si applicano negli additivi impiegati ai sensi dell’art. 3 nella
produzione di alimenti surgelati, le disposizioni contenute negli articoli 5 e
6, comma 4, della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche ed
integrazioni.
3. Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 8 e 9 sono punite con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e cinquecentomila a lire
nove milioni.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, le infrazioni alle disposizioni
previste dagli articoli 4, 7 e 11, commi 1 e 2.
5. L’infrazione al disposto degli articoli 5, 6, commi 2, 5, 10, comma 2,
e 14, comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire sei
milioni a lire trentasei milioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì’ 27 gennaio 1992
COSSIGA
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Romita, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
De Michelis, Ministro degli affari esteri
Martelli, Ministro di grazia e giustizia
Carli, Ministro del tesoro
Bodrato, Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
De Lorenzo, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: Martelli
Direttiva 89/108/CEEdel Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce
vista la proposta della Commissione;
in cooperazione con il Parlamento europeo (1) ;
visto il parere del Comitato economico e sociale (2) ;
considerando che la fabbricazione e lo smercio dei prodotti surgelati destinati all'alimentazione umana, in appresso denominati «alimenti surgelati», rivestono un'importanza sempre maggiore nella Comunità;
considerando che le differenze fra le legislazioni nazionali riguardanti gli alimenti surgelati ne ostacolano la libera circolazione; che dette differenze possono creare condizioni di concorrenza ineguali e pertanto incidere direttamente sull'instaurazione e suI funzionamento del mercato comune;
considerando che, di conseguenza, è necessario ravvicinare dette legislazioni;
considerando che a tale scopo occorre dare alla legislazione comunitaria il campo d'applicazione più vasto possibile, che si estenda a tutti i surgelati per l'alimentazione umana e includa non soltanto i prodotti destinati a essere forniti tali e quali al consumatore finale nonché ai ristoranti, agli ospedali, alle mense ed altre collettività analoghe, ma anche quelli che subiranno trasformazioni o entreranno a far parte di successive preparazioni;
considerando tuttavia che questa regolamentazione non deve applicarsi a prodotti che non siano presentati in commercio come alimenti surgelati;
considerando che in ogni caso è opportuno stabilire i criteri generali cui deve essere conforme qualsiasi alimento surgelato;
considerando che in seguito potranno essere emanate all'occorrenza, per taluni gruppi di alimenti surgelati, disposizioni speciali a complemento dei criteri generali, secondo la procedura applicabile a ciascuno di questi gruppi;
considerando che il surgelamento mira a conservare le
caratteristiche intrinseche degli alimenti mediante un processo di congelamento
rapido e che é necessario raggiungere in tutti i punti del prodotto una
temperatura pari o inferiore a
considerando che ad una temperatura di
considerando che taluni aumenti della temperatura sono inevitabili per motivi tecnici e che quindi possono essere tollerati a condizione che non nuocciano alla qualità dei prodotti, cosa questa che può essere garantita se si osservano le buone prassi di conservazione e di distribuzione, tenuto conto in particolare del livello di rotazione delle scorte;
considerando che le prestazioni di alcuni impianti tecnici attualmente utilizzati per la distribuzione locale degli alimenti surgelati non sono tali da garantire sempre il rispetto integrale dei limiti di temperatura imposti dalla presente direttiva e che si deve pertanto prevedere un regime transitorio che consenta di ammortizzare normalmente il materiale esistente;
considerando che la presente direttiva può limitarsi ad enunciare gli obiettivi da raggiungere per quanto riguarda tanto l'attrezzatura utilizzata per l'operazione di surgelamento, quanto le temperature da rispettare nelle installazioni e nelle attrezzature di immagazzinamento, di manipolazione, di trasporto e di distribuzione;
considerando che è compito degli Stati membri di garantire, mediante controlli ufficiali, che il materiale utilizzato sia tale da soddisfare questi obiettivi;
considerando che siffatto controllo rende inutile qualsiasi sistema di accertamento ufficiale negli scambi commerciali;
considerando che è opportuno prevedere la possibilità di utilizzare fluidi criogeni, il che implica il loro contatto diretto con gli alimenti surgelati; che, pertanto, detti fluidi debbono essere sufficientemente inerti per non cedere agli alimenti un quantitativo di costituenti che possa presentare un pericolo per la salute umana, modificare in modo inaccettabile la composizione degli alimenti od alterare le loro caratteristiche organolettiche;
considerando che per conseguire questo obiettivo occorre definire l'elenco delle sostanze in questione e fissarne i criteri di purezza nonché le condizioni di impiego;
considerando che gli alimenti surgelati destinati al consumatore finale nonché ai ristoranti, agli ospedali, alle mense e ad altre collettività analoghe sono soggetti, per quanto riguarda l'etichettatura, alle norme istituite dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura, la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale e la relativa pubblicità (3), modificata da ultimo dalla direttiva 86/197/CEE (4); che la presente direttiva deve pertanto limitarsi a prescrivere le diciture specifiche per gli alimenti surgelati;
considerando che al fine di agevolare gli scambi è opportuno fissare anche le norme sull'etichettatura degli alimenti surgelati non destinati ad essere venduti tal quali al consumatore finale né ai ristoranti, agli ospedali, alle mense e ad altre collettività analoghe;
considerando che per semplificare ed accelerare la procedura, è opportuno affidare alla Commissione l'adozione di misure esecutive di carattere tecnico;
considerando che, in tutti i casi per i quali il
Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'esecuzione di norme
stabilite nel settore dei prodotti alimentari, occorre fissare una procedura
che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e
HA ADOTTATO
Articolo 1
1. La presente direttiva riguarda i prodotti surgelati destinati
all'alimentazione umana, denominati qui di seguito «alimenti surgelati».
2. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per «alimenti surgelati» i
prodotti alimentari:
- che sono stati sottoposti ad un processo speciale di congelamento, detto
«surgelamento», che permette di superare con la rapidità necessaria in funzione
della natura del prodotto la zona di cristallizzazione massima del prodotto e
di far sì che la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti - dopo la
stabilizzazione termica - sia mantenuta ininterrottamente a valori pari o
inferiori a
I gelati non sono considerati alimenti surgelati ai sensi della presente
direttiva.
3. L'applicazione della presente direttiva lascia impregiudicate Ie
disposizioni comunitarie derivanti:
a) da una organizzazione comune dei mercati nei settori dell'agricoltura e
della pesca;
b) dall'igiene veterinaria.
Articolo 2
Solo i prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2 possono avere le
denominazioni previste agli articoli 8 e 9.
Articolo 3
1. Le materie prime usate per la fabbricazione degli alimenti surgelati devono
essere di qualità sana, leale e commerciale e possedere il necessario grado di
freschezza.
2. La preparazione dei prodotti da trattare e l'operazione di surgelamento
devono essere effettuate senza indugio mediante attrezzature tecniche idonee a
ridurre al minimo le modifiche chimiche, biochimiche e microbiologiche.
Articolo 4
I mezzi criogeni il cui uso a contatto diretto con i surgelati è autorizzato,
ad esclusione di tutti gli altri, sono i seguenti:
- aria,
- azoto,
- anidride carbonica.
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono mantenere sino al 31
dicembre 1992 le legislazioni nazionali che autorizzano l'utilizzazione del
diclorodifluorometano (R 12).
I criteri di purezza cui tali mezzi criogeni devono rispondere sono fissati, se
del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 12.
Articolo 5
1. La temperatura degli alimenti surgelati deve essere stabile e mantenuta, in
tutti i punti del prodotto, a
2. Tuttavia, entro i limiti delle buone prassi di conservazione e di
distribuzione, durante la distribuzione locale e negli armadi e banconi
frigoriferi per la vendita al consumatore finale sono ammesse tolleranze della
temperatura del prodotto, alle condizioni seguenti:
a) tali tolleranze non devono superare i 3 °C:
b) esse possono tuttavia raggiungere i
3. Durante un periodo di otto anni a decorrere dalla notifica della presente
direttiva gli Stati membri possono, per la distribuzione locale, autorizzare
tolleranze fino a
Articolo 6
1. Gli Stati membri:
a) si assicurano che gli impianti usati per il surgelamento, l'immagazzinamento,
il trasporto, la distribuzione locale e gli armadi e i banconi frigoriferi di
vendita siano tali da garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla
presente direttiva;
b) effettuano un controllo ufficiale mediante sondaggio delle temperature degli
alimenti surgelati.
2. Gli Stati membri si astengono dall'esigere che, in vista o all'atto della
commercializzazione degli alimenti surgelati, il rispetto delle disposizioni
del paragrafo 1 sia attestato da un certificato ufficiale.
Articolo 7
Gli alimenti surgelati destinati al consumatore finale debbono essere
condizionati dal fabbricante oppure dal condizionatore negli imballaggi
preliminari appropriati atti a proteggerli dalle contaminazioni esterne
microbiche o di altro genere e dalla disseccazione.
