G.U. n.191 del 17/08/2000 "Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base"
IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Decreta:
Art. 1.
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
| Sez. A - diploma universitario | Sez. B - titoli equipollenti | ||||
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Tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro - Decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58 |
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Art. 2.
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2000
p. Il Ministro della sanità Labate
p. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni