Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno alla
salute pubblica: l'art. 441 c.p.
L'art. 441 c.p. persegue l'adulterazione o la contraffazione, in modo pericoloso alla salute pubblica, di cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'art. 440. La fattispecie ha perciò carattere di "norma di chiusura" in quanto completa la tutela della salute pubblica in ordine alle condotte di adulterazione o di contraffazione.
Il legislatore usa un sostantivo ("cose") dal significato generico, per estendere la portata applicativa dell'incriminazione a tutti gli oggetti materiali diversi dalle acque, dalle sostanze alimentari e dai medicinali che l'adulterazione o la contrattazione rendono pericolosi per la salute pubblica. Pertanto cadono sotto i rigori della norma in questione, ad esempio, i recipienti e gli utensili per preparare alimenti, gli involucri di qualunque specie, i cosmetici, i dentifrici, ecc. Presupposto del reato è la destinazione al commercio della cosa.
La punibilità del comportamento si ha solo se l'adulterazione o la contraffazione sono state realizzate in modo pericoloso per la salute pubblica.
Il giudice deve accertare la qualità pericolosa della cosa, la cui esistenza fa presumere il pericolo per la pubblica incolumità . Pericolo che ricorre quando la sostanza alimentare adulterata ha in sé l'attitudine a cagionare una malattia o quando può costituire una causa di perturbamento o di alterazione delle funzioni psico-fisiche, il cui normale ed armonico svolgimento rappresenta il substrato della salute.
La minore entità della pena edittale prevista dall'art. 441 rispetto a quelle contemplate dalle disposizioni precedenti è da giustificare con la più attenuata probabilità di rischio per la salute pubblica che presentano le "cose" rispetto alle sostanze alimentari e medicinali destinate, per loro natura, ad essere ingerite o, comunque, a venire a diretto contatto col corpo umano.