Articolo 8
1. La direttiva 79/112/CEE si applica ai prodotti contemplati dalla presente
direttiva e destinati tal quali al consumatore finale nonché ai ristoranti,
agli ospedali, alle mense ed altre collettività analoghe, alle seguenti
condizioni:
a) la denominazione di vendita è completata dalla o dalle seguenti
menzioni:
- in spagnolo «ultracongelado» o «congelado rapidamente»,
- in danese «dybfrossen»,
- in tedesco «tiefgefroren» o «Tiefkuehlkost» o «tiefgekuehlt» o
«gefrostet»,
- in greco «baqeíaw katácyjhw» o «taxeíaw yperkatecygména»,
- in inglese «quick-frozen»,
- in francese «surgelé»,
- in italiano «surgelato»,
- in nederlandese «diepvries»,
- in portoghese «ultracongelado»;
b) l'indicazione della data di conservazione minima deve essere corredata
dell'indicazione del periodo in cui i surgelati possono essere immagazzinati
presso il destinatario e dell'indicazione della temperatura di conservazione
e/o dell'attrezzatura richiesta per la conservazione;
c) l'etichettatura di qualsiasi alimento surgelato deve recare un'indicazione
che permetta di individuare la partita;
d) l'etichettatura di qualsiasi alimento surgelato deve recare una chiara
avvertenza del tipo «non ricongelare dopo scongelamento».
Articolo 9
1. L'etichettatura dei prodotti definiti nell'articolo 1, paragrafo 2 e non
destinati ad essere forniti al consumatore finale né ai ristoranti, agli
ospedali, alle mense e ad altre collettività analoghe comporta soltanto le
diciture obbligatorie seguenti:
a) la denominazione di vendita completata conformemente all'articolo 8,
paragrafo 1, lettera a);
b) il contenuto netto espresso in unità di massa;
c) una dicitura che consenta di individuare la partita;
d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del produttore o del confezionatore
oppure di un rivenditore stabilito all'interno della Comunità.
2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 figurano sull'imballaggio, sul
recipiente o sulla confezione o su un'etichetta ivi apposta.
3. Il presente articolo lascia impregiudicate eventuali disposizioni
comunitarie più precise o più ampie in materia di metrologia.
Articolo 10
Gli Stati membri non possono, per ragioni riguardanti le caratteristiche di
fabbricazione, la confezione o l'etichettatura, vietare o limitare la
commercializzazione dei prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, conformi
alla presente direttiva e alle misure prese per la sua applicazione.
Articolo 11
Le modalità relative al prelievo di campioni, al controllo delle temperature
degli alimenti surgelati ed al controllo delle temperature nei mezzi di
trasporto e delle attrezzature di immagazzinamento e di conservazione sono
determinate secondo la procedura prevista all'articolo 12, prima dello scadere
di un termine di ventiquattro mesi a decorrere dalla notifica della presente
direttiva.
Articolo 12
1. Ove si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il
comitato permanente per i prodotti alimentari è chiamato a pronunciarsi dal suo
presidente, su iniziativa di quest'ultimo oppure su richiesta del
rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle
misure da attuare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto nel termine
che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema in esame.
Il comitato si pronuncia alla maggioranza qualificata prevista all'articolo
148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
3. a)
b) Quando le misure proposte non sono conformi al parere del comitato, oppure
in mancanza di detto parere,
c) Se allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è
stato adito il Consiglio non ha adottato misure,
Articolo 13
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente
direttiva. Essi ne informano immediatamente
- permettere, al più tardi diciotto mesi dopo la notifica (6) della
direttiva, il commercio di prodotti conformi alla presente direttiva;
- vietare, al più tardi ventiquattro mesi dopo la notifica della direttiva, il
commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva.
2. per quanto riguarda gli armadi e i banconi frigoriferi per la vendita al
consumatore finale, gli Stati membri possono, durante un periodo di otto anni a
decorrere dalla notifica della presente direttiva, mantenere le legislazioni
esistenti al momento dell'applicazione della presente direttiva.
In tal caso gli Stati membri ne informano
Articolo 14
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
V. PAPANDREOU
(1) GU n. C 175 del 15. 7. 1985, pag. 296 e GU n. C 12 del 16. 1.
1989.
(2) GU n. C 104 del 25. 4. 1985, pag. 17.
(3) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1
(4) GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 38.
(5) GU n. L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9.
(6) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 10
gennaio 1989.